CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 luglio 2023
Cassazione n. 20410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20167/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata i n Roma in via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Terni in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria n. 240/2023 depositata i l 18/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]MASSAFRA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], medico nonché chirurgo plastico e ricostruttivo, propose ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Terni avverso due avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio in materia di Irpef, Irap, IVA, interessi e sanzioni per gli anni d’imposta 2013 e 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso, ritenendo che anche le prestazioni di chirurgia plastica poste in essere dal contribuente rientrassero tra le prestazioni mediche e fossero, per l’effetto, esenti dall’applicazione dell’IVA. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. di secondo grado dell’Umbria rigettò il gravame, evidenziando che anche gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva rientravano a pieno titolo nel concetto di attività sanitaria, potendo solo il medico valutare la necessità dell’intervento per la salute fisica e psichica del paziente, e che, quanto al recupero dell’importo di euro 1.000,00, la giustificazione fornita dal contribuente appariva del tutto convincente. 4. Avverso la sentenza della C.T.R. propose ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate censurando la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per aver il giudice di merito posto a suo carico l’onere di dimostrare che le prestazioni eseguite dal contribuente rientrassero nella nozione di “prestazioni mediche”. Con ordinanza n. 26903 del 2022 questa Corte accolse il ricorso dell’Agenzia ed in quella sede ribadì, essendosi al cospetto di un’agevolazione fiscale, il principio secondo cui in tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 10 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere interpretata in senso restrittivo, conformemente alla giurisprudenza unionale (Corte di giustizia, 20 novembre 2003, C- 212/01) costituendo una deroga al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso dal soggetto passivo, con la conseguenza che deve intendersi riferita solo alle “prestazioni mediche”ossia agli interventi diretti alla diagnosi, cura e guarigione delle malattie o dei problemi di salute, ovvero alla prevenzione della loro insorgenza (Sez. 5, Ordinanza n. 25440 del 12/10/2018). Il giudizio venne, quindi, riassunto dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria dell’Umbria e venne nuovamente respinto il ricorso dell’Agenzia. Il giudice del rinvio affermò che dalla documentazione prodotta dal ricorrente (tra cui le cartelle mediche) emergesse la prova della natura sanitaria delle prestazioni. Al riguardo la Corte di giustizia tributaria statuì inoltre che “L’ufficio nulla ha eccepito in merito si eccependo formalmente la inidoneità della documentazione (in tal caso indicando quella utile) sia tanto meno entrando nello specifico. In vero in comparsa si fa riferimento generico ad alcune tipologie di intervento che sarebbero “di per sé” prevalentemente estetiche. A parte l’omesso collegamento con specifiche fatture, il richiamo non è sorretto da alcuna considerazione medico legale a valenza scientifica (ad esempio con richiamo a giurisprudenza o a letteratura medica).” Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia con due motivi. Resiste con controricorso il contribuente, il quale ha altresì depositato memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve respingersi la richiesta di riunione dei ricorsi non ravvisandosi nella specie ragioni di economia processuale che la giustifichino. 2.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 53 della l. n. 546 del 1992 nonché dell’ordinanza n. 26906 del 2022 della Corte di Cassazione, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. L’agenzia ritiene che il giudice del rinvio abbia violato il principio di diritto statuito dalla prefata ordinanza avendo affermato che la Corte di Cassazione avrebbe attribuito l’onere della prova a carico dell’amministrazione. 3.Il motivo è infondato. Dalla lettura, piana, della sentenza emerge che trattasi di mero refuso essendo l’intera motivazione incentrata, nel rispetto del principio sancito da questa Corte, sulla valutazione delle prove offerte dal contribuente, soggetto sul quale espressamente si è, correttamente, ritenuto gravare l’onere della prova. 4. Con ilsecondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 394 c.p.c. perché la decisione “risulterebbe” essersi fondata “anche” sulla valorizzazione di documenti versati in atti per la prima volta nel giudizio di rinvio. Premesso che in astratto, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, in tema di istruttoria nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la produzione dinuovi documenti, non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione conrinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trovando applicazione la disciplina specifica del successivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione dinuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. n. 28976 del 2023). Nella specie, tuttavia, il motivo si palesa come inammissibile. 4.1.In disparte i profili di inammissibilità connessi alla formulazione del ricorso, non è dato sapere quali siano i documenti che il giudice ha valorizzato né tanto meno emerge dalla sentenza che trattasi di documenti nuovi per cui, in assenza della allegazione da parte dell’istante, non può che ritenersi che trattasi della documentazione già oggetto di analisi in sede di PVC e tanto, implicitamente, risulta anche dalla valorizzazione da parte del giudice di merito della non contestazione da parte della Agenzia delle entrate e della mancata effettuazione di specifici controlli da parte della stessa a seguito della produzione delle cartelle. A ciò si aggiunga che la ratio della motivazione non è fondata su un unico documento valorizzato ad abundantiam, bensì una diversa ed ampia valutazione in forza della quale si è ritenuto che il contribuente avesse nel corso del giudizio di merito fornito sufficienti elementi di prova a supporto della propria tesi della natura sanitaria delle prestazioni effettuate. 5.Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistatario, sono poste a carico del ricorrente soccombente e liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistatario, che liquida in euro 5500,00 oltre al