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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32975/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8557/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.), la memoria; Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8557/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.), la memoria; Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno
Sentenza Cassazione n. 32975/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris