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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10723/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 455/2015 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza n. 3101/29/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 14 maggio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Auria impugnò l'avviso di accertamento, per l'anno 2005, con cui l'Agenzia delle entrate aveva rilevato l'omessa dichiarazione di plusvalenza derivante dalla cessione di area fabbricabile di mq. 1500, sita nel Comune di Fiumicino.

In particolare, l'Ufficio finanziario, dall'esame della documentazione fornita dalla contribuente a seguito di invito, aveva rilevato che nell'atto di compravendita veniva attribuito al terreno, attraverso una perizia tecnica giurata, un valore di euro 250.000,00, sul quale la contribuente aveva versato l'imposta sostitutiva del 4 per cento, mentre nel contratto preliminare di compravendita le parti avevano concordemente pattuito, per lo stesso terreno, un valore diverso, pari ad euro 400.000,00.

A fronte delle contestazioni sollevate dalla D'Auria, l'Agenzia delle entrate aveva emesso provvedimento di autotutela parziale con cui aveva riconosciuto «l'errore materiale commesso in sede di emanazione dell'accertamento» e rideterminato una minore plusvalenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adita rigettò il ricorso e, a seguito dell'appello interposto, la Commissione tributaria regionale, respinse l'impugnazione.

Rilevò, in particolare, che l'accertamento traeva origine dal contratto preliminare di vendita e dalla documentazione fornita dalla contribuente e che legittimamente l'Ufficio aveva contestato la plusvalenza.

Ritenne, altresì, che, trattandosi di plusvalenza realizzata, ma non dichiarata, il criterio cui faceva riferimento l'Ufficio trovava riscontro nella normativa richiamata.

3. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate mediante controricorso.4.

Con istanza depositata in data 21 novembre 2019 la ricorrente, facendo presente di avere, nelle more del giudizio, aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi tributari aventi ad oggetto i carichi per cui era stata richiesta la definizione agevolata, e di avere provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute indicate nel relativo prospetto, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato istanza con la quale insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla mancata distinzione del primo rapporto negoziale di permuta, con il successivo e diverso rapporto negoziale di vendita, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (artt. 1152 e ss. e 1537 e ss. cod. civ. e 111 Costituzione), con conseguente nullità della sentenza».

Lamenta che la C.T.R. non ha valorizzato il diverso contenuto dei due distinti atti, ossia la permuta ex art. 1152 e ss. cod. civ., quanto al preliminare del 14 dicembre 2005, e la vendita immobiliare ex art.1537 e ss. cod. civ. quanto all'atto pubblico del 29 dicembre 2005; partendo dall'erroneo presupposto dell'unicità del rapporto negoziale in essere tra le parti, la C.T.R. aveva tenuto conto del mero criterio cronologico, giungendo alla conclusione, anch'essa errata, che il breve lasso di tempo intercorso tra il primo atto - datato 14 dicembre 2005 - ove il valore dell'affare era indicato nella somma di euro 400.000,00, ed il secondo atto - datato 29 dicembre 2005 - ove il valore dell'affare era indicato nella somma di euro 255.000,00, aveva realizzato una plusvalenza.

2. Con il secondo motivo, deducendo la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla erronea valenza attribuita al contratto preliminare, rispetto al successivo contratto definitivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (artt. 1325 e ss. e 1351 cod. civ. artt. 1322 e ss. cod. civ., artt. 41 e 111 Cost. ed art. 5 della Preleggi), con conseguente nullità della sentenza», la ricorrente sostiene che la C.T.R. sarebbe incorsa nella violazione di legge là dove ha ritenuto che il contratto preliminare datato 14 dicembre 2005 fosse atto ad effetti obbligatori, propedeutico al rogito di vendita ad effetti reali del successivo 29 dicembre 2005, ed ha valorizzato la difforme valutazione del prezzo dell'affare, ritenendo erroneamente prevalente quella contenuta nell'atto preliminare rispetto a quella contenuta nel rogito definitivo.

3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla erronea valenza attribuita alla attività negoziale delle parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (artt.1321 e ss. cod. civ. e artt. 41 e 111 Cost.), con conseguente nullità della sentenza», la ricorrente addebita alla C.T.R. di non avere considerato che le parti contrattuali possono liberamente determinarsi nella regolamentazione degli interessi privati, come era avvenuto nel caso di specie in cui avevano dapprima concluso un contratto di permuta e, successivamente, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, lo avevano risolto sottoscrivendo un secondo contratto di diversa natura; modificando il negozio, le parti avevano anche consensualmente rideterminato le reciproche obbligazioni contrattuali, per cui la differenza del prezzo pattuito nel primo e nel secondo contratto trovava spiegazione nel diverso sinallagma attuato.

4. Con il quarto motivo censura la sentenza impugnata per «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla erronea possibilità per l'Ufficio di rettificare i valori dichiarati nell'atto definitivo di compravendita, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (artt. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986), con conseguente nullità della sentenza».

Evidenzia che per gli atti di acquisto stipulati, come nel caso di specie, prima del 1 gennaio 2006, non era consentito agli uffici tributari rettificare i valori dichiarati dalle parti se detti valori risultavano non inferiori al valore catastale dell'immobile.

Nel caso in esame, ad avviso della ricorrente, il prezzo concordato nell'atto era non solo congruo con i valori catastali, ma notevolmente superiore.

5. Con il quinto motivo, deducendo l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine al documento prodotto al n. 5) del ricorso avanti alla CTP, richiamato a pagina 15 dell'atto di appello avanti alla CTR, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (art. 111 Costituzione), con conseguente nullità della sentenza», la contribuente lamenta che la C.T.R. ha del tutto ignorato l'allegato n. 5) che attestava l'attribuzione, da parte del competente ente pubblico, di un valore al terreno de quo conforme a quello indicato nell'atto definitivo di vendita, come indicato nella perizia giurata del geom.

Neri del 27 dicembre 2005.

6. Con il sesto motivo, denunciando «omessa pronuncia sul primo motivo dell'appello, relativo alla inesistenza del presupposto logico giuridico posto a fondamento dell'accertamento in relazione anche al travisamento dei fatti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, 5 cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 111 Costituzione) e nullità della sentenza, non avendo la CTR esaminato affatto la censura proposta dalla ricorrente», la contribuente evidenzia che sia in primo che in secondo grado aveva lamentato il completo travisamento dei fatti da parte dell'Ufficio, che aveva erroneamente ritenuto il preliminare del 14 dicembre 2005 atto propedeutico al successivo rogito definitivo del 29 dicembre 2005 e la conseguente inesistenza di una plusvalenza, assoggettabile a tassazione.

Tale doglianza, sottolinea la contribuente, era stata completamente disattesa dalla C.T.R. che nulla ha motivato sul punto.

7. Non sussistono i presupposti per una decisione nel merito della controversia.

7.1. Come esposto in premessa, la contribuente in data 12 aprile 2017, ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell'art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1/12/2016, n. 225, ed ha provveduto al pagamento degli importi comunicati dall'Agente della riscossione ai fini della definizione.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv., con modif., dalla

I. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione - come effettivamente accade in questo caso - che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., sez. 6-3, 3/10/2018, n. 24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass., sez. 5, 25/01/2019, n. 2168).

7.2. Nel caso di specie, pertanto, avendo la contribuente documentato di avere integralmente versato gli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata e non avendo la controricorrente nulla replicato sul punto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

8. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass., sez. 6-3, 3/10/2018, n. 24083, cit.).

Neppure è dovuto il cd. raddoppio del contributo unificato.

Infatti, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso, avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., sez. 2, 3/10/2018, n. 24081).

P.Q.M. dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 455/2015 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza n. 3101/29/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 14 maggio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Auria impugnò l'avviso di accertamento, per l'anno 2005, con cui l'Agenzia delle entrate aveva rilevato l'omessa dichiarazione di plusvalenza derivante dalla cessione di area fabbricabile di mq. 1500, sita nel Comune di Fiumicino. In particolare, l'Ufficio finanziario, dall'esame della documentazione fornita dalla contribuente a seguito di invito, aveva rilevato che nell'atto di compravendita veniva attribuito al terreno, attraverso una perizia tecnica giurata, un valore di euro 250.000,00, sul quale la contribuente aveva versato l'imposta sostitutiva del 4 per cento, mentre nel contratto preliminare di compravendita le parti avevano concordemente pattuito, per lo stesso terreno, un valore diverso, pari ad euro 400.000,00. A fronte delle contestazioni sollevate dalla D'Auria, l'Agenzia delle entrate aveva emesso provvedimento di autotutela parziale con cui aveva riconosciuto «l'errore materiale commesso in sede di emanazione dell'accertamento» e rideterminato una minore plusvalenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adita rigettò il ricorso e, a seguito dell'appello interposto, la Commissione tributaria regionale, respinse l'impugnazione. Rilevò, in particolare, che l'accertamento traeva origine dal contratto preliminare di vendita e dalla documentazione fornita dalla contribuente e che legittimamente l'Ufficio aveva contestato la plusvalenza. Ritenne, altresì, che, trattandosi di plusvalenza realizzata, ma non dichiarata, il criterio cui faceva riferimento l'Ufficio trovava riscontro nella normativa richiamata. 3. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate mediante controricorso.4. Con istanza depositata in data 21 novembre 2019 la ricorrente, facendo presente di avere, nelle more del giudizio, aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi tributari aventi ad oggetto i carichi per cui era stata richiesta la definizione agevolata, e di avere provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute indicate nel relativo prospetto, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato istanza con la quale insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla mancata distinzione del primo rapporto negoziale di permuta, con il successivo e diverso rapporto negoziale di vendita, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (artt. 1152 e ss. e 1537 e ss. cod. civ. e 111 Costituzione), con conseguente nullità della sentenza». Lamenta che la C.T.R. non ha valorizzato il diverso contenuto dei due distinti atti, ossia la permuta ex art. 1152 e ss. cod. civ., quanto al preliminare del 14 dicembre 2005, e la vendita immobiliare ex art.1537 e ss. cod. civ. quanto all'atto pubblico del 29 dicembre 2005; partendo dall'erroneo presupposto dell'unicità del rapporto negoziale in essere tra le parti, la C.T.R. aveva tenuto conto del mero criterio cronologico, giungendo alla conclusione, anch'essa errata, che il breve lasso di tempo intercorso tra il primo atto - datato 14 dicembre 2005 - ove il valore dell'affare era indicato nella somma di euro 400.000,00, ed il secondo atto - datato 29 dicembre 2005 - ove il valore dell'affare era indicato nella somma di euro 255.000,00, aveva realizzato una plusvalenza. 2. Con il secondo motivo, deducendo la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla erronea valenza attribuita al contratto preliminare, rispetto al successivo contratto definitivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (artt. 1325 e ss. e 1351 cod. civ. artt. 1322 e ss. cod. civ., artt. 41 e 111 Cost. ed art. 5 della Preleggi), con conseguente nullità della sentenza», la ricorrente sostiene che la C.T.R. sarebbe incorsa nella violazione di legge là dove ha ritenuto che il contratto preliminare datato 14 dicembre 2005 fosse atto ad effetti obbligatori, propedeutico al rogito di vendita ad effetti reali del successivo 29 dicembre 2005, ed ha valorizzato la difforme valutazione del prezzo dell'affare, ritenendo erroneamente prevalente quella contenuta nell'atto preliminare rispetto a quella contenuta nel rogito definitivo. 3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla erronea valenza attribuita alla attività negoziale delle parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (artt.1321 e ss. cod. civ. e artt. 41 e 111 Cost.), con conseguente nullità della sentenza», la ricorrente addebita alla C.T.R. di non avere considerato che le parti contrattuali possono liberamente determinarsi nella regolamentazione degli interessi privati, come era avvenuto nel caso di specie in cui avevano dapprima concluso un contratto di permuta e, successivamente, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, lo avevano risolto sottoscrivendo un secondo contratto di diversa natura; modificando il negozio, le parti avevano anche consensualmente rideterminato le reciproche obbligazioni contrattuali, per cui la differenza del prezzo pattuito nel primo e nel secondo contratto trovava spiegazione nel diverso sinallagma attuato. 4. Con il quarto motivo censura la sentenza impugnata per «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla erronea possibilità per l'Ufficio di rettificare i valori dichiarati nell'atto definitivo di compravendita, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (artt. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986), con conseguente nullità della sentenza». Evidenzia che per gli atti di acquisto stipulati, come nel caso di specie, prima del 1 gennaio 2006, non era consentito agli uffici tributari rettificare i valori dichiarati dalle parti se detti valori risultavano non inferiori al valore catastale dell'immobile. Nel caso in esame, ad avviso della ricorrente, il prezzo concordato nell'atto era non solo congruo con i valori catastali, ma notevolmente superiore. 5. Con il quinto motivo, deducendo l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine al documento prodotto al n. 5) del ricorso avanti alla CTP, richiamato a pagina 15 dell'atto di appello avanti alla CTR, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (art. 111 Costituzione), con conseguente nullità della sentenza», la contribuente lamenta che la C.T.R. ha del tutto ignorato l'allegato n. 5) che attestava l'attribuzione, da parte del competente ente pubblico, di un valore al terreno de quo conforme a quello indicato nell'atto definitivo di vendita, come indicato nella perizia giurata del geom. Neri del 27 dicembre 2005. 6. Con il sesto motivo, denunciando «omessa pronuncia sul primo motivo dell'appello, relativo alla inesistenza del presupposto logico giuridico posto a fondamento dell'accertamento in relazione anche al travisamento dei fatti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, 5 cod. proc. civ., violazione delle regole sul giusto processo (artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 111 Costituzione) e nullità della sentenza, non avendo la CTR esaminato affatto la censura proposta dalla ricorrente», la contribuente evidenzia che sia in primo che in secondo grado aveva lamentato il completo travisamento dei fatti da parte dell'Ufficio, che aveva erroneamente ritenuto il preliminare del 14 dicembre 2005 atto propedeutico al successivo rogito definitivo del 29 dicembre 2005 e la conseguente inesistenza di una plusvalenza, assoggettabile a tassazione. Tale doglianza, sottolinea la contribuente, era stata completamente disattesa dalla C.T.R. che nulla ha motivato sul punto. 7. Non sussistono i presupposti per una decisione nel merito della controversia. 7.1. Come esposto in premessa, la contribuente in data 12 aprile 2017, ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell'art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1/12/2016, n. 225, ed ha provveduto al pagamento degli importi comunicati dall'Agente della riscossione ai fini della definizione. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv., con modif., dalla I. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione - come effettivamente accade in questo caso - che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., sez. 6-3, 3/10/2018, n. 24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass., sez. 5, 25/01/2019, n. 2168). 7.2. Nel caso di specie, pertanto, avendo la contribuente documentato di avere integralmente versato gli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata e non avendo la controricorrente nulla replicato sul punto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. 8. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass., sez. 6-3, 3/10/2018, n. 24083, cit.). Neppure è dovuto il cd. raddoppio del contributo unificato. Infatti, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso, avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., sez. 2, 3/10/2018, n. 24081). P.Q.M. dichiara
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