Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 16876/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8595-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto n. crodol. 3962/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Arezzo, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di compravendita stipulato tra i convenuti in data 9 marzo 2007 con riserva del diritto di abitazione in favore del Dragoni, nonché dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale tra i medesimi coniugi, concluso in pari data.

Si costituì in giudizio la sola Zuccherelli, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il Dragoni rimase contumace.

Intervenne nel giudizio, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., la Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., vantando un credito nei confronti della Zuccherelli e chiedendo, pertanto, che la declaratoria di inefficacia fosse estesa anche in suo favore.

Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò l'inefficacia degli atti suindicati, in favore tanto della Cassa di risparmio che della Curatela del fallimento intervenuta in giudizio, con condanna dei convenuti alle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla sola [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio è stato dichiarato interrotto a seguito della collocazione in liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di Vicenza, incorporante la Cassa di risparmio di Prato.

Riassunto il giudizio da parte dell'appellante, la Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato una rinuncia agli atti e all'azione nei confronti dell'appellante Zuccherelli, rilevando che tra la Curatela e il debitore Dragoni era intervenuto un atto di transazione approvato dal Ric. 2020 n. 08595 sez.

M3 - ud. 09-03-2022 -2- Giudice delegato e dal comitato dei creditori, per cui la rinunciante non aveva più interesse a proseguire nel giudizio.

Tale rinuncia è stata formalmente accettata dall'appellante con atto dell'H luglio 2019.

A seguito di ciò, la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 24 luglio 2019, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, rilevando che la mancata costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e della Banca popolare di Vicenza non rendeva necessaria l'accettazione anche da parte di costoro.

3. Contro l'ordinanza di estinzione della Corte d'appello di Firenze propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 306 cod. proc. civ., sul rilievo che la sentenza avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio.

Sostiene la ricorrente, ricapitolando lo svolgimento della vicenda processuale, che la facoltà di rinuncia poteva spettare soltanto a lei, in qualità di appellante, e non alla Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]; ed aggiunge che l'accettazione da lei prestata poteva estinguere il solo rapporto tra rinunciante ed accettante, mentre rimaneva in piedi l'atto di appello che aveva accolto la domanda di revocatoria in favore della Cassa di risparmio originaria attrice.

1.1. Osserva la Corte che il motivo è fondato.

Ric. 2020 n. 08595 sez.

M3 - ud. 09-03-2022 -3- Risulta dallo svolgimento processuale sopra tratteggiato che il giudi7io di appello è stato promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di una serie di parti, fra cui anche la Banca popolare di Vicenza poi posta in liquidazione coatta amministrativa.

Ne consegue che l'atto di rinuncia della Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., benché informalmente proveniente non dalla parte appellante, bensì da una delle parti appellate, può comunque condurre all'effetto di determinare l'estinzione del giudizio solo tra la rinunciante e la Zuccherelli (che tale rinuncia ha accettato).

Ma la domanda di revocatoria degli atti dispositivi è stata promossa, in origine, dalla Cassa di risparmio di Prato cui è subentrata la Banca popolare di Vicenza poi posta in liquidazione coatta amministrativa.

Tale domanda, evidentemente, è da ritenere ancora pendente e in attesa di una decisione da parte della Corte d'appello.

L'ordinanza di estinzione, del resto, se adottata dal giudice d'appello, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche quando ha assunto la forma dell'ordinanza, per cui, non essendo soggetta a reclamo, può essere impugnata col ricorso per cassazione (ordinanza 23 marzo 2017, n. 7614).

Né è pensabile che la rinuncia della sola parte intervenuta ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ. possa determinare l'estinzione dell'intero giudizio.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e l'ordinanza impugnata è cassata in relazione, dovendosi rinviare la causa alla medesima Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione personale, affinché provveda a decidere il merito dell'appello tra le altre parti, in relazione alle quali la rinuncia e l'accettazione suindicate non possono avere alcun effetto.

Al giudice di rinvio è demandato il compito di liquidare anche le spese del presente giudizio di cassazione.

Ric. 2020 n. 08595 sez.

M3 - ud. 09-03-2022 -4- P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 9 marzo 2022.

DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8595-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto n. crodol. 3962/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Arezzo, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di compravendita stipulato tra i convenuti in data 9 marzo 2007 con riserva del diritto di abitazione in favore del Dragoni, nonché dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale tra i medesimi coniugi, concluso in pari data. Si costituì in giudizio la sola Zuccherelli, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il Dragoni rimase contumace. Intervenne nel giudizio, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., la Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., vantando un credito nei confronti della Zuccherelli e chiedendo, pertanto, che la declaratoria di inefficacia fosse estesa anche in suo favore. Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò l'inefficacia degli atti suindicati, in favore tanto della Cassa di risparmio che della Curatela del fallimento intervenuta in giudizio, con condanna dei convenuti alle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla sola [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio è stato dichiarato interrotto a seguito della collocazione in liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di Vicenza, incorporante la Cassa di risparmio di Prato. Riassunto il giudizio da parte dell'appellante, la Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato una rinuncia agli atti e all'azione nei confronti dell'appellante Zuccherelli, rilevando che tra la Curatela e il debitore Dragoni era intervenuto un atto di transazione approvato dal Ric. 2020 n. 08595 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -2- Giudice delegato e dal comitato dei creditori, per cui la rinunciante non aveva più interesse a proseguire nel giudizio. Tale rinuncia è stata formalmente accettata dall'appellante con atto dell'H luglio 2019. A seguito di ciò, la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 24 luglio 2019, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, rilevando che la mancata costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e della Banca popolare di Vicenza non rendeva necessaria l'accettazione anche da parte di costoro. 3. Contro l'ordinanza di estinzione della Corte d'appello di Firenze propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 306 cod. proc. civ., sul rilievo che la sentenza avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio. Sostiene la ricorrente, ricapitolando lo svolgimento della vicenda processuale, che la facoltà di rinuncia poteva spettare soltanto a lei, in qualità di appellante, e non alla Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]; ed aggiunge che l'accettazione da lei prestata poteva estinguere il solo rapporto tra rinunciante ed accettante, mentre rimaneva in piedi l'atto di appello che aveva accolto la domanda di revocatoria in favore della Cassa di risparmio originaria attrice. 1.1. Osserva la Corte che il motivo è fondato. Ric. 2020 n. 08595 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -3- Risulta dallo svolgimento processuale sopra tratteggiato che il giudi7io di appello è stato promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di una serie di parti, fra cui anche la Banca popolare di Vicenza poi posta in liquidazione coatta amministrativa. Ne consegue che l'atto di rinuncia della Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., benché informalmente proveniente non dalla parte appellante, bensì da una delle parti appellate, può comunque condurre all'effetto di determinare l'estinzione del giudizio solo tra la rinunciante e la Zuccherelli (che tale rinuncia ha accettato). Ma la domanda di revocatoria degli atti dispositivi è stata promossa, in origine, dalla Cassa di risparmio di Prato cui è subentrata la Banca popolare di Vicenza poi posta in liquidazione coatta amministrativa. Tale domanda, evidentemente, è da ritenere ancora pendente e in attesa di una decisione da parte della Corte d'appello. L'ordinanza di estinzione, del resto, se adottata dal giudice d'appello, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche quando ha assunto la forma dell'ordinanza, per cui, non essendo soggetta a reclamo, può essere impugnata col ricorso per cassazione (ordinanza 23 marzo 2017, n. 7614). Né è pensabile che la rinuncia della sola parte intervenuta ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ. possa determinare l'estinzione dell'intero giudizio. 2. Il ricorso, pertanto, è accolto e l'ordinanza impugnata è cassata in relazione, dovendosi rinviare la causa alla medesima Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione personale, affinché provveda a decidere il merito dell'appello tra le altre parti, in relazione alle quali la rinuncia e l'accettazione suindicate non possono avere alcun effetto. Al giudice di rinvio è demandato il compito di liquidare anche le spese del presente giudizio di cassazione. Ric. 2020 n. 08595 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -4- P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 9 marzo 2022. DEP
Decreto Cassazione n. 16876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris