CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 44280/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E CENA] AUREL (CUI 01G1WR6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ricorre averso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Roma nella qualità di giudice dell'esecuzione, lamentando che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (per anni 3, mesi 1 e giorni 7 di reclusione) avrebbe dovuto essere sospeso, in quanto inferiore a quattro anni di reclusione, perché il condannato era in stato libero per quei singoli reati formanti il nuovo cumulo, mentre era detenuto in forza di un pregresso provvedimento esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, infatti, aveva rigettato l'istanza e non aveva sospeso l'esecuzione della pena, in quanto il cumulo risultava superiore ad anni tre di reclusione. 2. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta, in particolare, la mancata sospensione del provvedimento di cumulo, perché anche se il condannato è detenuto per altro reato, il pubblico ministero avrebbe dovuto sospendere l'ordine di esecuzione nel caso in cui la pena inflitta per ciascun reato rientri nei limiti dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; nel caso di specie, inoltre, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 656, comma 9, lett. b) cod. proc. pen. di custodia cautelare in carcere, e tale soluzione corrisponderebbe alla lettera della norma di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e alla sua ratio, che prevale il meccanismo sospensivo rispetto al principio dell'esecuzione unitaria delle pene concorrenti. 3. Il ricorso è infondato. Benché la lettera dell'art. 656, comma 9 lett. b), cod. proc. pen. preveda che la sospensione dell'esecuzione è limitata al solo caso in cui il condannato si trovi in stato di custodia cautelare per il reato la cui pena deve essere eseguita, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la sospensione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non si applica tutte le volte in cui il condannato, raggiunto da un nuovo ordine di esecuzione, sia detenuto in relazione a precedente condanna, perché la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, come nel caso in esame, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo. (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Rv. 283688 - 01). Il giudice dell'esecuzione, per di più, ha fatto corretta applicazione del principio per cui in tema di esecuzione di pene concorrenti, la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo, determinando così la pena complessiva anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell'esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle predette misure, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta (Sez. 1, n. 24710 del 11/01/2023, Rv. 284776 - 01). Le censure con cui si denuncia la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. devono quindi ritenersi infondate. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro