Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 27731/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catania in data 8 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.; espone il ricorrente di avere depositato con modalità telematiche la nomina a difensore di fiducia dell'imputata in data 11 settembre 2023; l'autorizzazione ad accedere agli atti del fascicolo telematico era stata concessa solo il 27 settembre 2023, dopo la celebrazione dell'udienza, così di fatto impedendo al difensore di presentare le conclusioni scritte per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Va premesso che l'attuale quadro normativo e regolamentare, in tema di processo penale e attività difensive da esercitarsi mediante deposito telematico, si compone di limitati interventi che hanno lasciato ancora operativi i sistemi, per così dire, tradizionali di svolgimento di numerose attività connesse all'esercizio del mandato difensivo.

Con le modifiche introdotte dal d.

Igs. 150/2022, il legislatore ha inteso imprimere un processo di implementazione, nel processo penale, delle modalità di accesso agli atti, di deposito degli atti e di gestione del fascicolo processuale attraverso lo strumento telematico.

La norma generale che prevede il deposito telematico di "atti, documenti, richieste e memorie" è contenuta nell'art. 111 bis cod. proc. pen.; è stata contemporaneamente introdotta la norma che disciplina il fascicolo informatico e l'accesso agli atti ivi contenuti (art. 111 ter cod. proc. pen.).

L'efficacia temporale delle norme è regolata dall'art. 87, comma 5, del d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha previsto l'applicazione (tra le altre) della disposizione sul deposito telematico e sul fascicolo informatico «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».

1.2. In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari, l'art. 87, comma 6 bis, del d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, ha previsto l'anticipazione del regime del deposito di taluni atti con il ricorso alle modalità telematiche, sempre mediante normativa regolamentare da emanarsi dal ministro di Giustizia.

Al momento della pendenza del giudizio in appello erano stati emanati il decreto ministeriale del 4 luglio 2023, che ha individuato l'elenco degli atti il cui deposito da parte dei difensori avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico (ed in tale elenco è compresa la nomina del difensore di fiducia dell'imputato), nonché gli uffici giudiziari presso i quali si procede con tale modalità (tra questi gli uffici delle Corti d'appello); il decreto ministeriale del 18 luglio 2023, che ha fissato, per l'efficacia del predetto decreto del 4 luglio 2023, la decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, specificando che sino alla scadenza di detto termine negli uffici indicati dal decreto del 4 luglio 2023, é prevista la possibilità (e, dunque, non più il carattere esclusivo), in via sperimentale, del deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 dello stesso decreto anche mediante il portale del processo penale telematico, con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Il provvedimento del direttore generale è stato emesso l' 11 luglio 2023.

1.3. La nomina depositata dal difensore della ricorrente, come risulta dai documenti allegati al ricorso, è stata accettata dal sistema I'll settembre 2023; il che consentiva al difensore di legittimare la richiesta di acceder agli atti del fascicolo in cui era stata depositata la nomina, indipendentemente dal successivo accoglimento avvenuto il 29 settembre 2023.

L'art. 87, comma 6 bis, d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 dispone, infatti, che "Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali"; e il provvedimento del direttore generale all'art. 7, comma 1, 2 e 3 regola le modalità di esecuzione del deposito e del rilascio della ricevuta di accettazione.

1.4. Alla stregua del quadro normativo e regolamentare, pertanto, la prospettazione del ricorrente è generica e aspecifica, nella misura in cui non ha allegato, né provato, di aver richiesto, nella qualità di difensore dell'appellante, di acceder agli atti del fascicolo (attività che allo stato non imponeva l'accesso esclusivo in via telematica, non essendo stata data attuazione alle norme che riguardano il fascicolo telematico nel processo penale).

Allo stesso modo, è generica la doglianza relativa all'impossibilità per il difensore di esercitare il mandato difensivo mediante il deposito delle conclusioni scritte, attività cui era certamente legittimato in forza della nomina depositata telematicamente e che avrebbe potuto legittimamente svolgere mediante il deposito delle conclusioni.

Né va trascurato che dal fascicolo processuale risulta che in data 11 settembre 2023 il difensore di fiducia che aveva proposto l'appello (e che non risulta essere stato revocato dall'imputato) ha depositato le proprie conclusioni scritte; sicché il lamentato pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive è smentito dagli atti processuali.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catania in data 8 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.; espone il ricorrente di avere depositato con modalità telematiche la nomina a difensore di fiducia dell'imputata in data 11 settembre 2023; l'autorizzazione ad accedere agli atti del fascicolo telematico era stata concessa solo il 27 settembre 2023, dopo la celebrazione dell'udienza, così di fatto impedendo al difensore di presentare le conclusioni scritte per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che l'attuale quadro normativo e regolamentare, in tema di processo penale e attività difensive da esercitarsi mediante deposito telematico, si compone di limitati interventi che hanno lasciato ancora operativi i sistemi, per così dire, tradizionali di svolgimento di numerose attività connesse all'esercizio del mandato difensivo. Con le modifiche introdotte dal d. Igs. 150/2022, il legislatore ha inteso imprimere un processo di implementazione, nel processo penale, delle modalità di accesso agli atti, di deposito degli atti e di gestione del fascicolo processuale attraverso lo strumento telematico. La norma generale che prevede il deposito telematico di "atti, documenti, richieste e memorie" è contenuta nell'art. 111 bis cod. proc. pen.; è stata contemporaneamente introdotta la norma che disciplina il fascicolo informatico e l'accesso agli atti ivi contenuti (art. 111 ter cod. proc. pen.). L'efficacia temporale delle norme è regolata dall'art. 87, comma 5, del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha previsto l'applicazione (tra le altre) della disposizione sul deposito telematico e sul fascicolo informatico «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». 1.2. In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari, l'art. 87, comma 6 bis, del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, ha previsto l'anticipazione del regime del deposito di taluni atti con il ricorso alle modalità telematiche, sempre mediante normativa regolamentare da emanarsi dal ministro di Giustizia. Al momento della pendenza del giudizio in appello erano stati emanati il decreto ministeriale del 4 luglio 2023, che ha individuato l'elenco degli atti il cui deposito da parte dei difensori avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico (ed in tale elenco è compresa la nomina del difensore di fiducia dell'imputato), nonché gli uffici giudiziari presso i quali si procede con tale modalità (tra questi gli uffici delle Corti d'appello); il decreto ministeriale del 18 luglio 2023, che ha fissato, per l'efficacia del predetto decreto del 4 luglio 2023, la decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, specificando che sino alla scadenza di detto termine negli uffici indicati dal decreto del 4 luglio 2023, é prevista la possibilità (e, dunque, non più il carattere esclusivo), in via sperimentale, del deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 dello stesso decreto anche mediante il portale del processo penale telematico, con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Il provvedimento del direttore generale è stato emesso l' 11 luglio 2023. 1.3. La nomina depositata dal difensore della ricorrente, come risulta dai documenti allegati al ricorso, è stata accettata dal sistema I'll settembre 2023; il che consentiva al difensore di legittimare la richiesta di acceder agli atti del fascicolo in cui era stata depositata la nomina, indipendentemente dal successivo accoglimento avvenuto il 29 settembre 2023. L'art. 87, comma 6 bis, d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 dispone, infatti, che "Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali"; e il provvedimento del direttore generale all'art. 7, comma 1, 2 e 3 regola le modalità di esecuzione del deposito e del rilascio della ricevuta di accettazione. 1.4. Alla stregua del quadro normativo e regolamentare, pertanto, la prospettazione del ricorrente è generica e aspecifica, nella misura in cui non ha allegato, né provato, di aver richiesto, nella qualità di difensore dell'appellante, di acceder agli atti del fascicolo (attività che allo stato non imponeva l'accesso esclusivo in via telematica, non essendo stata data attuazione alle norme che riguardano il fascicolo telematico nel processo penale). Allo stesso modo, è generica la doglianza relativa all'impossibilità per il difensore di esercitare il mandato difensivo mediante il deposito delle conclusioni scritte, attività cui era certamente legittimato in forza della nomina depositata telematicamente e che avrebbe potuto legittimamente svolgere mediante il deposito delle conclusioni. Né va trascurato che dal fascicolo processuale risulta che in data 11 settembre 2023 il difensore di fiducia che aveva proposto l'appello (e che non risulta essere stato revocato dall'imputato) ha depositato le proprie conclusioni scritte; sicché il lamentato pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive è smentito dagli atti processuali. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur