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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00922/2022

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et31, I ORDINANZA sul ricorso 2729-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] CALABRIA; - intimata - avverso la SENTENZA n. 635/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'opposizione presenta dallo stesso avverso l'ordinanza che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 1.050,00, a titolo di sanzione amministrativa, per aver violato l'art. 1 della

I. n. 386 del 1990.Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad C. 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell'art. 339 c.p.c., l'appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 18/1/2021, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del Governo di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad C. 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell'art. 339 c.p.c., l'appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste, senza, tuttavia, considerare che, nel giudizio in questione, non trova applicazione l'art. 113, comma 2°, c.p.c..

2. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad C. 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (cfr. Cass. n. 26613 del 2018 che, sia pur con riguardo alla normativa Ric. 2021 n. 2729 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 previgente, sul punto però non mutata, ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del gravame aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto non proposto per i motivi contemplati dall'art. 339, comma 3 0, c.p.c. erroneamente ritenendo, come ha fatto la sentenza qui impugnata, che l'opposizione rientrasse tra quelle da decidersi secondo equità in quanto relativa a sanzione per l'emissione di assegno bancario senza provvista dell'importo di C. 1.047,00).

2. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile - 2, il 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
et31, I ORDINANZA sul ricorso 2729-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] CALABRIA; - intimata - avverso la SENTENZA n. 635/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'opposizione presenta dallo stesso avverso l'ordinanza che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 1.050,00, a titolo di sanzione amministrativa, per aver violato l'art. 1 della I. n. 386 del 1990.Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad C. 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell'art. 339 c.p.c., l'appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 18/1/2021, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del Governo di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad C. 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell'art. 339 c.p.c., l'appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste, senza, tuttavia, considerare che, nel giudizio in questione, non trova applicazione l'art. 113, comma 2°, c.p.c.. 2. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad C. 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (cfr. Cass. n. 26613 del 2018 che, sia pur con riguardo alla normativa Ric. 2021 n. 2729 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 previgente, sul punto però non mutata, ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del gravame aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto non proposto per i motivi contemplati dall'art. 339, comma 3 0, c.p.c. erroneamente ritenendo, come ha fatto la sentenza qui impugnata, che l'opposizione rientrasse tra quelle da decidersi secondo equità in quanto relativa a sanzione per l'emissione di assegno bancario senza provvista dell'importo di C. 1.047,00). 2. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile - 2, il 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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