CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Menna-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.106/2020 depositata il 10/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25836/2020Numero sezionale 4730/2026Numero di raccolta generale 18786/2026Data pubblicazione 09/06/20261.Con ricorso ritualmente notificato i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], De MatthaeisAndrea e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Campobasso n.3 avvisi di accertamento con i qualiil Comune di Gildone richiedeva il pagamento dell’IMU dovuta perl’annualità 2011.La CTP di Campobasso con la sentenza n. 164/2018 depositata in data22.03.2018 accoglieva il ricorso.2. L’appello proposto dall’ente comunale veniva definito con sentenza diaccoglimento parziale sia dell’appello del comune che di quello incidentaledei contribuenti, ritenendo “congruo il valore degli immobili in oggetto cosìcome determinato dal perito specificato ovvero nella misura di € 8,49 almq”, con compensazione delle spese di lite.3. Avverso la pronuncia n. 106/2020 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] TributariaRegionale del Molise in data 13 gennaio 2020, depositata il giorno 10febbraio 2020, non notificata, il comune di Gildone proponeva ricorso percassazione, affidato a due motivi di ricorso, illustrato con memoria.4. I contribuenti hanno resistito depositando controricorso, illustrato conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’ente comunale denuncia “violazione efalsa applicazione dell’art. 36, 2° c., n. 4 del D. Lgs. n. 546/92 e dell’art.111, comma 6, della costituzione con riferimento all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., omessa e contraddittoria motivazione su un punto fondamentaledella controversia”.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 36, secondo comma n. 4,del D. Lgs. 546/92 in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.” peraver i giudici regionali ritenuto equa e legittima la valutazione di parte enon quella dell’ente territoriale.Numero registro generale 25836/2020Numero sezionale 4730/2026Numero di raccolta generale 18786/2026Data pubblicazione 09/06/20262. Con il primo motivo parte ricorrente evidenzia la contraddittorietà dellamotivazione che se da una parte ritiene correttamente motivati gli attiimpugnati, sovvertendo il decisum di primo grado, dall’altra accogliel’appello incidentale rideterminando il valore delle aree, senza chenell’impugnazione degli appellati si facesse alcun riferimento alla specificariduzione del valore delle aree.2.1 Al contrario, i controricorrenti hanno dedotto che l’ente comunale nonaveva depositato la proposta del Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] pergiustificare i valori attribuiti agli immobili, limitandosi in appello adepositare la perizia dell’ing. Corsi, quindi facendola sostanzialmentepropria.2.3 Mette conto osservare che con riferimento all’art. 59 del d.lgs. n. 446del 1997, questa Corte, con consolidato orientamento interpretativo, harimarcato che le delibere con le quali il Comune predeterminaperiodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commerciodelle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella deicosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei"redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, e costituiscono una fonte dipresunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offertidall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni dimercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medipresuntivamente esatti (Cass., Sez. 5, n. 11643/2019, Rv. 653722 - 01;Cass., Sez. 5, n. 27572/2018, Rv. 650958 - 01; Cass., 12 giugno 2018, n.15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661;Cass., Sez. 5, n. 15555/2010, Rv. 613811 - 01; Cass., Sez. 5, n.16702/2007, Rv. 599482 - 01; Cass., Sez. 5, n. 9137/2005).Si è inoltre affermato che l’indicazione espressa della delibera comunaledetermina l’inversione dell’onere probatorio, con la conseguenza che è aNumero registro generale 25836/2020Numero sezionale 4730/2026Numero di raccolta generale 18786/2026Data pubblicazione 09/06/2026carico del contribuente la prova dell’inesattezza del valore individuatodall’ente impositore. In questo senso è stato chiarito da tempo che, intema di Ici, l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera dellagiunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle areeedificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersisufficientemente motivato, in quanto richiamante un atto di contenutogenerale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile)dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementioggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valoredell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio (Cass. Sez. 6 - 5,n. 16620/2017 e da ultimo Cass. n. 4590/2025).2.4 Orbene, a fronte di questi consolidati approdi della giurisprudenza dilegittimità, deve ritenersi immeritevole di accoglimento il primo motivo diimpugnazione che denuncia la contraddittorietà in cui sarebbe caduta lapronuncia impugnata.Invero, non si apprezza alcuna contraddizione nel percorso logico chepermea la decisone dei giudici regionali, i quali hanno sì ritenutocongruamente motivato gli avvisi di accertamento con riferimento alladelibera adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la determinazione del valorecomplessivo dell’area edificabile, nella consapevolezza che tale valore èfissato sulla base di presunzioni che possono essere superate inconsiderazione di elementi di prova addotti dal contribuente idonei adimostrare anche con perizia di parte la riduzione del valore dell’areaedificabile.Né può essere ignorato che il valore medio delle aree in questione è statocomputato dal tecnico di parte, ing. Corsi, con perizia che è statarichiamata dallo stesso comune appellante, tenendo conto dellecaratteristiche effettive dell’immobile (morfologia del terreno, ubicazioneed assenza di insediamenti recenti e non).Numero registro generale 25836/2020Numero sezionale 4730/2026Numero di raccolta generale 18786/2026Data pubblicazione 09/06/20263. Analogamente va disatteso il secondo mezzo di impugnazione, con ilquale l’ente comunale prospetta che i giudici regionali non avrebberoadeguatamene motivato sulle ragioni per le quali hanno ritenuto equa lavalutazione di parte, e non quella dell’ente locale, denunciando, pertanto,il carattere apparente della motivazione.4.1 Invero, non sembra che la sentenza nell’accogliere il ricorsoincidentale abbia fornito una motivazione non in grado di attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.(Cass., 30/06/2020, n. 13248) e quindi atta ad integrare una nullitàprocessuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ. (così, tra le più recenti, Cass., 17/05/2021, n.13170; Cass., 14/11/2019, n. 29495; Cass., 24/01/2023, n. 2122).Invero, i giudici della CTR hanno spiegato che l’accoglimento dell’appelloincidentale con condivisione della valutazione degli immobili comedeterminata dal perito di parte trovava il suo fondamento nel “loro valoreastratto, dalla valutazione dell’area geografica in cui gli stessi ricadono,dal valore di mercato di essi e dalla considerazione della crisi che investe ilmercato immobiliare”.Per concludere che “risulta evidente che la valutazione di tutti questielementi contribuisca a ritenere congruo il valore degli immobili in oggettocosì come determinato dal perito specificato nella misura di € 08,49 almq”.La doglianza non si confronta con la chiara ratio decidendi della sentenza,suggerendo in contrapposizione di tener conto del valore delle areedeterminate dall’ente comunale e quindi criticando l’accertamento di fattocompiuto dai giudici regionali, che all’evidenza non può essere oggetto disindacato da parte di questa Corte.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 25836/2020Numero sezionale 4730/2026Numero di raccolta generale 18786/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite in favore di controparte che si liquidano in € 1486,00, oltre €200 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, qualeinserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comunericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]