CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22935/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con cui si denuncia la motivazione relativa alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma q, n. 2 cod. pen. - , è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, atteso che la Corte di merito ha disatteso in maniera congrua la prospettazione contenuta nell'atto di appello, per il tramite del riferimento alle dichiarazioni rese dai testi (ivi compresa la persona offesa nonché del richiamo alla sentenza di primo grado (nella quale si specifica che la persona offesa si è dovuta adoperare per sostituire la serratura mancante); e tale piano argomentativo non può dirsi compiutamente censurata dal ricorso che non ha addotto ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i