CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2024
Cassazione n. 31213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /." [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in data 19 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di detenzione di stupefacente accertato in data 29/09/2020 e quelli di ricettazione e detenzione di armi e munizioni commessi in data 02/12/2021, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la non omogeneità dei reati e delle condotte esecutive e la loro distanza temporale, essendo in particolare irrilevante il fatto che anche nella perquisizione compiuta nel settembre 2020 furono ritrovate in suo possesso delle munizioni; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, non avendo l'ordinanza correttamente valutato che il rinvenimento e sequestro in data 29/09/2020, nella propria abitazione, di munizioni dello stesso calibro di quelle poi sequestrate il 02/12/2021 dimostra l'omogeneità dei reati e la loro originaria programmazione, stante anche la' prossimità temporale tra le due condotte; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, citata nell'ordinanza stessa, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del reato di detenzione di droga giudicato con la prima sentenza, anche dei diversi delitti giudicati con la seconda sentenza, in quanto commessi ad oltre un anno di distanza e del tutto disomogenei; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato anche laddove individua l'elemento unificante dei vari reati nel sequestro, anche nel settembre 2020, di munizioni dello stesso calibro di quelle rinvenute oltre un anno dopo, trattandosi nel primo caso di una condotta che non è stata neppure ritenuta costituire reato, e che non dimostra l'avvenuta programmazione, sin dal settembre 2020, dei successivi delitti di detenzione di armi e munizioni e di ricettazione, non essendo logicamente ipotizzabile, come affermato dal ricorrente, che egli avesse programmato nel 2020 di acquisire illecitamente una pistola munendosi perciò delle relative cartucce, non potendo all'epoca sapere quale tipo di arma sarebbe riuscito a procurarsi, e non potendo logicamente programmare di procurarsi altre munizioni nel caso di un loro sequestro, e non essendovi elementi da cui dedurre che egli, nel settembre 2020, deteneva già la pistola rinvenuta oltre un anno dopo; ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia, con motivazione loiica e non contraddittoria, escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale, ovvero di una scelta di vita, e non vi siano elementi da cui desumere che, nell'organizzare il primo reato, di detenzione di varie quantità di stupefacenti, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la condotta successiva, consistita nel detenere e ricettare, invece, un'arma e le relative munizioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]