CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 maggio 2024
Cassazione n. 35251/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02SZCM6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4„ avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORT)APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta nel suo interesse ai sensi 629b1s cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del Tribunale di Bologna in data 18/11/2020, divenuta irrevocabile il 3/1/2021, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 633- 639bis cod. pen.La Corte territoriale ha dato atto che nel predetto procedimento lo Stanescu aveva ricevuto regolare notifica del decreto di citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio, sicché ritualmente era stato dichiarato assente a norma dell'art. 420 bis cod. proc. pen., ed ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere che lo stesso avesse ignorato inconsapevolmente il processo, dovendo presumersi un naturale contatto tra difensore di fiducia ed i molteplici imputati nella stessa posizione, dallo stesso difesi perché lo avevano nominato di fiducia contestualmente all'accertamento del reato. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto che la nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dello Stanescu in altro procedimento, non possa comportare alcuna conseguenza sulla nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], effettuata al momento dell'identificazione nel procedimento di cui si tratta. A sostegno del ricorso, la difesa ha formulato un unico motivo di doglianza, con il quale si sostiene che l'effettiva conoscenza dell'instaurazione del processo penale a carico dell'imputato non poteva essere desunta da mere presunzioni, dovendosi ritenere, invece, che la Corte di appello di Bologna sia incorsa in errore nel dichiarare l'assenza dello Stanescu, non essendosi mai instaurato un rapporto fiduciario effettivo con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato insieme agli altri imputati anche dallo Stnescu, da anni però assistito in altri procedimenti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con requisitoria scritta del 20 maggio 2024 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Non è contestata, infatti, la ritualità della nomina fiduciaria conferita dallo Stanescu all'avv. [OSCURATO:PERSONA], né la ritualità della notifica al difensore di fiducia domiciliatario. Viene dedotto, invece, un difetto di rapporto fiduciario effettivo, difetto che, però, è fondato su mere asserzioni. La circostanza è significativa, in quanto è evidente che l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen., che al primo comma prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato, tra i quali, appunto, il caso in cui l'imputato che abbia eletto domicilio e "abbia nominato un difensore di fiducia". 2. Il tema è stato ripetutamente vagliato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, e poi n. 23984 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420. Con la sentenza Innaro, in particolare, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla nozione di "effettiva conoscenza del procedimento" - alla quale l'art. 175, co. 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal dal. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione — ne hanno tratto spunto per tracciare i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate. Nel farlo, hanno affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli sia stato informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, le sezioni unite hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Ed hanno chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale. Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno sostenuto - ma il tema sarà poi puntualizzato e in qualche modo rettificato l'anno successivo nella sentenza SSUU Ismail- che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen, opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, già allora precisando, però, che tale presunzione è necessariamente relativa, potendo essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420-bis, co. 4, cod. proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629-bis co. 1 cod. proc. pen.) dimostrino la "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" Le Sezioni Unite (Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) sono di lì a poco tornate sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l'imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell'udienza e, dopo avere dato conto dell'evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, anche dopo vari aggiustamenti, era risultato inadeguato ai principi dell'equo processo (anche sulla scorta delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), si sono soffermate sull'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva rispetto al dato formale della regolarità della notifica, come poi ulteriormente ribadito anche dalla successive sentenza, ancora delle Sezioni Unite, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931. 3. Si è così ritenuto che, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia. (Sez. 2 - , Sentenza n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305 - 01). Dall'insegnamento delle sezioni unite emerge, però, l'impossibilità di equiparare del tutto la mancata diligenza informativa alla volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Come rilevato anche dalla sentenza Ismaili (cfr. punto 14) "certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto dì "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatío in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita." Tuttavia, non si può vanificare il valore attribuito dall'art. 420 bis cod. proc. pen. all'elezione di domicilio, alla nomina di un difensore di fiducia ed agli altri indici rivelatori ivi indicati prospettando unicamente l'assenza di rapporto effettivo tra imputato e difensore di fiducia, senza alcuna indicazione di circostanze ulteriori sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Questa Corte di Cassazione, con una condivisibile pronuncia, ha rilevato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, anche quando a questa abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato (circostanza che, peraltro, nemmeno ricorre nel caso di specie), costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale). Si è condivisibílmente ritenuto, pertanto, che per superare l'indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, costituito dalla nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, occorre che il condannato alleghi quantomeno la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano, e si è precisato che deve trattarsi di un'allegazione non generica, dovendo invece colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso lo stesso, "spiegare in maniera circostanziata - anche se non provare - il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico" (così (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 cit.). Nel caso in esame, pertanto, difettando non solo la prova, ma anche la mera allegazione di alcuna specifica circostanza che abbia impedito allo Stanescu di assolvere al suo dovere informativo o al difensore di raggiungere il predetto, non essendo state nemmeno dedotte difficoltà in tal senso, correttamente la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato. Appare evidente, infatti, che la nomina di un diverso difensore di fiducia, effettuata dallo Stanescu in altri procedimenti, anche precedenti, non comportava per il predetto alcun impedimento a comunicare con il difensore liberamente nominato nel procedimento definito dal Tribunale di Bologna in data 18/11/2020, sicché correttamente il provvedimento impugnato ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di rescissione del giudicato, secondo cui la partecipazione all'udienza preliminare del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicchè deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Rv. 282813 - 01, fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'assenza a buona parte delle udienze dibattimentali del difensore di fiducia, che aveva partecipato all'udienza preliminare senza nulla eccepire in ordine all'assenza di contatti con il proprio assistito, consentisse di desumere la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in camera dì consiglio, il 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]