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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02147/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2488/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 6984/2018 depositata i l 08/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva svolta un’indagine dalla Guardia di Finanza di Tivoli, conclusasi con processo verbale di constatazione in data 18 ottobre 2012.

Da tale attività scaturivano diversi accertamenti fiscali.

In particolare, in data 23 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate notificava alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], operante nel commercio al dettaglio di prodotti non alimentari via Internet, l’avviso di accertamento n.

TK7011601289/2014, in relazione all’anno 2009.

Con tale atto venivano accertati maggiori ricavi da cessioni di beni non contabilizzati per € 2.302, con conseguente recupero delle maggiori imposte dovute; contestata una maggiore imposta IVA e un più elevato ammontare dovuto a titolo di IRAP.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che lo accoglieva.

L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un solo motivo.

Resisteva il Pitocco con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727 del codice civile, dell’articolo 47 del decreto-legge n. 331 del 1993 e dell’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

Secondo la prospettazione dell’Ufficio, la Commissione regionale avrebbe respinto l’appello sulla base di due ragioni erronee: da un lato, la pretesa mancanza di prova che il contribuente avesse portato in detrazione gli importi IVA relativi alle fatture emesse da eBay Europe; dall’altro, l’assunto secondo cui, non essendo stata operata alcuna detrazione, non si sarebbe verificato alcun vantaggio per il contribuente, dovendosi peraltro considerare che, anche a seguito del comportamento contestato, il risultato fiscale definitivo sarebbe rimasto identico ai fini impositivi per effetto della prevista neutralizzazione bilaterale dell’imposta sul valore aggiunto.

Il motivo unico è fondato e va accolto, constando un’evidente violazione del regime del reverse charge nel quadro dei principi espressi dalla giurisprudenza unionale e interna.

Il regime dell’inversione contabile, disciplinato dall’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, attribuisce al cessionario l’obbligo di assolvere l’imposta sul valore aggiunto sull’operazione e, attraverso un meccanismo di doppia registrazione, gli riconosce il diritto di detrazione per pari importo, sicché il tributo non è effettivamente versato all’erario (Cass., Sez. 5, 20 gennaio 2022, n. 1690, Rv. 663659-01).

Tale sistema, pur garantendo la neutralità dell’imposta, non esclude la rilevanza degli adempimenti formali, che sono funzionali al controllo dell’Amministrazione finanziaria.

L’omissione dell’autofatturazione e delle registrazioni prescritte non può essere qualificata come violazione meramente formale, poiché incide sull’effettività dell’azione di controllo e determina un rischio concreto di perdita di gettito (Cass., Sez. 5, n. 1690/2022 cit.; Corte giust., 6 febbraio 2014, causa C-424/12, Fatorie; Corte giust., 26 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas).

Il principio di neutralità fiscale non ostacola l’irrogazione della sanzione quando il soggetto passivo omette di adempiere nei termini agli obblighi di contabilizzazione e dichiarazione.

Anche se l’imposta venga successivamente regolarizzata, la condotta rimane idonea a compromettere il controllo e a ritardare l’assolvimento del tributo, con conseguente pregiudizio per l’erario (Cass., Sez. 5, n. 1690/2022 cit.; Corte giust., 20 giugno 2013, causa C-259/12, Rodopi-M).

La giurisprudenza unionale ha chiarito che il diritto di detrazione non è negato per mere irregolarità formali, purché sussistano i requisiti sostanziali (Corte giust., 11 dicembre 2014, causa C-590/13, [OSCURATO:PERSONA]); tuttavia, se il contribuente, pur consapevole della natura imponibile dell’operazione, omette per negligenza di esercitare il diritto entro i termini di legge, osservando le formalità prescritte, incorre nella decadenza (Cass., Sez. 5, n. 1690/2022 cit.; Corte giust., 11 aprile 2019, causa C-691/17, PORR [OSCURATO:PERSONA].; Cass. 15 luglio 2015, n. 14767; Cass. 3 marzo 2017, n. 2401; Cass. 27 settembre 2018, n. 23283; Cass. 30 luglio 2020, n. 16367; Cass. 9 aprile 2021, n. 9394).

Non v’è ragione di distinguere tra operazioni soggette a reverse charge e operazioni ordinarie (Corte giust., 28 luglio 2016, causa C-332/15, Astone).

La violazione, pertanto, assume natura sostanziale, in quanto incide sui tempi di esercizio del diritto di detrazione e sul corretto assolvimento dell’imposta, oltre a ostacolare l’attività di controllo (Cass., Sez. 5, n. 1690/2022 cit.).

Non è sufficiente invocare l’assenza di malafede, poiché la buona fede rileva solo quando non vi sia rischio di perdita di gettito; né è necessario dimostrare la malafede per negare il beneficio della detrazione (Corte giust., 11 novembre 2021, causa C-281/20, Ferimet SL; Corte giust., 14 aprile 2021, causa C-108/20, [OSCURATO:PERSONA]).

La sanzione prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, trova quindi applicazione, essendo proporzionata alla gravità della condotta e coerente con i principi di effettività e proporzionalità richiamati dal diritto unionale (Cass., Sez. 5, n. 1690/2022 cit.; Corte giust., 8 maggio 2008, cause C-96/07 e C-97/07, Ecotrade; Corte giust., 3 marzo 2020, causa C-482/18, Google; Corte giust., 8 maggio 2019, causa C-712/17, EN.SA; Corte giust., causa C-935/19, [OSCURATO:PERSONA]).

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto; la sentenza dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Accoglie ilricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2488/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 6984/2018 depositata i l 08/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva svolta un’indagine dalla Guardia di Finanza di Tivoli, conclusasi con processo verbale di constatazione in data 18 ottobre 2012. Da tale attività scaturivano diversi accertamenti fiscali. In particolare, in data 23 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate notificava alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], operante nel commercio al dettaglio di prodotti non alimentari via Internet, l’avviso di accertamento n. TK7011601289/2014, in relazione all’anno 2009. Con tale atto venivano accertati maggiori ricavi da cessioni di beni non contabilizzati per € 2.302, con conseguente recupero delle maggiori imposte dovute; contestata una maggiore imposta IVA e un più elevato ammontare dovuto a titolo di IRAP. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che lo accoglieva. L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un solo motivo. Resisteva il Pitocco con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727 del codice civile, dell’articolo 47 del decreto-legge n. 331 del 1993 e dell’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile. Secondo la prospettazione dell’Ufficio, la Commissione regionale avrebbe respinto l’appello sulla base di due ragioni erronee: da un lato, la pretesa mancanza di prova che il contribuente avesse portato in detrazione gli importi IVA relativi alle fatture emesse da eBay Europe; dall’altro, l’assunto secondo cui, non essendo stata operata alcuna detrazione, non si sarebbe verificato alcun vantaggio per il contribuente, dovendosi peraltro considerare che, anche a seguito del comportamento contestato, il risultato fiscale definitivo sarebbe rimasto identico ai fini impositivi per effetto della prevista neutralizzazione bilaterale dell’imposta sul valore aggiunto. Il motivo unico è fondato e va accolto, constando un’evidente violazione del regime del reverse charge nel quadro dei principi espressi dalla giurisprudenza unionale e interna. Il regime dell’inversione contabile, disciplinato dall’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, attribuisce al cessionario l’obbligo di assolvere l’imposta sul valore aggiunto sull’operazione e, attraverso un meccanismo di doppia registrazione, gli riconosce il diritto di detrazione per pari importo, sicché il tributo non è effettivamente versato all’erario (Cass., Sez. 5, 20 gennaio 2022, n. 1690, Rv. 663659-01). Tale sistema, pur garantendo la neutralità dell’imposta, non esclude la rilevanza degli adempimenti formali, che sono funzionali al controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’omissione dell’autofatturazione e delle registrazioni prescritte non può essere qualificata come violazione meramente formale, poiché incide sull’effettività dell’azione di controllo e determina un rischio concreto di perdita di gettito (Cass., Sez. 5, n. 1690/2022 cit.; Corte giust., 6 febbraio 2014, causa C-424/12, Fatorie; Corte giust., 26 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas). Il principio di neutralità fiscale non ostacola l’irrogazione della sanzione quando il soggetto passivo omette di adempiere nei termini agli obblighi di contabilizzazione e dichiarazione. Anche se l’imposta venga successivamente regolarizzata, la condotta rimane idonea a compromettere il controllo e a ritardare l’assolvimento del tributo, con conseguente pregiudizio per l’erario (Cass., Sez. 5, n. 1690/2022 cit.; Corte giust., 20 giugno 2013, causa C-259/12, Rodopi-M). La giurisprudenza unionale ha chiarito che il diritto di detrazione non è negato per mere irregolarità formali, purché sussistano i requisiti sostanziali (Corte giust., 11 dicembre 2014, causa C-590/13, [OSCURATO:PERSONA]); tuttavia, se il contribuente, pur consapevole della natura imponibile dell’operazione, omette per negligenza di esercitare il diritto entro i termini di legge, osservando le formalità prescritte, incorre nella decadenza (Cass., Sez. 5, n. 1690/2022 cit.; Corte giust., 11 aprile 2019, causa C-691/17, PORR [OSCURATO:PERSONA].; Cass. 15 luglio 2015, n. 14767; Cass. 3 marzo 2017, n. 2401; Cass. 27 settembre 2018, n. 23283; Cass. 30 luglio 2020, n. 16367; Cass. 9 aprile 2021, n. 9394). Non v’è ragione di distinguere tra operazioni soggette a reverse charge e operazioni ordinarie (Corte giust., 28 luglio 2016, causa C-332/15, Astone). La violazione, pertanto, assume natura sostanziale, in quanto incide sui tempi di esercizio del diritto di detrazione e sul corretto assolvimento dell’imposta, oltre a ostacolare l’attività di controllo (Cass., Sez. 5, n. 1690/2022 cit.). Non è sufficiente invocare l’assenza di malafede, poiché la buona fede rileva solo quando non vi sia rischio di perdita di gettito; né è necessario dimostrare la malafede per negare il beneficio della detrazione (Corte giust., 11 novembre 2021, causa C-281/20, Ferimet SL; Corte giust., 14 aprile 2021, causa C-108/20, [OSCURATO:PERSONA]). La sanzione prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, trova quindi applicazione, essendo proporzionata alla gravità della condotta e coerente con i principi di effettività e proporzionalità richiamati dal diritto unionale (Cass., Sez. 5, n. 1690/2022 cit.; Corte giust., 8 maggio 2008, cause C-96/07 e C-97/07, Ecotrade; Corte giust., 3 marzo 2020, causa C-482/18, Google; Corte giust., 8 maggio 2019, causa C-712/17, EN.SA; Corte giust., causa C-935/19, [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorso va, in ultima analisi, accolto; la sentenza dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Accoglie ilricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazio
Sentenza Cassazione n. 02147/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris