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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 17294/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12355/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BARI , n. 341/2021,depositata il 04/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. –Con ricorso affidato a cinque motivi, la I.M.EC. ([OSCURATO:PERSONA]) s.r.l. (di seguito anche solo [OSCURATO:PERSONA]) ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari, resa pubblica il 4 marzo 2021, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Trani del 25 luglio 2013, il quale, nei giudizi riuniti n. 446/1997 (instaurato da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] e con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni ex artt. 1588, 2043 - 2051 c.c.) e n. 10312/2003 (instaurato da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avente ad oggetto una domanda di pagamento di indennizzo assicurativo), aveva (per quanto ancora rileva in questa sede) così disposto: a) accoglieva la domanda risarcitoria della Moschetta, dichiarando l’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i danni conseguenti all’incendio verificatosi il 20 luglio 1996, danni che quantificava all’attualità in euro 58.468,69; b) per l’effetto, detratto l’importo di euro 15.364,59 già corrisposto da Unipol per il capannone locato alla ITOF, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Moschetta della somma, all’attualità, di euro 43.104,10; c) dichiarava il difetto di legittimazione ad causam di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla domanda di manleva per i danni ai locali dell’esercizio; d) accoglieva per quanto di ragione la domanda di manleva per i danni ai capannoni locati alla ITOF e alla CIPAK e, quindi, condannava [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne e manlevare [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 1.703,43, in base alla polizza ricorso terzi; e) accoglieva per quanto di ragione la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA] l’indennizzo assicurativo in base alla polizza stipulata inter partes e, per l ’ effetto, condannava la compagnia assicurativa al pagamento della somma di 113.827,10, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, così liquidato l’indennizzo a ristoro del danno subito da [OSCURATO:PERSONA], già quantificato in sede peritale in euro 142.283,87 e, quindi, decurtato del 20% per la franchigia.

2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (per ciò che in questa sede ancora rileva), osservava: a) sul primo motivo di appello (che denunciava la violazione dell’art. 1588 c.c.): a.1) non poteva trovare applicazione l’art. 652 c.p.p. nei confronti della Moschetta, non avendo la stessa partecipato come parte civile al processo penale che si era concluso con l’assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza n. 742/2002 divenuta irrevocabile, di [OSCURATO:PERSONA] (socio della [OSCURATO:PERSONA] e marito della Regano, che era il legale rappresentante della medesima società), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (entrambi figli degli anzidetti coniugi) e [OSCURATO:PERSONA] [i primi tre imputati in concorso dei reati di cui agli artt. 423 (incendio) e 642 (fraudolento danneggiamento di beni assicurati) c.p. e la quarta del reato di cui all’art. 5 della legge n. 818/1984 (omessa richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi)], avendo la medesima Moschetta proposto, ancor prima dell’instaurazione del giudizio penale, domanda di risarcimento danni in sede civile; a.2) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato prova, ai sensi dell’art. 1588 c.c. (per cui non era “sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l’identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore”: Cass. n. 11972/2010), che l’incendio, da cui erano derivati i danni lamentati dalla locatrice Moschetta, era accaduto per causa ad essa “non imputabile”, come si evinceva dalla anzidetta sentenza penale e dagli altri elementi acquisiti in quel procedimento e prodotti nel giudizio civile (e liberamente valutabili dal giudice civile) e segnatamente: a.2.1. ) dalla circostanza che l’assoluzione (per non aver commesso il fatto relativamente al reato ex art. 423 c.p.; per insussistenza del fatto relativamente al reato ex art. 642 c.p.) era ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.c., “perché era mancante, insufficiente o contraddittoria la prova che avessero commesso il fatto”, in quanto se, per un verso, la deposizione del teste Capogna «portava ad escludere che i Cannone potessero essere stati gli “autori materiali” dell’incendio», il “comportamento equivoco e contraddittorio serbato dagli imputati nell’immediatezza del fatto” e le loro plurime dichiarazioni incoerenti “rese in sede di esame”, pur “insufficienti a fondare una pronuncia di colpevolezza”, rendevano, per altro verso, “oggettivamente dubbia l’effettiva e stran e it à degli imputati alla vicenda, sicché risultavainsussistente la dimostrazione positiva e concreta che la causa dell’incendio fosse non imputabile alla conduttrice”; b) sul secondo motivo di appello (che lamentava la violazione dell’art. 1891 c.c.): era corretta la decisione del Tribunale sul difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla domanda di manleva contro le [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per “i locali dell’esercizio”, non essendo la società (contraente della polizza assicurativa) beneficiaria diretta del relativo indennizzo, che spettava, invece, alla assicurata Moschetta, “ancorché quest’ultima non avesse profittato dell’assicurazione”, quale comportamento che non integrava “espresso consenso” a che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse, ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, c.c., i diritti derivanti dalla stessa polizza; c) sul terzo motivo di appello (concernente la valenza della perizia contrattuale): c.1) non era fondata, anzitutto, la censura di tardività dell’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla vincolatività della perizia contrattuale, giacché tale perizia era da reputarsi accordo diverso da quello di arbitrato (rituale o irrituale) e di arbitraggio, volta “ad accertare tra le parti un dato tecnico” e, quindi, da qualificarsi come “mera difesa” concernente l’“accertamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio” da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, sottratta al termine perentorio di cui all’art. 180, comma secondo, terzo periodo, c.p.c., ratione temporis applicabile; c.2 ) non era fondata neppure la censura sulla annullabilità della perizia contrattuale per “error in quantitate”, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] impugnato tale perizia, contestandone l’erroneità solo dopo la maturazione delle “preclusioni assertive ed istruttorie”; d) sul quarto motivo di appello (che lamentava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per mala gestio ): gli elementi acquisiti agli atti [dichiarazioni “oggettivamente incoerenti” e poi “autoaccusatorie” di [OSCURATO:PERSONA]; la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di somme “ampiamente superiori a quelle che sarebbero risultate effettivamente dovute all’esito del giudizio”; la pendenza della “vicenda penale” sulle imputazioni di cui agli artt. 423 e 642 c.p. – e, dunque, il coinvolgimento nell ’ incendio doloso della famiglia Cannone - ancora al momento della instaurazione (e riassunzione) dei giudizi civili poi riuniti] erano tali da far escludere che la compagnia di assicurazioni avesse “violato, nella gestione della lite, il dovere di correttezza e buona fede”; e) sul quinto motivo di appello (che lamentava l’erronea liquidazione del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA]), oltre a ripetere censure già scrutinate (sulla vincolatività della perizia contrattuale e l’ammontare con essa accertato; sulla dedotta mala gestio di [OSCURATO:PERSONA]): e.1 ) la doglianza sulla diminuzione dell’indennizzo in base alla franchigia del 20% era infondata in quanto pattuizione di polizza “per danni derivanti da ‘Atti vandalici e dolosi’”, ipotesi ricorrente nella specie non essendo in dubbio la “natura dolosa” dell’incendio; e.2 ) la censura sulla mancata rivalutazione monetaria della somma riconosciuta a titolo di indennizzo era infondata in quanto, in conseguenza della quantificazione all’esito della perizia contrattuale, l’obbligazione gravante su [OSCURATO:PERSONA] da debito di valore era diventata debito di valuta e non avendo [OSCURATO:PERSONA] dedotto e dimostrato di aver subito un maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c. (né, peraltro, potendo trovare nella specie applicazione già ratione temporis le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002).

3. – Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (procuratore antistatario della Moschetta costituitosi nel giudizio di appello).

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.1588 c.c., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., “omesso esame circa un fatto decisivo ai fini della decisione della causa”.

La Corte territoriale avrebbe, anzitutto, omesso di tenere conto che i “soggetti imputati legati alla società I.M.E.C.” erano stati “tutti assolti con formula piena” ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

“530 comma 1” c.p.p., con effetti, quindi, vincolanti nel giudizio civile di danno.

Inoltre, il giudice di appello, nel rivalutare gli anzidetti esiti del giudizio penale in modo difforme dall’accertamento, ivi raggiunto e vincolante, dell’assoluta estraneità all’incendio doloso della legale rappresentante di essa [OSCURATO:PERSONA] e “di qualsivoglia soggetto ad essa riconducibile”, avrebbe violato l’art. 1588 c.c., imponendo non già la prova, liberatoria, del fatto non imputabile (prova, per l’appunto, fornita), ma quella, non richiesta dalla norma anzidetta, di “individuare specificatamente i soggetti autori del rogo”.

1.1. –Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’infondato là dove assume, a presupposto delle complessive doglianze e a fondamento di quella di omesso esame ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la valenza di giudicato penale (che la Corte territoriale, secondo la prospettazione della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ignorato) nei confronti della Moschetta dell’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza n. 742/2002 (divenuta irrevocabile) in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [i primi tre imputati in concorso dei reati di cui agli artt. 423 (incendio) e 642 (fraudolento danneggiamento di beni assicurati) c.p. e la quarta del reato di cui all’art. 5 della legge n. 818/1984 (omessa richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi)], giacché, come correttamente affermato dal giudice di appello, soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione - per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima -, pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, poteva avere efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno (tra le tante: Cass., S.U., n. 1768/2011).

E nella specie non è contestato che la Moschetta non ebbe a partecipare al processo penale contro i predetti imputati, avendo già esercitato l’azione di risarcimento danni nel giudizio civile prima ancora che quel processo si instaurasse, con la conseguenza che non può trovare applicazione nei suoi confronti l’art. 652 c.p.p. e, quindi, avere efficacia di giudicato penale l’anzidetta sentenza di assoluzione.

Ben poteva, dunque, la Corte territoriale, quale giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in quel giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti in quella medesima sede, nonché sulla stessa sentenza emessa dal giudice penale, attraverso la relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all’esito del proprio vaglio critico (tra le molte: Cass. n. 12164/2021; Cass. n. 2947/2023).

Vaglio critico che, nel caso, ha condotto il giudice di secondo grado a ritenere accertato, in base agli elementi di prova raccolti nel processo penale e prodotti nel giudizio civile di danno (cfr. sintesi al § 2 del “Ritenuto che”, cui si rinvia; nonché pp. 6/8 della sentenza di appello), che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato prova, ai sensi dell’art. 1588 c.c., che l’incendio, da cui erano derivati i danni lamentati dalla locatrice Moschetta, era accaduto per causa ad essa “non imputabile”, poiché dai predetti elementi probatori, pur insufficienti “a fondare una pronuncia di colpevolezza” (ed essendo la sentenza di assoluzione da reputarsi emessa ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.), era “oggettivamente dubbia l’effettiva estraneità degli imputati [un socio, due dipendenti e il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] alla vicenda, sicché il risultava insussistente la dimostrazione positiva e concreta che la causa dell’incendio fosse non imputabile alla conduttrice” (p. 7 sentenza di appello).

In forza dell’accertamento così raggiunto, non ha, quindi, errato la Corte nell’applicare l’art. 1588 c.c. e ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito la prova liberatoria che la causa dell’evento, identificata in modo positivo e concreto, non fosse alla stessa imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimaneva a suo carico (Cass. n. 22823/2018).

Né poteva giovare alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto che i soggetti ad essa “legati” fossero stati assolti in sede penale, giacché, come detto, in base all’accertamento del giudice civile, trattavasi di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. e, in ogni caso, era risultata, sulla scorta degli elementi di prova agli atti, “oggettivamente dubbia l’effettiva estraneità” di essi all’incendio, mancando quindi l’esatta identificazione di una causa esterna al conduttore che ad esso fosse in modo certo non addebitabile (Cass. n. 11972/2010), senza che gravasse sul conduttore stesso l’onere di identificare l’autore dell’incendio (Cass. n. 15721/2015); onere che la Corte territoriale non ha affatto inteso addossare alla [OSCURATO:PERSONA].

Per il resto, le censure sono inammissibili, contrastando la prospettazione della ricorrente con la corretta deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), la quale postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (tra le molte: Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 6035/2018).

Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, invece, proprio i presupposti di fatto da cui muove l’applicazione, coerente, della norma dell’art.1588 c.c. ad opera della Corte territoriale, quale censura che non è riconducibile nel perimetro del paradigma del vizio dedotto, poiché investe l’accertamento della quaestio facti riservato al giudice di merito, sindacabile in questa sede nei limiti consentiti dalla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nella specie proposta soltanto nei termini sopra scrutinati, senza che vengano addotti ulteriori e diversi fatti storici che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1891 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che essa [OSCURATO:PERSONA], contrante della polizza stipulata con [OSCURATO:PERSONA], potesse beneficiare dell’indennizzo previsto in favore della Moschetta assicurata ancorché quest’ultima non avesse profittato dell’assicurazione, assumendo che un tale comportamento non integrasse “espresso consenso” ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, c.c., ciò comportando un “irragionevole ingiustificato arricchimento dell’assicuratore”, da potersi evitare soltanto tramite l’inquadramento dell’assicurazione per conto di chi spetta nell’ambito del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.

2.1. -Il motivo è infondato.

Con esso si propone una interpretazione dell’art. 1891 c.c. – cui si è attenuto il giudice di appello, escludendo che potesse ravvisarsi “espresso consenso” dell’assicurata a che la società contraente agisse per ottenere l’indennizzo assicurativo - in contrasto con quella che questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha ritenuto coerente la lettera e la ratio della disposizione e rispetto alla quale non sono addotte ragioni per discostarsene.

Va, dunque, ribadito, che all’assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall’art. 1891 c.c., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l’art. 1411, terzo comma, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne; ne consegue che, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato in favore del proprietario delle ‘cose’ (nella specie, la proprietaria di un capannone), è da escludere che lo stipulante possa beneficiare dell’indennità ancorché l’assicurato non abbia profittato dell’assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno subito .

Né da tale comportamento dell’assicurato può trarsi il di lui “espresso consenso” a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell’assicurato di avvalersi dell’assicurazione, ma nulla esprime in ordine all’esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall’assicurazione medesima (Cass.

S.U., n. 5556/2002; successivamente: Cass. n. 26253/2007, Cass. n. 4923/2018).

3. -Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 180 c.p.c., per non aver la Corte territoriale ritenuto che la perizia contrattuale debba inquadrarsi nell’arbitrato (rituale o irrituale) o nell’arbitraggio, così da comportare che l’eccezione sulla vincolatività della perizia stessa “integra gli estremi di un’eccezione di merito in senso stretto, soggetta al termine perentorio di cui all’art. 180 comma secondo periodo terzo c.p.c.”.

3.1. –Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio – contrastante con quanto la ricorrente ha inteso prospettare in questa sede, disconoscendo le differenze tra perizia contrattuale, arbitrato e arbitraggio – secondo cui, ove le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all’arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, ossia errore, dolo, violenza e incapacità delle parti (Cass. n. 28511/2018).

Di qui, anche la conseguenza che la valutazione tecnica, oggetto della perizia contrattuale, alla quale le parti si sono contrattualmente vincolate, va ad incidere sul quantum debeatur, ossia sulla perimetrazione della consistenza dell’indennizzo assicurativo che è fatto costitutivo del diritto vantato dall’assicurato e che, dunque, è tema di prova, dell’entità del danno (Cass. n. 31345/2022),ad esso rimesso, per cui la deduzione di detta perizia da parte del convenuto costituisce una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto.

4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in mala gestio, giacché la compagnia assicurativa, “subordinando il pagamento dell’indennizzo e l’eventuale applicazione dello scoperto del 20% all’esito del procedimento penale, di fronte ad un giudicato di assoluzione avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente al ristoro del danno”, essendo invece rimasta inerte, “pur avendo ricevuto, in occasione del sinistro, documenti (anche contabili) il rilievi fotografici volti a permettere un’esatta quantificazione del danno”.

4.1. –Il motivo è inammissibile.

Con esso si censura non già un error in iudicando del giudice di appello – che, peraltro, si è coerentemente attenuto al principio per cui, in tema di accertamento della “mala gestio”, il giudizio sul comportamento dell’assicuratore della responsabilità civile, fondato sul parametro della diligenza media nella gestione della lite, deve essere eseguito mediante una valutazione ex ante con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilità dell’esito del giudizio e non ex post sulla base della sua effettiva conclusione (Cass. n. 24747/2007) –né, del resto, sono dedotti specifici fatti storici (alla stregua di quanto indicato da Cass., S.U., n. 8053/2014) che lo stesso giudice avrebbe omesso di esaminare, ma vengono veicolate critiche alla ricostruzione e valutazione della quaestio facti operata dal giudice del merito in punto di sussistenza dei presupposti materiali integranti la mala gestio dell ’ assicuratore (suggerendo, peraltro, un diverso esito di quella valutazione), che, come tale, non è sindacabile in questa sede di legittimità.

5. - Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., “errata quantificazione dell’ammontare del risarcimento del danno in favore della ricorrente”, per aver la Corte territoriale erroneamente applicato la diminuzione dell’indennizzo nella misura del 20%, pur mancando, nella specie, “la volontarietà dell’evento dannoso, trattandosi di incendio doloso appiccato da ignoti”.

Inoltre, il giudice di appello non avrebbe considerato la “condotta reticente dell’assicurazione” in punto di liquidazione dell’indennizzo pur a fronte del giudicato penale di assoluzione, ciò integrando comportamento riconducibile a “mala gestioimpropria”, così da essere tenuta la compagnia di assicurazioni al pagamento dell’intero indennizzo, oltre alla “rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all’attualità”.

5.1. –Il motivo è inammissibile.

Esso -oltre a riproporre, genericamente, censure di merito in ordine alla sussistenza della mala gestio dell ’ assicuratore, già innanzi scrutinate nel senso dell’inammissibilità - prescinde dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non viene impugnata in modo specifico e pertinente, avendo il giudice di appello accertato la natura dolosa dell’incendio e interpretato la clausola contrattuale sulla franchigia del 20% “per danni derivanti da ‘Atti vandalici e dolosi’” come “applicabile proprio nell’ipotesi di incendio doloso ascrivibile a terzi e/o a soggetti non identificati”; circostanza, questa, ritenuta ricorrente nella specie per essere il giudicato penale di cui alla sentenza del Tribunale di Trani n. 742/2002 efficace nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che si era costituita parte civile in detto processo penale (cfr. p. 23 della sentenza di appello).

E sulla interpretazione del contratto di assicurazione fornita dalla Corte territoriale a fondamento della decisione non è stata articolata censura alcuna.

6. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate.

P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12355/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BARI , n. 341/2021,depositata il 04/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –Con ricorso affidato a cinque motivi, la I.M.EC. ([OSCURATO:PERSONA]) s.r.l. (di seguito anche solo [OSCURATO:PERSONA]) ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari, resa pubblica il 4 marzo 2021, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Trani del 25 luglio 2013, il quale, nei giudizi riuniti n. 446/1997 (instaurato da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] e con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni ex artt. 1588, 2043 - 2051 c.c.) e n. 10312/2003 (instaurato da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avente ad oggetto una domanda di pagamento di indennizzo assicurativo), aveva (per quanto ancora rileva in questa sede) così disposto: a) accoglieva la domanda risarcitoria della Moschetta, dichiarando l’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i danni conseguenti all’incendio verificatosi il 20 luglio 1996, danni che quantificava all’attualità in euro 58.468,69; b) per l’effetto, detratto l’importo di euro 15.364,59 già corrisposto da Unipol per il capannone locato alla ITOF, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Moschetta della somma, all’attualità, di euro 43.104,10; c) dichiarava il difetto di legittimazione ad causam di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla domanda di manleva per i danni ai locali dell’esercizio; d) accoglieva per quanto di ragione la domanda di manleva per i danni ai capannoni locati alla ITOF e alla CIPAK e, quindi, condannava [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne e manlevare [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 1.703,43, in base alla polizza ricorso terzi; e) accoglieva per quanto di ragione la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA] l’indennizzo assicurativo in base alla polizza stipulata inter partes e, per l ’ effetto, condannava la compagnia assicurativa al pagamento della somma di 113.827,10, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, così liquidato l’indennizzo a ristoro del danno subito da [OSCURATO:PERSONA], già quantificato in sede peritale in euro 142.283,87 e, quindi, decurtato del 20% per la franchigia. 2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (per ciò che in questa sede ancora rileva), osservava: a) sul primo motivo di appello (che denunciava la violazione dell’art. 1588 c.c.): a.1) non poteva trovare applicazione l’art. 652 c.p.p. nei confronti della Moschetta, non avendo la stessa partecipato come parte civile al processo penale che si era concluso con l’assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza n. 742/2002 divenuta irrevocabile, di [OSCURATO:PERSONA] (socio della [OSCURATO:PERSONA] e marito della Regano, che era il legale rappresentante della medesima società), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (entrambi figli degli anzidetti coniugi) e [OSCURATO:PERSONA] [i primi tre imputati in concorso dei reati di cui agli artt. 423 (incendio) e 642 (fraudolento danneggiamento di beni assicurati) c.p. e la quarta del reato di cui all’art. 5 della legge n. 818/1984 (omessa richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi)], avendo la medesima Moschetta proposto, ancor prima dell’instaurazione del giudizio penale, domanda di risarcimento danni in sede civile; a.2) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato prova, ai sensi dell’art. 1588 c.c. (per cui non era “sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l’identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore”: Cass. n. 11972/2010), che l’incendio, da cui erano derivati i danni lamentati dalla locatrice Moschetta, era accaduto per causa ad essa “non imputabile”, come si evinceva dalla anzidetta sentenza penale e dagli altri elementi acquisiti in quel procedimento e prodotti nel giudizio civile (e liberamente valutabili dal giudice civile) e segnatamente: a.2.1. ) dalla circostanza che l’assoluzione (per non aver commesso il fatto relativamente al reato ex art. 423 c.p.; per insussistenza del fatto relativamente al reato ex art. 642 c.p.) era ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.c., “perché era mancante, insufficiente o contraddittoria la prova che avessero commesso il fatto”, in quanto se, per un verso, la deposizione del teste Capogna «portava ad escludere che i Cannone potessero essere stati gli “autori materiali” dell’incendio», il “comportamento equivoco e contraddittorio serbato dagli imputati nell’immediatezza del fatto” e le loro plurime dichiarazioni incoerenti “rese in sede di esame”, pur “insufficienti a fondare una pronuncia di colpevolezza”, rendevano, per altro verso, “oggettivamente dubbia l’effettiva e stran e it à degli imputati alla vicenda, sicché risultavainsussistente la dimostrazione positiva e concreta che la causa dell’incendio fosse non imputabile alla conduttrice”; b) sul secondo motivo di appello (che lamentava la violazione dell’art. 1891 c.c.): era corretta la decisione del Tribunale sul difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla domanda di manleva contro le [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per “i locali dell’esercizio”, non essendo la società (contraente della polizza assicurativa) beneficiaria diretta del relativo indennizzo, che spettava, invece, alla assicurata Moschetta, “ancorché quest’ultima non avesse profittato dell’assicurazione”, quale comportamento che non integrava “espresso consenso” a che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse, ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, c.c., i diritti derivanti dalla stessa polizza; c) sul terzo motivo di appello (concernente la valenza della perizia contrattuale): c.1) non era fondata, anzitutto, la censura di tardività dell’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla vincolatività della perizia contrattuale, giacché tale perizia era da reputarsi accordo diverso da quello di arbitrato (rituale o irrituale) e di arbitraggio, volta “ad accertare tra le parti un dato tecnico” e, quindi, da qualificarsi come “mera difesa” concernente l’“accertamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio” da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, sottratta al termine perentorio di cui all’art. 180, comma secondo, terzo periodo, c.p.c., ratione temporis applicabile; c.2 ) non era fondata neppure la censura sulla annullabilità della perizia contrattuale per “error in quantitate”, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] impugnato tale perizia, contestandone l’erroneità solo dopo la maturazione delle “preclusioni assertive ed istruttorie”; d) sul quarto motivo di appello (che lamentava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per mala gestio ): gli elementi acquisiti agli atti [dichiarazioni “oggettivamente incoerenti” e poi “autoaccusatorie” di [OSCURATO:PERSONA]; la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di somme “ampiamente superiori a quelle che sarebbero risultate effettivamente dovute all’esito del giudizio”; la pendenza della “vicenda penale” sulle imputazioni di cui agli artt. 423 e 642 c.p. – e, dunque, il coinvolgimento nell ’ incendio doloso della famiglia Cannone - ancora al momento della instaurazione (e riassunzione) dei giudizi civili poi riuniti] erano tali da far escludere che la compagnia di assicurazioni avesse “violato, nella gestione della lite, il dovere di correttezza e buona fede”; e) sul quinto motivo di appello (che lamentava l’erronea liquidazione del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA]), oltre a ripetere censure già scrutinate (sulla vincolatività della perizia contrattuale e l’ammontare con essa accertato; sulla dedotta mala gestio di [OSCURATO:PERSONA]): e.1 ) la doglianza sulla diminuzione dell’indennizzo in base alla franchigia del 20% era infondata in quanto pattuizione di polizza “per danni derivanti da ‘Atti vandalici e dolosi’”, ipotesi ricorrente nella specie non essendo in dubbio la “natura dolosa” dell’incendio; e.2 ) la censura sulla mancata rivalutazione monetaria della somma riconosciuta a titolo di indennizzo era infondata in quanto, in conseguenza della quantificazione all’esito della perizia contrattuale, l’obbligazione gravante su [OSCURATO:PERSONA] da debito di valore era diventata debito di valuta e non avendo [OSCURATO:PERSONA] dedotto e dimostrato di aver subito un maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c. (né, peraltro, potendo trovare nella specie applicazione già ratione temporis le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002). 3. – Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (procuratore antistatario della Moschetta costituitosi nel giudizio di appello). In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.1588 c.c., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., “omesso esame circa un fatto decisivo ai fini della decisione della causa”. La Corte territoriale avrebbe, anzitutto, omesso di tenere conto che i “soggetti imputati legati alla società I.M.E.C.” erano stati “tutti assolti con formula piena” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. “530 comma 1” c.p.p., con effetti, quindi, vincolanti nel giudizio civile di danno. Inoltre, il giudice di appello, nel rivalutare gli anzidetti esiti del giudizio penale in modo difforme dall’accertamento, ivi raggiunto e vincolante, dell’assoluta estraneità all’incendio doloso della legale rappresentante di essa [OSCURATO:PERSONA] e “di qualsivoglia soggetto ad essa riconducibile”, avrebbe violato l’art. 1588 c.c., imponendo non già la prova, liberatoria, del fatto non imputabile (prova, per l’appunto, fornita), ma quella, non richiesta dalla norma anzidetta, di “individuare specificatamente i soggetti autori del rogo”. 1.1. –Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. E’infondato là dove assume, a presupposto delle complessive doglianze e a fondamento di quella di omesso esame ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la valenza di giudicato penale (che la Corte territoriale, secondo la prospettazione della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ignorato) nei confronti della Moschetta dell’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza n. 742/2002 (divenuta irrevocabile) in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [i primi tre imputati in concorso dei reati di cui agli artt. 423 (incendio) e 642 (fraudolento danneggiamento di beni assicurati) c.p. e la quarta del reato di cui all’art. 5 della legge n. 818/1984 (omessa richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi)], giacché, come correttamente affermato dal giudice di appello, soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione - per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima -, pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, poteva avere efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno (tra le tante: Cass., S.U., n. 1768/2011). E nella specie non è contestato che la Moschetta non ebbe a partecipare al processo penale contro i predetti imputati, avendo già esercitato l’azione di risarcimento danni nel giudizio civile prima ancora che quel processo si instaurasse, con la conseguenza che non può trovare applicazione nei suoi confronti l’art. 652 c.p.p. e, quindi, avere efficacia di giudicato penale l’anzidetta sentenza di assoluzione. Ben poteva, dunque, la Corte territoriale, quale giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in quel giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti in quella medesima sede, nonché sulla stessa sentenza emessa dal giudice penale, attraverso la relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all’esito del proprio vaglio critico (tra le molte: Cass. n. 12164/2021; Cass. n. 2947/2023). Vaglio critico che, nel caso, ha condotto il giudice di secondo grado a ritenere accertato, in base agli elementi di prova raccolti nel processo penale e prodotti nel giudizio civile di danno (cfr. sintesi al § 2 del “Ritenuto che”, cui si rinvia; nonché pp. 6/8 della sentenza di appello), che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato prova, ai sensi dell’art. 1588 c.c., che l’incendio, da cui erano derivati i danni lamentati dalla locatrice Moschetta, era accaduto per causa ad essa “non imputabile”, poiché dai predetti elementi probatori, pur insufficienti “a fondare una pronuncia di colpevolezza” (ed essendo la sentenza di assoluzione da reputarsi emessa ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.), era “oggettivamente dubbia l’effettiva estraneità degli imputati [un socio, due dipendenti e il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]] alla vicenda, sicché il risultava insussistente la dimostrazione positiva e concreta che la causa dell’incendio fosse non imputabile alla conduttrice” (p. 7 sentenza di appello). In forza dell’accertamento così raggiunto, non ha, quindi, errato la Corte nell’applicare l’art. 1588 c.c. e ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito la prova liberatoria che la causa dell’evento, identificata in modo positivo e concreto, non fosse alla stessa imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimaneva a suo carico (Cass. n. 22823/2018). Né poteva giovare alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto che i soggetti ad essa “legati” fossero stati assolti in sede penale, giacché, come detto, in base all’accertamento del giudice civile, trattavasi di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. e, in ogni caso, era risultata, sulla scorta degli elementi di prova agli atti, “oggettivamente dubbia l’effettiva estraneità” di essi all’incendio, mancando quindi l’esatta identificazione di una causa esterna al conduttore che ad esso fosse in modo certo non addebitabile (Cass. n. 11972/2010), senza che gravasse sul conduttore stesso l’onere di identificare l’autore dell’incendio (Cass. n. 15721/2015); onere che la Corte territoriale non ha affatto inteso addossare alla [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, le censure sono inammissibili, contrastando la prospettazione della ricorrente con la corretta deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), la quale postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (tra le molte: Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 6035/2018). Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, invece, proprio i presupposti di fatto da cui muove l’applicazione, coerente, della norma dell’art.1588 c.c. ad opera della Corte territoriale, quale censura che non è riconducibile nel perimetro del paradigma del vizio dedotto, poiché investe l’accertamento della quaestio facti riservato al giudice di merito, sindacabile in questa sede nei limiti consentiti dalla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nella specie proposta soltanto nei termini sopra scrutinati, senza che vengano addotti ulteriori e diversi fatti storici che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare. 2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1891 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che essa [OSCURATO:PERSONA], contrante della polizza stipulata con [OSCURATO:PERSONA], potesse beneficiare dell’indennizzo previsto in favore della Moschetta assicurata ancorché quest’ultima non avesse profittato dell’assicurazione, assumendo che un tale comportamento non integrasse “espresso consenso” ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, c.c., ciò comportando un “irragionevole ingiustificato arricchimento dell’assicuratore”, da potersi evitare soltanto tramite l’inquadramento dell’assicurazione per conto di chi spetta nell’ambito del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. 2.1. -Il motivo è infondato. Con esso si propone una interpretazione dell’art. 1891 c.c. – cui si è attenuto il giudice di appello, escludendo che potesse ravvisarsi “espresso consenso” dell’assicurata a che la società contraente agisse per ottenere l’indennizzo assicurativo - in contrasto con quella che questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha ritenuto coerente la lettera e la ratio della disposizione e rispetto alla quale non sono addotte ragioni per discostarsene. Va, dunque, ribadito, che all’assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall’art. 1891 c.c., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l’art. 1411, terzo comma, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne; ne consegue che, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato in favore del proprietario delle ‘cose’ (nella specie, la proprietaria di un capannone), è da escludere che lo stipulante possa beneficiare dell’indennità ancorché l’assicurato non abbia profittato dell’assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno subito . Né da tale comportamento dell’assicurato può trarsi il di lui “espresso consenso” a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell’assicurato di avvalersi dell’assicurazione, ma nulla esprime in ordine all’esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall’assicurazione medesima (Cass. S.U., n. 5556/2002; successivamente: Cass. n. 26253/2007, Cass. n. 4923/2018). 3. -Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 180 c.p.c., per non aver la Corte territoriale ritenuto che la perizia contrattuale debba inquadrarsi nell’arbitrato (rituale o irrituale) o nell’arbitraggio, così da comportare che l’eccezione sulla vincolatività della perizia stessa “integra gli estremi di un’eccezione di merito in senso stretto, soggetta al termine perentorio di cui all’art. 180 comma secondo periodo terzo c.p.c.”. 3.1. –Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio – contrastante con quanto la ricorrente ha inteso prospettare in questa sede, disconoscendo le differenze tra perizia contrattuale, arbitrato e arbitraggio – secondo cui, ove le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all’arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, ossia errore, dolo, violenza e incapacità delle parti (Cass. n. 28511/2018). Di qui, anche la conseguenza che la valutazione tecnica, oggetto della perizia contrattuale, alla quale le parti si sono contrattualmente vincolate, va ad incidere sul quantum debeatur, ossia sulla perimetrazione della consistenza dell’indennizzo assicurativo che è fatto costitutivo del diritto vantato dall’assicurato e che, dunque, è tema di prova, dell’entità del danno (Cass. n. 31345/2022),ad esso rimesso, per cui la deduzione di detta perizia da parte del convenuto costituisce una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto. 4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in mala gestio, giacché la compagnia assicurativa, “subordinando il pagamento dell’indennizzo e l’eventuale applicazione dello scoperto del 20% all’esito del procedimento penale, di fronte ad un giudicato di assoluzione avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente al ristoro del danno”, essendo invece rimasta inerte, “pur avendo ricevuto, in occasione del sinistro, documenti (anche contabili) il rilievi fotografici volti a permettere un’esatta quantificazione del danno”. 4.1. –Il motivo è inammissibile. Con esso si censura non già un error in iudicando del giudice di appello – che, peraltro, si è coerentemente attenuto al principio per cui, in tema di accertamento della “mala gestio”, il giudizio sul comportamento dell’assicuratore della responsabilità civile, fondato sul parametro della diligenza media nella gestione della lite, deve essere eseguito mediante una valutazione ex ante con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilità dell’esito del giudizio e non ex post sulla base della sua effettiva conclusione (Cass. n. 24747/2007) –né, del resto, sono dedotti specifici fatti storici (alla stregua di quanto indicato da Cass., S.U., n. 8053/2014) che lo stesso giudice avrebbe omesso di esaminare, ma vengono veicolate critiche alla ricostruzione e valutazione della quaestio facti operata dal giudice del merito in punto di sussistenza dei presupposti materiali integranti la mala gestio dell ’ assicuratore (suggerendo, peraltro, un diverso esito di quella valutazione), che, come tale, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 5. - Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., “errata quantificazione dell’ammontare del risarcimento del danno in favore della ricorrente”, per aver la Corte territoriale erroneamente applicato la diminuzione dell’indennizzo nella misura del 20%, pur mancando, nella specie, “la volontarietà dell’evento dannoso, trattandosi di incendio doloso appiccato da ignoti”. Inoltre, il giudice di appello non avrebbe considerato la “condotta reticente dell’assicurazione” in punto di liquidazione dell’indennizzo pur a fronte del giudicato penale di assoluzione, ciò integrando comportamento riconducibile a “mala gestioimpropria”, così da essere tenuta la compagnia di assicurazioni al pagamento dell’intero indennizzo, oltre alla “rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all’attualità”. 5.1. –Il motivo è inammissibile. Esso -oltre a riproporre, genericamente, censure di merito in ordine alla sussistenza della mala gestio dell ’ assicuratore, già innanzi scrutinate nel senso dell’inammissibilità - prescinde dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non viene impugnata in modo specifico e pertinente, avendo il giudice di appello accertato la natura dolosa dell’incendio e interpretato la clausola contrattuale sulla franchigia del 20% “per danni derivanti da ‘Atti vandalici e dolosi’” come “applicabile proprio nell’ipotesi di incendio doloso ascrivibile a terzi e/o a soggetti non identificati”; circostanza, questa, ritenuta ricorrente nella specie per essere il giudicato penale di cui alla sentenza del Tribunale di Trani n. 742/2002 efficace nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che si era costituita parte civile in detto processo penale (cfr. p. 23 della sentenza di appello). E sulla interpretazione del contratto di assicurazione fornita dalla Corte territoriale a fondamento della decisione non è stata articolata censura alcuna. 6. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate. P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Sentenza Cassazione n. 17294/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris