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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20233/2026

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[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 65D23E224F) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 56A03 A509Y),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: STL GNN66S27 C933D) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 784/2020,pubblicata il 24 marzo 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28aprile 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia,[OSCURATO:PERSONA], da anni intimo amico, al fine di far accertare edichiarare la nullità per difetto di forma, ex artt. 782 e 2699 c.c., di dueNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026donazioni di denaro da lei eseguite in favore del secondo, destinate percomune volontà alla ristrutturazione di un immobile di proprietà delbeneficiario, mediante: 1) trasferimento del controvalore di fondiobbligazionari per €. 300.000,00 da proprio conto personale ad altro contocointestato con [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2003; 2) disposizione dibonifico bancario della somma di €. 135.000,00, da altro conto personaleal medesimo conto cointestato, nell’anno 2007, con causale “donazioneristrutturazione” (somma successivamente prelevata dalla stessadisponente).L’attrice chiese, quindi, la condanna del convenuto alla restituzionedell’integrale somma, esponendo che lo stesso aveva dato atto di averricevuto i predetti importi e che, per tale ragione, l’aveva nominata suaerede universale nel proprio testamento olografo del 24 ottobre 2007,qualificabile, pertanto, come riconoscimento di debito, interruttivo dellaprescrizione decennale del diritto di ripetizione dell’indebito.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande,sostenendo che i trasferimenti dei fondi obbligazionari e delle somme alconto cointestato, a titolo di liberalità e allo specifico e condiviso fine dellaristrutturazione del proprio immobile, dovessero qualificarsi comedonazioni indirette, sottratte in quanto tali all’ambito di operatività dell’art.782 c.c. ed eccependo, in via subordinata, la prescrizione del dirittodell’attrice a richiederne la restituzione.Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo che i versamenti per importirilevanti effettuati dall’attrice in favore del convenuto si configurasserocome donazioni dirette poiché la loro causa era esclusivamente quella diarricchire animo donandi il destinatario della liberalità, ancorché il motivofosse quello di permettere al beneficiario di ristrutturare il proprioimmobile, senza ricevere alcun corrispettivo e che, in difetto di formascritta, dovessero considerarsi nulle, con conseguente diritto allaripetizione dell’importo versato in quanto privo di causa (omettendo dirilevare la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito conriferimento alla donazione realizzata nell’anno 2003).Numero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/20262.- A diversa conclusione è pervenuta la Corte d’appello di Milano laquale, con la sentenza n. 784/2020, in accoglimento del gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda avanzata da Maggigradi di giudizio.In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto che le elargizioni attuatecon la cointestazione di conto corrente, con firma e disponibilità disgiuntee deposito di somme di denaro in origine appartenute alla sola appellataMaggi Fiorella, fossero qualificabili come donazioni indirette, come tali nonsoggette all’onere formale dell’atto pubblico, in quanto la predetta avevarealizzato l’arricchimento dell’appellante, senza corrispettivo, con animusdonandi e, cioè, per mero scopo di liberalità (desunto da una serie dicircostanze), attraverso lo strumento del contratto di deposito bancario,intercorso tra la Maggi e l’istituto di credito, con effetti indiretti a favoredel terzo cointestatario.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 769,782, 1418 e 2699 c.c., nonché dell’art. 48 l. n. 89 del 1913 (cd. leggenotarile).Sostiene, in sintesi, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamentequalificato come donazioni indirette le liberalità disposte, negli anni 2003e 2007, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], su contocointestato.In particolare, il motivo incentra la propria analisi sull’oggettodell’elargizione, argomentandone la nullità alla stregua di quantoaffermato dal precedente menzionato anche dalla sentenza impugnata (n.Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017).Numero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026Secondo la prospettazione della ricorrente, l’attribuzione fatta nel2003 non avrebbe avuto ad oggetto una somma di danaro, bensì FondiObbligazionari individuati con sigla “0463510 F. [OSCURATO:PERSONA]’ CM” suldeposito amministrato Sanpaolo IMI n. 976244, con un controvalore di €.300.987,50, giacenti su conto di appoggio della sola ricorrente n.10/10031.

Fondi obbligazionari che, poi, per effetto di altra disposizione,sarebbero apparsi al 30 settembre 2003 (sempre come titoli) “imputati”al deposito amministrato n. 3100/1129429, su conto appoggio n.1000/10917, questa volta intestato a entrambe le parti processuali, conun controvalore di €. 302.473,27.

Tali strumenti finanziari, poi, sarebberostati successivamente smobilizzati (venduti) e le relative somme utilizzateda [OSCURATO:PERSONA] per la ristrutturazione del noto casale in [OSCURATO:PERSONA](PV).La ricorrente argomenta, peraltro, che tra attribuzione fattaunicamente al beneficiario e quella in cui il beneficiario diventacomproprietario, in ipotesi di cointestazione degli strumenti finanziari, nonvi sarebbe alcuna differenza ai fini della configurabilità di una donazionediretta soggetta alla forma dell’atto pubblico.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli artt. 1260, 1321, 1325 e 1376 e, conseguentemente, degliartt. 769 e 782 c.c..Sostiene, al riguardo, l’erroneità della sentenza della Corte d’appellonella parte in cui avrebbe affermato che il titolare di un conto bancario,nel disporre la cointestazione di fondi obbligazionari e somme, compia undell’art. 782 c.c., omettendo di attribuire la giusta rilevanza all’intentodichiaratamente manifestato dal disponente e in assenza di validapattuizione prevista per la struttura negoziale utilizzata.Evidenzia, altresì, il fatto che erroneamente la Corte di merito, perentrambi gli atti oggetto di causa, avrebbe ritenuto esservi il negoziosottostante ai trasferimenti ovvero una loro causa e rileva che negozio eNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026causa sarebbero stati ricostruiti sulla base di implicite pattuizioni in formaorale (di cessione di credito) le quali, però, in quanto caratterizzate daanimus donandi, richiedevano necessariamente la forma dell’atto pubblicoex art. 782 c.c..In sintesi, dunque, la ricorrente sostiene la mancata attitudinetraslativa della mera cointestazione di un conto corrente e la necessità diun contratto di cessione del credito, che, se compiuto con animus donandi,sarebbe inquadrabile nella donazione diretta con conseguente necessitàdella forma dell’atto pubblico.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 769,782 e 2699 c.c. e dell’art. 48 l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), conspecifico riferimento al bonifico del 27 settembre 2007.Sostiene, in particolare, che la Corte di merito avrebbe omesso diconsiderare cosa effettivamente fosse l’ordine di bonifico in discussione,la sua vera configurazione in termini di struttura negoziale e, primaancora, di vero e proprio documento (cartaceo) e osserva che ladisposizione di bonifico, in quanto documento/negozio giuridico firmatodalla disponente e specificatamente chiamato donazione, non sarebbe unnegozio indiretto ma un vero contratto di donazione, senza però che siastata osservata la forma di cui all’art. 782 c.c..4.- I predetti motivi, senz’altro suscettibili di scrutinio congiunto,risultano palesemente inammissibili, in quanto tendenti, con tuttaevidenza, a sindacare la ricostruzione dei fatti, così come operata dallaCorte di merito attraverso la valutazione della documentazione prodottain giudizio.In particolare, non è in discussione la regola secondo cui le donazionidirette necessitano della forma dell’atto pubblico, ai sensi degli artt. 782c.c. e 48 l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), mentre quelle indirette nonesigono tale forma, bensì solo l’osservanza di quelle prescritte per ilnegozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, giacché l’art.809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti diNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.,non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione(cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14197 del5 giugno 2013).Ciò che la ricorrente evidenzia è che le fattispecie in questione, comericostruibili alla stregua della documentazione prodotta in giudizio nellefasi di merito, rientrerebbero nello schema della donazione diretta, conconseguente soggezione all’onere della forma di cui agli artt. 782 c.c. e48 l. n. 89 del 1913.

Tesi che, evidentemente, presuppone una diversasituazione di fatto rispetto a quella acclarata dai giudici di merito.In altri termini, la decisione impugnata avrebbe erroneamenteapplicato le norme di legge, solo ove, nel caso di specie, fosse possibileaffermare che si tratta di donazioni dirette.Tuttavia, l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito haescluso tale circostanza, in quanto, nella sentenza impugnata, si leggeche: «occorre dunque considerare l’ipotesi, qui ricorrente, in cui laliberalità si realizzi con la cointestazione di un conto bancario, implicantela facoltà per ciascuno dei cointestatari di operare disgiuntamente.

Inquesto caso, a norma dell'art. 1854 c.c., gli intestatati sono solidalmentedebitori e creditori del saldo del conto, da ciò derivando - per un verso ildiritto di ognuno di ottenere dalla Banca l'adempimento dell'interaobbligazione derivante dai versamenti effettuati e - per altro verso - lapossibilità della Banca di pretendere da ciascuno l'intero saldo dellepassività maturate.

Nei rapporti interni, opera il disposto dell'art. 1298c.c., che introduce una presunzione semplice in merito alla titolarità dellesomme per parti uguali, salvo prova contraria il cui onere, dal punto divista processuale, naturalmente incombe sul soggetto che sostenga unarealtà effettiva contraria alla suddivisione paritetica prevista dalla norma.Ed è proprio nel caso in cui tale presunzione risulti superata e si accertil'originaria appartenenza esclusiva ad uno solo dei correntisti delle sommedepositate sul conto (ipotesi qui ricorrente) che la cointestazione puòessere riguardata quale strumento utilizzato per perseguire una finalitàNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026liberale, ovvero per consentire la disponibilità degli importi all'altrocorrentista e dunque realizzare le finalità tipiche della donazione indiretta,secondo la soluzione ribadita dalla Suprema Cotte di Cassazione, anche aSezioni Unite (v.

Cass.

SU. 27 luglio 2017, n. 18725 e precedenti pronunceivi citate).

Perché tuttavia la cointestazione presso un istituto di credito,con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro in precedenzaappartenuta ad uno solo dei correntisti possa a rigore qualificarsi comeliberalità non donativa, sempre alla luce degli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità, è necessario "che sia verificata l'esistenzadel c.d. animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietariodel denaro non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo chequello della liberalità" (v.

Cass, 28 febbraio 2018 n. 4682; Cass. 2013 n.26991; Cass. 2012 n. 6784; Cass. 12 novembre 2008 n. 26983; Cass. 14gennaio 2010 n. 468).

Nel caso in esame, non v'è dubbio che iltrasferimento, da Parte di [OSCURATO:PERSONA], delle somme di € 300.000,00 edi € 135.000,00 da conti individuali (rispettivamente n. 10/10031 SanPaolo IMI e n. 181900/9 [OSCURATO:PERSONA]) al deposito amministrato n.3100/1129429 appoggiato al conto corrente cointestato alla stessasignora Maggi e al signor [OSCURATO:PERSONA], a firme disgiunte, n. 1000/10917presso [OSCURATO:PERSONA] IMI fosse sorretto da animus donandi.

È la stessa signoraMaggi, infatti, a dichiarare sin dall'introduzione del giudizio innanzi alTribunale di Pavia di aver effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA] "conevidente spirito di liberalità … due rilevanti atti di disposizione del propriopatrimonio (per la somma complessiva di Euro 435.000.00=) qualificatidalla stessa (e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ...) quali donazioni necessarie a farfronte alle spese relative ai lavori di ristrutturazione dell’appartamento diproprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] (PV)”.

Vi è dunqueespressa conferma, da parte dell'appellata, che il suo unico fine fossequello di arricchire il cointestatario del conto e che al perseguimento ditale finalità fosse destinato l'intero ammontare delle somme trasferite,poiché complessivamente necessarie a soddisfare le esigenze economichecollegate all'esecuzione delle opere relative all'immobile di proprietàNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell'appellante.

L'esistenza di un mero intento di liberalità trova ancheconferma, a livello documentale, nella causale del secondo trasferimento(di € 135.000.00), che testualmente ai indica in "donazioneristrutturazione", e nella produzione, ad opera dell'appellante, degliestratti del conto corrente cointestato n. 1000/10917, ove appuntorisultano i bonifici effettuati a favore dell'impresa esecutrice dei lavoriG.B.D. [OSCURATO:PERSONA].

Le considerazioni che precedono rendono indefinitiva ragione dei fatto che la cointestazione, con disponibilità e firmadisgiunte, delle somme di denaro in origine appartenenti alla sola signoraMaggi debba qualificarsi come donazione indiretta, proprio perché,da parte dell'appellata, l'arricchimento senza corrispettivo di GrazianoAccomando con animus donandi, id est per mero scopo di liberalità.».Dunque, la violazione di legge lamentata vi sarebbe solo ove ilpresupposto di fatto (il tipo di liberalità realizzata) fosse stato diverso daquello ritenuto dalla Corte territoriale, con la conseguenza che la censurasi risolve, per l’appunto, nella ricostruzione diversa del fatto presupposto,e, come tale, è inammissibile nel presente giudizio di legittimità.Trattasi, in definitiva, di censure che si appuntano sulla valutazionedella documentazione prodotta in giudizio operata dalla Corte di merito,nonché sulla qualificazione giuridica delle operazioni emergenti da talirisultanze istruttorie, cosicché esse risultano inammissibili perché inpatente contrasto con l’orientamento consolidato secondo cui il motivo diricorso per cassazione non può mai risolversi in un’istanza di revisionedelle valutazioni e del convincimento del giudice di merito voltaall’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura edai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 24148 del25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23aprile 2024).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggereNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf.

Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).Aggiungasi, peraltro, che la sentenza impugnata ha deciso le questionidi diritto in modo pienamente conforme alla giurisprudenza di questaCorte regolatrice e l’esame dei motivi di ricorso non offre il benché minimoelemento valevole a confermare o mutare l’orientamento della stessa sullaqualificazione quali donazioni indirette, non soggette alle formalità di cuiall’art. 782 c.c., ove sussista l’animus donandi (come nella specie), deltrasferimento di somme di denaro (o titoli), originariamente appartenential solo depositante, da un conto individuale a un conto cointestato confirme e disponibilità disgiunte (Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 18725 del27 luglio 2017), allo specifico fine, voluto e dichiarato dal donante, dellaristrutturazione di un immobile di proprietà del beneficiario, concorrispondente arricchimento del patrimonio di quest’ultimo (Cass. civ.,Sez. 2, ordinanza n. 4682 del 20 febbraio 2018).5.- Con il quarto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 92 c.p.c..Sostiene che la condanna alle spese pronunciata, a suo carico, dallasentenza impugnata, risulterebbe in contrasto con la non totale manifestainfondatezza delle domande proposte in primo grado, alla luce anchedell’equivocità della vicenda negoziale e del contrasto ravvisabile trapronunciati dei giudici di legittimità.6.- Il motivo non è fondato.Numero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ed invero, come chiarito da questa Corte, nel giudizio di legittimità ilsindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di liteè diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principiosecondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - lavalutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cuiinsussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. civ.,Sez. 6-3, ordinanza n. 26912 del 26 novembre 2020).

In altri termini, ilricorso omette di considerare adeguatamente che è la decisione dicompensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto diadeguata motivazione e non la decisione del giudice di non procedere acompensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. civ., Sez. 3,sentenza n. 10009 del 24giugno 2003; Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.11744 del 24 giugno 2004).

Ed è evidente, in base all’esito complessivodella lite, che l’odierna ricorrente è risultata integralmente soccombente.7.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 65D23E224F) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 56A03 A509Y),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: STL GNN66S27 C933D) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 784/2020,pubblicata il 24 marzo 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28aprile 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia,[OSCURATO:PERSONA], da anni intimo amico, al fine di far accertare edichiarare la nullità per difetto di forma, ex artt. 782 e 2699 c.c., di dueNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026donazioni di denaro da lei eseguite in favore del secondo, destinate percomune volontà alla ristrutturazione di un immobile di proprietà delbeneficiario, mediante: 1) trasferimento del controvalore di fondiobbligazionari per €. 300.000,00 da proprio conto personale ad altro contocointestato con [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2003; 2) disposizione dibonifico bancario della somma di €. 135.000,00, da altro conto personaleal medesimo conto cointestato, nell’anno 2007, con causale “donazioneristrutturazione” (somma successivamente prelevata dalla stessadisponente).L’attrice chiese, quindi, la condanna del convenuto alla restituzionedell’integrale somma, esponendo che lo stesso aveva dato atto di averricevuto i predetti importi e che, per tale ragione, l’aveva nominata suaerede universale nel proprio testamento olografo del 24 ottobre 2007,qualificabile, pertanto, come riconoscimento di debito, interruttivo dellaprescrizione decennale del diritto di ripetizione dell’indebito.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande,sostenendo che i trasferimenti dei fondi obbligazionari e delle somme alconto cointestato, a titolo di liberalità e allo specifico e condiviso fine dellaristrutturazione del proprio immobile, dovessero qualificarsi comedonazioni indirette, sottratte in quanto tali all’ambito di operatività dell’art.782 c.c. ed eccependo, in via subordinata, la prescrizione del dirittodell’attrice a richiederne la restituzione.Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo che i versamenti per importirilevanti effettuati dall’attrice in favore del convenuto si configurasserocome donazioni dirette poiché la loro causa era esclusivamente quella diarricchire animo donandi il destinatario della liberalità, ancorché il motivofosse quello di permettere al beneficiario di ristrutturare il proprioimmobile, senza ricevere alcun corrispettivo e che, in difetto di formascritta, dovessero considerarsi nulle, con conseguente diritto allaripetizione dell’importo versato in quanto privo di causa (omettendo dirilevare la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito conriferimento alla donazione realizzata nell’anno 2003).Numero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/20262.- A diversa conclusione è pervenuta la Corte d’appello di Milano laquale, con la sentenza n. 784/2020, in accoglimento del gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda avanzata da Maggigradi di giudizio.In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto che le elargizioni attuatecon la cointestazione di conto corrente, con firma e disponibilità disgiuntee deposito di somme di denaro in origine appartenute alla sola appellataMaggi Fiorella, fossero qualificabili come donazioni indirette, come tali nonsoggette all’onere formale dell’atto pubblico, in quanto la predetta avevarealizzato l’arricchimento dell’appellante, senza corrispettivo, con animusdonandi e, cioè, per mero scopo di liberalità (desunto da una serie dicircostanze), attraverso lo strumento del contratto di deposito bancario,intercorso tra la Maggi e l’istituto di credito, con effetti indiretti a favoredel terzo cointestatario.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 769,782, 1418 e 2699 c.c., nonché dell’art. 48 l. n. 89 del 1913 (cd. leggenotarile).Sostiene, in sintesi, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamentequalificato come donazioni indirette le liberalità disposte, negli anni 2003e 2007, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], su contocointestato.In particolare, il motivo incentra la propria analisi sull’oggettodell’elargizione, argomentandone la nullità alla stregua di quantoaffermato dal precedente menzionato anche dalla sentenza impugnata (n.Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017).Numero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026Secondo la prospettazione della ricorrente, l’attribuzione fatta nel2003 non avrebbe avuto ad oggetto una somma di danaro, bensì FondiObbligazionari individuati con sigla “0463510 F. [OSCURATO:PERSONA]’ CM” suldeposito amministrato Sanpaolo IMI n. 976244, con un controvalore di €.300.987,50, giacenti su conto di appoggio della sola ricorrente n.10/10031. Fondi obbligazionari che, poi, per effetto di altra disposizione,sarebbero apparsi al 30 settembre 2003 (sempre come titoli) “imputati”al deposito amministrato n. 3100/1129429, su conto appoggio n.1000/10917, questa volta intestato a entrambe le parti processuali, conun controvalore di €. 302.473,27. Tali strumenti finanziari, poi, sarebberostati successivamente smobilizzati (venduti) e le relative somme utilizzateda [OSCURATO:PERSONA] per la ristrutturazione del noto casale in [OSCURATO:PERSONA](PV).La ricorrente argomenta, peraltro, che tra attribuzione fattaunicamente al beneficiario e quella in cui il beneficiario diventacomproprietario, in ipotesi di cointestazione degli strumenti finanziari, nonvi sarebbe alcuna differenza ai fini della configurabilità di una donazionediretta soggetta alla forma dell’atto pubblico.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli artt. 1260, 1321, 1325 e 1376 e, conseguentemente, degliartt. 769 e 782 c.c..Sostiene, al riguardo, l’erroneità della sentenza della Corte d’appellonella parte in cui avrebbe affermato che il titolare di un conto bancario,nel disporre la cointestazione di fondi obbligazionari e somme, compia undell’art. 782 c.c., omettendo di attribuire la giusta rilevanza all’intentodichiaratamente manifestato dal disponente e in assenza di validapattuizione prevista per la struttura negoziale utilizzata.Evidenzia, altresì, il fatto che erroneamente la Corte di merito, perentrambi gli atti oggetto di causa, avrebbe ritenuto esservi il negoziosottostante ai trasferimenti ovvero una loro causa e rileva che negozio eNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026causa sarebbero stati ricostruiti sulla base di implicite pattuizioni in formaorale (di cessione di credito) le quali, però, in quanto caratterizzate daanimus donandi, richiedevano necessariamente la forma dell’atto pubblicoex art. 782 c.c..In sintesi, dunque, la ricorrente sostiene la mancata attitudinetraslativa della mera cointestazione di un conto corrente e la necessità diun contratto di cessione del credito, che, se compiuto con animus donandi,sarebbe inquadrabile nella donazione diretta con conseguente necessitàdella forma dell’atto pubblico.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 769,782 e 2699 c.c. e dell’art. 48 l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), conspecifico riferimento al bonifico del 27 settembre 2007.Sostiene, in particolare, che la Corte di merito avrebbe omesso diconsiderare cosa effettivamente fosse l’ordine di bonifico in discussione,la sua vera configurazione in termini di struttura negoziale e, primaancora, di vero e proprio documento (cartaceo) e osserva che ladisposizione di bonifico, in quanto documento/negozio giuridico firmatodalla disponente e specificatamente chiamato donazione, non sarebbe unnegozio indiretto ma un vero contratto di donazione, senza però che siastata osservata la forma di cui all’art. 782 c.c..4.- I predetti motivi, senz’altro suscettibili di scrutinio congiunto,risultano palesemente inammissibili, in quanto tendenti, con tuttaevidenza, a sindacare la ricostruzione dei fatti, così come operata dallaCorte di merito attraverso la valutazione della documentazione prodottain giudizio.In particolare, non è in discussione la regola secondo cui le donazionidirette necessitano della forma dell’atto pubblico, ai sensi degli artt. 782c.c. e 48 l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), mentre quelle indirette nonesigono tale forma, bensì solo l’osservanza di quelle prescritte per ilnegozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, giacché l’art.809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti diNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.,non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione(cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14197 del5 giugno 2013).Ciò che la ricorrente evidenzia è che le fattispecie in questione, comericostruibili alla stregua della documentazione prodotta in giudizio nellefasi di merito, rientrerebbero nello schema della donazione diretta, conconseguente soggezione all’onere della forma di cui agli artt. 782 c.c. e48 l. n. 89 del 1913. Tesi che, evidentemente, presuppone una diversasituazione di fatto rispetto a quella acclarata dai giudici di merito.In altri termini, la decisione impugnata avrebbe erroneamenteapplicato le norme di legge, solo ove, nel caso di specie, fosse possibileaffermare che si tratta di donazioni dirette.Tuttavia, l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito haescluso tale circostanza, in quanto, nella sentenza impugnata, si leggeche: «occorre dunque considerare l’ipotesi, qui ricorrente, in cui laliberalità si realizzi con la cointestazione di un conto bancario, implicantela facoltà per ciascuno dei cointestatari di operare disgiuntamente. Inquesto caso, a norma dell'art. 1854 c.c., gli intestatati sono solidalmentedebitori e creditori del saldo del conto, da ciò derivando - per un verso ildiritto di ognuno di ottenere dalla Banca l'adempimento dell'interaobbligazione derivante dai versamenti effettuati e - per altro verso - lapossibilità della Banca di pretendere da ciascuno l'intero saldo dellepassività maturate. Nei rapporti interni, opera il disposto dell'art. 1298c.c., che introduce una presunzione semplice in merito alla titolarità dellesomme per parti uguali, salvo prova contraria il cui onere, dal punto divista processuale, naturalmente incombe sul soggetto che sostenga unarealtà effettiva contraria alla suddivisione paritetica prevista dalla norma.Ed è proprio nel caso in cui tale presunzione risulti superata e si accertil'originaria appartenenza esclusiva ad uno solo dei correntisti delle sommedepositate sul conto (ipotesi qui ricorrente) che la cointestazione puòessere riguardata quale strumento utilizzato per perseguire una finalitàNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026liberale, ovvero per consentire la disponibilità degli importi all'altrocorrentista e dunque realizzare le finalità tipiche della donazione indiretta,secondo la soluzione ribadita dalla Suprema Cotte di Cassazione, anche aSezioni Unite (v. Cass. SU. 27 luglio 2017, n. 18725 e precedenti pronunceivi citate). Perché tuttavia la cointestazione presso un istituto di credito,con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro in precedenzaappartenuta ad uno solo dei correntisti possa a rigore qualificarsi comeliberalità non donativa, sempre alla luce degli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità, è necessario "che sia verificata l'esistenzadel c.d. animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietariodel denaro non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo chequello della liberalità" (v. Cass, 28 febbraio 2018 n. 4682; Cass. 2013 n.26991; Cass. 2012 n. 6784; Cass. 12 novembre 2008 n. 26983; Cass. 14gennaio 2010 n. 468). Nel caso in esame, non v'è dubbio che iltrasferimento, da Parte di [OSCURATO:PERSONA], delle somme di € 300.000,00 edi € 135.000,00 da conti individuali (rispettivamente n. 10/10031 SanPaolo IMI e n. 181900/9 [OSCURATO:PERSONA]) al deposito amministrato n.3100/1129429 appoggiato al conto corrente cointestato alla stessasignora Maggi e al signor [OSCURATO:PERSONA], a firme disgiunte, n. 1000/10917presso [OSCURATO:PERSONA] IMI fosse sorretto da animus donandi. È la stessa signoraMaggi, infatti, a dichiarare sin dall'introduzione del giudizio innanzi alTribunale di Pavia di aver effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA] "conevidente spirito di liberalità … due rilevanti atti di disposizione del propriopatrimonio (per la somma complessiva di Euro 435.000.00=) qualificatidalla stessa (e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ...) quali donazioni necessarie a farfronte alle spese relative ai lavori di ristrutturazione dell’appartamento diproprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] (PV)”. Vi è dunqueespressa conferma, da parte dell'appellata, che il suo unico fine fossequello di arricchire il cointestatario del conto e che al perseguimento ditale finalità fosse destinato l'intero ammontare delle somme trasferite,poiché complessivamente necessarie a soddisfare le esigenze economichecollegate all'esecuzione delle opere relative all'immobile di proprietàNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell'appellante. L'esistenza di un mero intento di liberalità trova ancheconferma, a livello documentale, nella causale del secondo trasferimento(di € 135.000.00), che testualmente ai indica in "donazioneristrutturazione", e nella produzione, ad opera dell'appellante, degliestratti del conto corrente cointestato n. 1000/10917, ove appuntorisultano i bonifici effettuati a favore dell'impresa esecutrice dei lavoriG.B.D. [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni che precedono rendono indefinitiva ragione dei fatto che la cointestazione, con disponibilità e firmadisgiunte, delle somme di denaro in origine appartenenti alla sola signoraMaggi debba qualificarsi come donazione indiretta, proprio perché,da parte dell'appellata, l'arricchimento senza corrispettivo di GrazianoAccomando con animus donandi, id est per mero scopo di liberalità.».Dunque, la violazione di legge lamentata vi sarebbe solo ove ilpresupposto di fatto (il tipo di liberalità realizzata) fosse stato diverso daquello ritenuto dalla Corte territoriale, con la conseguenza che la censurasi risolve, per l’appunto, nella ricostruzione diversa del fatto presupposto,e, come tale, è inammissibile nel presente giudizio di legittimità.Trattasi, in definitiva, di censure che si appuntano sulla valutazionedella documentazione prodotta in giudizio operata dalla Corte di merito,nonché sulla qualificazione giuridica delle operazioni emergenti da talirisultanze istruttorie, cosicché esse risultano inammissibili perché inpatente contrasto con l’orientamento consolidato secondo cui il motivo diricorso per cassazione non può mai risolversi in un’istanza di revisionedelle valutazioni e del convincimento del giudice di merito voltaall’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura edai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23aprile 2024).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggereNumero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).Aggiungasi, peraltro, che la sentenza impugnata ha deciso le questionidi diritto in modo pienamente conforme alla giurisprudenza di questaCorte regolatrice e l’esame dei motivi di ricorso non offre il benché minimoelemento valevole a confermare o mutare l’orientamento della stessa sullaqualificazione quali donazioni indirette, non soggette alle formalità di cuiall’art. 782 c.c., ove sussista l’animus donandi (come nella specie), deltrasferimento di somme di denaro (o titoli), originariamente appartenential solo depositante, da un conto individuale a un conto cointestato confirme e disponibilità disgiunte (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 18725 del27 luglio 2017), allo specifico fine, voluto e dichiarato dal donante, dellaristrutturazione di un immobile di proprietà del beneficiario, concorrispondente arricchimento del patrimonio di quest’ultimo (Cass. civ.,Sez. 2, ordinanza n. 4682 del 20 febbraio 2018).5.- Con il quarto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 92 c.p.c..Sostiene che la condanna alle spese pronunciata, a suo carico, dallasentenza impugnata, risulterebbe in contrasto con la non totale manifestainfondatezza delle domande proposte in primo grado, alla luce anchedell’equivocità della vicenda negoziale e del contrasto ravvisabile trapronunciati dei giudici di legittimità.6.- Il motivo non è fondato.Numero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ed invero, come chiarito da questa Corte, nel giudizio di legittimità ilsindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di liteè diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principiosecondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - lavalutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cuiinsussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. civ.,Sez. 6-3, ordinanza n. 26912 del 26 novembre 2020). In altri termini, ilricorso omette di considerare adeguatamente che è la decisione dicompensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto diadeguata motivazione e non la decisione del giudice di non procedere acompensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. civ., Sez. 3,sentenza n. 10009 del 24giugno 2003; Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.11744 del 24 giugno 2004). Ed è evidente, in base all’esito complessivodella lite, che l’odierna ricorrente è risultata integralmente soccombente.7.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 15207/2020Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 20233/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20233/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris