Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:742
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0411_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2021 – WM / Commissione
(causa T‑411/18)
«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/338/17 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 1 quinquies, paragrafi 1, 4 e 5, dello Statuto – Soluzioni ragionevoli – Principio di non discriminazione fondata sulla disabilità – Direttiva 2000/78/CE – Responsabilità – Danno materiale e morale»
1.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto avverso una decisione di non ammissione alle prove di un concorso – Possibilità di invocare l’irregolarità dello svolgimento o delle modalità di organizzazione del concorso – Presupposti
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punto 38)
2.
Funzionari – Concorsi – Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Competenze – Organizzazione dei concorsi – Portata – Modifica delle modalità di concorso decise dalla commissione giudicatrice per tenere conto dell’eventuale disabilità di taluni candidati – Inclusione
(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 1, comma 1, e 4)
(v. punto 39)
3.
Funzionari – Parità di trattamento e non discriminazione – Disabilità – Obbligo di prevedere accomodamenti ragionevoli nel contesto del posto di lavoro – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Rimessa in discussione di valutazioni mediche – Esclusione
[Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 4; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 5]
(v. punti 42-44, 65, 77)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, del 27 settembre 2017, di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso nonché della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 19 aprile 2018 che ha respinto il suo reclamo e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di tali decisioni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.