CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08590/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] del 1° ottobre 2021, con cui Can- giano Giuseppe era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individua- zione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni compo- nente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto in- cidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguar- dante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certifica- zione, prevista dall'art.79, c. 1, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto). Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). Quanto all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendente- mente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al be- neficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigo- rosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inuti- lità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha sottolineato la significativa differenza tra il reddito dichiarato e quello effettivo e la chiara regola in base alla quale nel calcolo del reddito lordo non vengono scomputate le ritenute fiscali. Il ricorrente si limita a reiterare la tesi della carenza motivazionale della sentenza impugnata in tema di dimostrazione dell'elemento soggettivo, senza tuttavia indicare elementi comprovanti la sua insussistenza. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così de