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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46483/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, traducendosi in un tentativo di rivalutazione in punto di fatto, sottratto al giudizio di legittimità ove non emerga che la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto che il secondo motivo, concernente l'omessa rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello si è limitata a rispondere ai motivi di appello valutando il dato probatorio di maggior rilievo e consistente nella denuncia-querela sporta dalla persona offesa che, fin dal giudizio di primo grado, era stata acquisita con il consenso delle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, traducendosi in un tentativo di rivalutazione in punto di fatto, sottratto al giudizio di legittimità ove non emerga che la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto che il secondo motivo, concernente l'omessa rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello si è limitata a rispondere ai motivi di appello valutando il dato probatorio di maggior rilievo e consistente nella denuncia-querela sporta dalla persona offesa che, fin dal giudizio di primo grado, era stata acquisita con il consenso delle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente,
Sentenza Cassazione n. 46483/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris