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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 35196/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30306-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; tì-ZW-f- .EUC= contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5551/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2014 la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., proprietaria di un appartamento ricompreso in un fabbricato condominiale, convenne dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'appartamento soprastante, chiedendone la condanna risarcimento del danno patito in conseguenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento della convenuta.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa la società cui aveva affidato l'esecuzione di lavori di restauro all'interno del proprio appartamento, la Sacea s.r.1., alla quale chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea.

3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

4. Con sentenza 12 ottobre 2016 n. 34332 il Giudice di pace di Roma rigettò la domanda attorea ritenendola non provata, e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese in favore di tutte le altre parti.

La sentenza venne appellata dalla società soccombente.

Ric. 2020 n. 30306 sez.

M3 ud. 13-09-2022 -2-

5. Con sentenza 28 marzo 2020 n. 5551 il Tribunale di Roma accolse in parte il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Ritenne che il danno fu causato dalla negligenza di dipendenti della Sacea, e condannò quest'ultima al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.900, oltre accessori.

Condannò altresì la Sacca alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale dichiarò invece di non dovere provvedere sulla domanda di garanzia proposta dalla Sacea nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, perché formulata in primo grado ma non riproposta in appello.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Sacea con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene che il giudice d'appello "pur in presen.za di un impianto probatorio deficitario ha ritenuto fondata la domanda di parte della [OSCURATO:SOCIETA]"; che ha erroneamente ritenuto fornita da parte della [OSCURATO:SOCIETA] la prova del danno e della sua origine; che ha attribuito rilievo decisivo ad una sola testimonianza, de relato e non suffragata da elementi obiettivi di riscontro.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.

Ric. 2020 n. 30306 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -3-

2. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che il giudice d'appello avrebbe violato l'articolo 115 c.p.c., per avere ritenuto che l'infiltrazione fu provocata da un rubinetto lasciato aperto.

Deduce la ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto una erronea applicazione del principio notoria non egent probationem, di cui all'articolo 115, secondo comma, c.p.c..

Il "*.ibunale, infatti, ha ritenuto normale che "la fuoriuscita di acqua da un rubinetto lasciato aperto idonea a provocare infiltraioni nel piano sottostante", circostanza che tuttavia non poteva farsi rientrare nel caso specifico tra "i fatti notori".

2.1. Anche questo motivo è inammissibile: sia perché censura in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; sia perché muove da una non corretta interpretazione della sentenza impugnata.

Quest'ultima, infatti, non ha affatto deciso la causa ricorrendo al notorio; ha, invece, ritenuto dimostrata in via presuntiva quale fosse la causa delle infiltrazioni.

Violazione dell'articolo 115 c.p.c., pertanto, non viro stabilire poi quale possa essere stata la causa materiale di un allagamento è accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 346 c.p.c..

Formula una censura così riassumibile: -) il Tribunale non ha esaminato la domanda di manleva proposta dalla Sacca nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile (la SARA), ritenendo che essa non fosse stata riproposta in appello; Ric. 2020 n. 30306 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -4- -) in realtà tale domanda era stata riproposta mediante un richiamo, contenuto nell'atto d'appello, a "tutte le domande svolte nel giudkio di primo grado" (così il ricorso, p. 11), e comunque nel caso specifico non vi era necessità di riproporre la domanda, perché in primo grado "erano state accolte tutte le domande della Sacea, compresa quella di manlevd' (così il ricorso, p.11).

3.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. (così come costantemente interpretato da questa Corte) in quanto non riassume, né trascrive, i termini in cui la domanda di manleva venne riproposta o richiamata in grado di appello.

3.2. Il motivo sarebbe, comunque, infondato perché la domanda di manleva in primo grado restò assorbita, e dunque era onere della Sacea riproporla, e la riproposizione della domanda non poteva avvenire col generico richiamo alle difese di primo grado, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez.

U -, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019; Sez. 3 - , Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020).

4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'articolo 112 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale, ritenendo non riproposta in grado di appello la domanda di garanzia proposta dalla società nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, avrebbe accolto una eccezione mai sollevata da quest'ultimo.

4.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Lo stabilire se una domanda o una eccezione siano o non siano riproposte in grado di appello è questione rilevabile d'ufficio.

Ric. 2020 n. 30306 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -5-

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P. q. m. (-) dichiara inammissibile il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; (-) rigetta il quarto motivo di ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.615, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30306-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; tì-ZW-f- .EUC= contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5551/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014 la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., proprietaria di un appartamento ricompreso in un fabbricato condominiale, convenne dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'appartamento soprastante, chiedendone la condanna risarcimento del danno patito in conseguenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento della convenuta. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa la società cui aveva affidato l'esecuzione di lavori di restauro all'interno del proprio appartamento, la Sacea s.r.1., alla quale chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea. 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 4. Con sentenza 12 ottobre 2016 n. 34332 il Giudice di pace di Roma rigettò la domanda attorea ritenendola non provata, e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese in favore di tutte le altre parti. La sentenza venne appellata dalla società soccombente. Ric. 2020 n. 30306 sez. M3 ud. 13-09-2022 -2- 5. Con sentenza 28 marzo 2020 n. 5551 il Tribunale di Roma accolse in parte il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Ritenne che il danno fu causato dalla negligenza di dipendenti della Sacea, e condannò quest'ultima al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.900, oltre accessori. Condannò altresì la Sacca alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale dichiarò invece di non dovere provvedere sulla domanda di garanzia proposta dalla Sacea nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, perché formulata in primo grado ma non riproposta in appello. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Sacea con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che il giudice d'appello "pur in presen.za di un impianto probatorio deficitario ha ritenuto fondata la domanda di parte della [OSCURATO:SOCIETA]"; che ha erroneamente ritenuto fornita da parte della [OSCURATO:SOCIETA] la prova del danno e della sua origine; che ha attribuito rilievo decisivo ad una sola testimonianza, de relato e non suffragata da elementi obiettivi di riscontro. 1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Ric. 2020 n. 30306 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- 2. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che il giudice d'appello avrebbe violato l'articolo 115 c.p.c., per avere ritenuto che l'infiltrazione fu provocata da un rubinetto lasciato aperto. Deduce la ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto una erronea applicazione del principio notoria non egent probationem, di cui all'articolo 115, secondo comma, c.p.c.. Il "*.ibunale, infatti, ha ritenuto normale che "la fuoriuscita di acqua da un rubinetto lasciato aperto idonea a provocare infiltraioni nel piano sottostante", circostanza che tuttavia non poteva farsi rientrare nel caso specifico tra "i fatti notori". 2.1. Anche questo motivo è inammissibile: sia perché censura in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; sia perché muove da una non corretta interpretazione della sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, non ha affatto deciso la causa ricorrendo al notorio; ha, invece, ritenuto dimostrata in via presuntiva quale fosse la causa delle infiltrazioni. Violazione dell'articolo 115 c.p.c., pertanto, non viro stabilire poi quale possa essere stata la causa materiale di un allagamento è accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. 3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 346 c.p.c.. Formula una censura così riassumibile: -) il Tribunale non ha esaminato la domanda di manleva proposta dalla Sacca nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile (la SARA), ritenendo che essa non fosse stata riproposta in appello; Ric. 2020 n. 30306 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- -) in realtà tale domanda era stata riproposta mediante un richiamo, contenuto nell'atto d'appello, a "tutte le domande svolte nel giudkio di primo grado" (così il ricorso, p. 11), e comunque nel caso specifico non vi era necessità di riproporre la domanda, perché in primo grado "erano state accolte tutte le domande della Sacea, compresa quella di manlevd' (così il ricorso, p.11). 3.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. (così come costantemente interpretato da questa Corte) in quanto non riassume, né trascrive, i termini in cui la domanda di manleva venne riproposta o richiamata in grado di appello. 3.2. Il motivo sarebbe, comunque, infondato perché la domanda di manleva in primo grado restò assorbita, e dunque era onere della Sacea riproporla, e la riproposizione della domanda non poteva avvenire col generico richiamo alle difese di primo grado, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. U -, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019; Sez. 3 - , Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020). 4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'articolo 112 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale, ritenendo non riproposta in grado di appello la domanda di garanzia proposta dalla società nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, avrebbe accolto una eccezione mai sollevata da quest'ultimo. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato. Lo stabilire se una domanda o una eccezione siano o non siano riproposte in grado di appello è questione rilevabile d'ufficio. Ric. 2020 n. 30306 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P. q. m. (-) dichiara inammissibile il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; (-) rigetta il quarto motivo di ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.615, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella ca
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