CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 16584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19559/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 14 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e dife nde, con l’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 25 , presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 1009 /20 2 1 del Tribunale di M onza , depositata il 18.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.4.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 19559/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Monza, in relazione al precetto notificatogli in data 8.2.2019 daAlfonso Lugli, con cui - a fronte di un pagamento ritenuto dal creditore non esaustivo -si era intimato l’ulteriore pagamento della somma di € 590,32 (di cui € 370,08 per IVA dovuta sulle spese legali liquidate dal Tribunale di Monza, con ordinanza collegiale del 13.12.2018, ed € 220,24 per spese borsuali). Sostenne l’opponente che l’IVA su dette spese legali non era dovuta al Lugli, giacché, essendo egli un professionista (ingegnere) e dunque soggetto IVA, lo stesso aveva titolo per portarla in detrazioneex art. 19 d.P.R. n. 633/1972, sicché detto importo non poteva rappresentareun costo di cui chiedere il ristoro al debitore . [OSCURATO:PERSONA] di pacerigettò l’opposizione con sentenza del 13.12.2019, in quanto il giudizio da cui le spese legali scaturivano consisteva in un procedimento di ricusazione (avviato dal Mapelli) , e quindi non era inerente all’esercizio della professione del Lugli, con conseguente condanna alle spese dell’opponente. Il Tribunale di Monza, adito dal Mapelli, rigettò l’appello con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevando che la natura del procedimento da cui le spese intimate scaturivano non poteva giustificare la detrazione dell’IVA, il cui pagamento era stato quindi correttamente intimato dal professionista. Aggiunse che il regime di detraibilità dell’IVA invocato dall’opponente-appellante a sostegno della domanda non poteva considerarsi comprovato per il principio di non contestazione da parte del Lugli, atteso che lo stesso concerne i fatti, e non la qualificazione giuridica degli stessi, e che comunque la questione rivestiva natura N. 19559/21R.G. di mera difesa e non di eccezione in senso stretto, donde la non configurabilità della tardività dell’eccezione stessa, come sollevata dal professionista. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice d’appello adottato una motivazione meramente apparente in relazione alla questione dei rapporti tra giudizio di ricusazione e il giudizio principale cui esso accede, così affermando la non inerenza delle relative spese giudiziali. In particolare, si rileva che con l’appello era stata evidenziata la natura incidentale della fase di ricusazionerispetto al giudizio principale, dal quale non poteva non mutuarsi la natura inerente alla professione del Lugli, e dunque la conseguente detraibilità dell’IVA. Sul punto, il Tribunale si sarebbe sostanzialmente limitato a ribadire l’argomento del primo giudice circa lanon inerenza del procedimento di ricusazione, senza specificamente evidenziare le ragioni per cui le censure in discorso non fossero condivisibili. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver il Tribunale di Monza tenuto conto dei fatti non contestati dal Lugli, che tutti denotavano per la piena detraibilità dell’IVA in N. 19559/21R.G. discorso, per come concretamente trattata dal punto di vista fiscale sia dal legale dello stesso Lugli (mediante emissione di fattura nei suoi confronti, con ritenuta d’acconto al 20%), sia dall’opposto medesimo (che aveva emesso fattura quietanzata per la minor somma versata da esso Mapelli, per di più scorporandone l’IVA). 1.3 - Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’ art. 91, comma 1, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 e successive modifiche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello condannato esso Mapelli al pagamento delle spese processuali in misura non conforme e comunque eccedente ai criteri di legge. 2.1 - Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del controricorso , perché tardivamente notificato. Invero, [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il ricorso per cassazione in data 15.7.2021, sicché il controricorso avrebbe dovuto notificarsi nei quaranta giorni successivi, a mente dell’art. 370c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ; senonché il Lugli ha provveduto all’incombente solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque oltre il termine suddetto, noto essendo che, nell’ambito delle opposizioni esecutive (compresa la fase di legittimità)non trova applicazione il regime di sospensione feriale dei termini, ex lege n. 742/1969 (ex plurimis, Cass. n. 13797/2022). 3.1 -Ciò posto, il primo motivo è infondato. Invero, non v’è dubbio che la motivazione resa dal giudice d’appello sia esistente e tutt’altro che apparente, avendo egli dato conto delle questioni devolute col gravame, sul punto d’interesse,seguendo un iter motivazionale certamente in N. 19559/21R.G. linea con il “minimo costituzionale” ex art. 111 Cost. (v. per tutte, Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).Il Tribunale, infatti, pur confermando le statuizioni del primo giudice, ha con propri argomentiribadito - così certamente esaminando in senso critico le censure svolte sul punto dal Mapelli - che, in relazione all’inerenza in ambito IVA, altro è il giudizio principale relativo al rapporto professionaletra le parti, altro quello incidentale concernente la ricusazione del giudice. Si tratta di valutazione che -corretta o meno che sia, in questa sede ovviamente non importa -è certamente del tutto comprensibile e argomentata, sicché essa sfugge alle doglianze in esame, che non colgono nel segno. 4.1 -Il secondo motivo è invece fondato. Nel rigettare l’appello del Mapelli, il giudice brianzolo ha negato che, nel contegno processuale del Lugli, fossero ravvisabili i crismi della non contestazione ex art. 115 c.p.c., sia perché dett a regola - che consente di ritenere provati i fatti non contestati - attiene appunto ai fatti, e non alla loro qualificazione giuridica, sia perché il professionista aveva sempre sostenuto la piena ripetibilità dell’IVA, sin dalla comparsa di risposta. In realtà, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, rileva la Corte come la non contestazione invocata dal Mapelli- ad onta di alcuni passaggi del mezzo in esame, in cuitanto viene pure affermato - non attiene principalmente alla qualificazione giuridica dei fatti (in buona sostanza, l’essere o non essere il Lugli un “professionista”, soggetto IVA), ma proprio adeterminati fatti storici, fenomenicamente apprezzabili,da cui poi desumere determinate conseguenze, sul piano giuridico, come è nella natura stessa del processo. In particolare, la N. 19559/21R.G. censura in esame è incentrata sui seguenti fatti storici , che il Mapelli assum e non contestati: a)il legale del Lugli, ricevendo il pagamento delle proprie spettanze dal cliente , emiseuna fattura nei suoi confronti con R.A. al 20%; b) lo stesso Lugli , in relazione alla somma netta corrisposta dal Mapelli per il pagamento delle somme liquidate nel procedimento incidentale di ricusazione (il Mapelli versò quanto ritenuto dovuto, ma senza l’IVA) , em ise fattura nei confronti dello stessoMapelli, scorporando l’IVA; c)il Lugli registrò detta fattura in contabilità, nel Registro IVA vendite. 4.2 -Sul punto, premesso che il ricorrente ha certamente rispettat o i l disposto dell’art.366, comma 1, n. 6 , c.p.c., avendo indicato l’epoca di produzione in giudizio della relativa documentazione e la sua collocazione attuale, ritiene la Corte che effettivamente il Tribunale non abbia tenuto conto degli stessi fatti, che in base alla posizione processuale assunta dal Lugli dovevano darsi per riconosciuti e quindi valutati nella loro diretta implicazione pratica. Ciò perché, una volta che gli stessi non erano stati specificamente contestati (come è indiscusso, avuto riguardo alla loro materialità), essi erano da considerare dimostrati, sicché il Tribunale avrebbe dovuto indagare le conseguenze dagli stessi derivanti, perché, correlativamente: aa) la ritenuta d’acconto su redditi da lavoro autonomo , da parte del professionista, può essere praticata soltanto nei confronti dei soggetti di cui all’art. 23, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sicchéil Lugli, nell’occasione e avuto riguardo all’anno 2018, era stato trattato dal proprio legale esattamente come N. 19559/21R.G. un soggetto che agiva nell’esercizio dellaprofessione (e quindi, soggetto IVA, ex art. 5d.P.R. n. 633/1972), per di più in regime di contabilità ordinaria; bb)il Lugli, emettendo la fattura nei confronti del Mapelli per il recupero delle spese legali e benché riguardo alla minor somma corrispostagli , aveva considerato detto credito come inerente all’attività professionale, giacché in caso contrario non avrebbe potuto tenere un simile comportamento; cc)lo stesso può dirsi anche in relazione alla registrazione di detta fattura nel Registro IVA vendite, da parte del medesimo Lugli. 4.3 - D’altra parte, la valutazione operata sul punto dal giudice brianzolo è influenzata da un equivoco di fondo, ossia che occorresse pronunciarsi sulla questione della detraibilità/indetraibilità dell’IVA quale conseguenza della natura del giudizio di ricusazione, ritenuto del tutto autonomo ai fini della delibazione richiesta, benché incidentale rispetto al giudizio principale. In realtà, avuto riguardo al thema decidendum, non occorreva affatto stabilire se effettivamentele spese legali in questione fossero inerenti all’esercizio della professione, ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972; la questione , infatti, può essere affrontata pleno iuresolo in un giudizio di natura tributaria , ex art. 2 d.lgs. n. 546/1992, e non già dinanzi al giudice ordinario investito dell’opposizione all’esecuzione, che -ove venga in discussione la debenza dell’IVA- deve valutare non già il rapporto tributario ( non essendo dotato della relativa giurisdizione) , bensì la sussistenza o meno del diritto al rimborso: infatti, come è stato efficacemente affermato, la pretesa dell'IVAsulle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa “non corrisponde ad una imposta, ma ad un esborso subito dal vincitore che se ne rivale in base ad un rapporto, quello tra vincitore e N. 19559/21R.G. soccombente, che non ha natura tributaria” (così Cass. n. 9904/2009, in motivazione). Non a caso , l’intera impostazione processuale del Mapelli è improntata sull’assunto per cui non tanto (e non solo ) l’IVA in discorso era detraibile, ma era stata effettivamente detrattadal Lugli , come dimostrato dai fatti non contestati, di cui s’è detto poc’anzi, nonché da ulteriore documentazione. In altre parole, il giudice del merito avrebbe dovuto valutare non tanto se il giudizio di ricusazione dovesse ritenersi distinto da quello principale cui accede, perché ciò riguarda tecnicamente il giudizio di inerenza ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972, che non compete propri amente al giudice ordinario; bensì, nell’ambito della cognizione incidentale comunque esercitabile in sede di opposizione all’esecuzione come spiegata dal Mapelli, il giudice del merito -onde giungere al rigetto dell’opposizione stessa -avrebbe dovuto valutare se l’ IVA in questione era in concreto rimasta a carico del Lugli quale “consumatore finale” della prestazione resagli dal proprio legale nel giudizio di ricusazione, tenendo cioè conto di come la stessa IVA era statatrattata dal medesimo Lugli (ossia, se l’avesse detratta o meno), posto che la statuizione di condanna alle spese processuali non può trasformarsi, per la parte vittoriosa, in una occasione di locupletazione, consentendogli di ottenerela restituzione di costi non sopportati (si veda, in tal senso, la già citata Cass. n. 9904/2009). E qui - a parte la totale pretermissione dell’ accertamento circa l’avvenuto esercizio della detrazioneda parte del Lugli, a dire dell’odierno ricorrente pure documentato (v. ricorso, p. 16) - basti solo evidenziare che il medesimo Lugli aveva considerato l’operazione in discorso come imponibile ai fini IVA, N. 19559/21R.G. emettendo la fattura nei confronti del Mapelli ( così riversando a s uo carico l’operazione già fatturatagli dal proprio legale, seppur per il minor importo corrispostogli dal Mapelli, come già detto), per di più registrandola: se si fosse trattato di IVA indetraibile- come pure ritenuto dal Tribunale - ciò non sarebbe stato affatto possibile, al più giustificandosi una ricevuta o una quietanza. Insomma, è proprio l’odierno controricorrente che, emettendo la fattura nei confronti del Mapellie registrandola, non si è posto in termini di coerenza con la (sostanzialmente, ma contraddittoriamente) invocata posizione di “consumatore finale”, come tale soggetto a sopportare il carico dell’imposta, secondo il meccanismo di funzionamento dell’IVA (e quindi, in quanto tale, titolato a chiederne il pagamento al proprio avversario soccombente). Si impone, dunque, un nuovo esame dell’appello del Mapelli sul punto , occorrendo accertare, sia al lume dei suddetti fatti non contestati, sia dell’ulteriore documentazione versata in atti, se il Lugli abbia effettivamente esercitato la detrazioneo meno, nel primo caso restando escluso che egli possa vantare il diritto al rimborso dell’IVA sulle spese legali liquidate in suo favore (da ultimo, con riferimento alla posizione del distrattario, v. Cass. n. 22279/2018). Quanto precedeprescinde, ovviamente, da ogni ulteriore considerazione circa la effettiva spettanza o meno del diritto di detrazione in parola , sia perché non sono note, al riguardo,le vicende tra il Lugli e l’Agenzia delle Entrate, sia perché, se non altro in una fattispecie come la presente, tale circostanza è irrilevante nel rapporto tra beneficiario della condanna alle spese e la controparte a cui è chiesto il rimborso di queste. N. 19559/21R.G. 5.1 - Il terzo motivo, concernente la condann a alle spese, resta conseguentemente assorbito, stante l’effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c., derivante dall’accoglimento del secondo mezzo, che implica la cassazione con rinvio della sentenza di appello e, con essa, del capo relativo alla regolazione delle spese di lite. 6.1 - In definitiva, è rigettat o il primo motivo, è accolt o il secondo, mentre il terzo resta assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corte rigetta il primomotivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Monza, in persona di div