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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45299/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdattravvafie-Part, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Milano ha rideterminato la pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Milano del 5.06.2019 confermando l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al riqualificato reato di tentato furto e porto abusivo di strumenti da taglio atti ad offendere.

Fatti commessi in Milano il 2.04.2017 Il ricorso è manifestamente inammissibile Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.

Cass., n. 272010).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in data 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdattravvafie-Part, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Milano ha rideterminato la pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Milano del 5.06.2019 confermando l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al riqualificato reato di tentato furto e porto abusivo di strumenti da taglio atti ad offendere. Fatti commessi in Milano il 2.04.2017 Il ricorso è manifestamente inammissibile Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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