Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1258/2012
ECLI:EU:T:2012:417
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2012 –
Italia / Commissione
(causa T-394/06)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Liquidazione dei conti – Spese escluse dal finanziamento – Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri – Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 e articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 – Ritardo eccessivo nella valutazione da parte della Commissione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo
2, del regolamento (CEE) n. 595/91 – Termine ragionevole»
1.
Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento
dell’adozione dell’atto (Art. 230 CE) (v. punto 43)
2.
Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura
del Tribunale – Ambito di applicazione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 1, e 66, § 2) (v. punto 45)
3.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente –
Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 48)
4.
Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Procedura di liquidazione dei conti – Obblighi
della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Conseguenze (Regolamento
del Consiglio n. 595/91, art. 5, § 2) (v. punti 60, 62-63, 68-69)
5.
Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri
nel recupero delle somme irregolarmente versate – Portata (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 8, e n. 1258/99,
art. 8) (v. punti 82-84)
6.
Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri
nel recupero delle somme irregolarmente versate – Inadempimento – Giustificazione fondata sulla lunghezza dei procedimenti
avviati dinanzi ai giudici nazionali da parte degli operatori economici – Inammissibilità – Applicazione efficace da parte
dello Stato membro del diritto nazionale in materia di recupero – Circostanza che non dimostra la diligenza (Art. 10 CE; regolamenti
del Consiglio n. 729/70, art. 8, e n. 1258/99, art. 8) (v. punti 85, 91-92)
7.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra
la Commissione e lo Stato membro (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 8, e n. 1258/99, art. 8) (v. punti 89-90,
193)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione 2006/678/CE della Commissione del 3 ottobre 2006, relativa alle conseguenze
finanziarie da applicare, nell’ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», in determinati casi di irregolarità commesse da alcuni operatori (GU L 278, pag. 24).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.