CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 36153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAtlet-9-44u4so-a-Pl-e-peFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazìone. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere' stensore Il Presidente