CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. n. 20489/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimat a - avverso la sentenza n. 26 /202 1 della Corte di appello di Palermo depositata il 13 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio2022 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato non dovuti i contributi previdenziali richiesti a ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,per l’attività professionale svolta nell’anno 2010; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale,pur riconoscendo in linea generale l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dell’I.N.P.S.attribuendo valore dirimenteal dato reddituale del contribuente (inferiore o superiore alla soglia di 5.000 euro), atto a connotare dioccasionalità la prestazione in virtù del valore precettivo del criterio legale di cui all’art. 22, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003; 3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S.ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; 4. l’avv.Misciagna non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11e 12, del d.l. n. 98 del 2011 , conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 53 del d.P.R. n. 919 del 1986, modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 e dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche con riferimento all’art. 2697 cod. civ., (in relazione all’art. 360 n. 3, cod.proc. civ.), per avere la Corte diappello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale; 2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, e Cass. Sez. L. 26/0 4/2021, n. 11006 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. n.269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento . L a produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il pres upposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possamettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci sitrovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri del l'abitualità . Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all ’ uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili , ad es empio, dall'iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiorea euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio –da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l ’ attività sia stata svolta con carattere di abitualità ; f ermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito del l ’ abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch e è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex postdesumibile dall ’ ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciòequivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un redditosuperiore alla soglia di cuiall’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in formaoccasionale ; 4. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all ’ obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva aprivare di rilievo ogni questione circa la natura abituale ooccasionale dell’attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fossevoluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44del d .l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; 5. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022; 6. nella specie, la Corte territoriale ha desunto l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo in relazione all’ammontare del reddito prodotto, inferiore alla soglia, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale; 7. pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformataall’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del