CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, stante la genericità dello stesso, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato, non confrontandosi con la specifica condotta integrante il reato di resistenza a pubblico ufficiale, compiutamente descritta in sentenza (pg.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della