CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata formalmente rimessa da parte della persona offesa la querela e contestualmente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha accettato tale remissione, va dichiarata l'estinzione del reato ex art. 152 c.p., cui consegue per il disposto dell'art. 340 c.p.p., la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente