CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, recante affermazione di penale responsabilità in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo in relazione alla determinazione della pena, che è stata ridotta in anni tre, mesi quattro, di reclusione ed euro 6666,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n.309/90, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], deteneva, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisa in diversi panetti, e marijuana. 2.11 ricorso poggia su tre diverse doglianze: in particolare, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto e alla mancata derubricazione nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990; vizio motivazionale della sentenza, con specifico riguardo alla riconosciuta recidiva. 3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, oltre che poggiati su mere doglianze in punto di fatto. Quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la ricostruzione dei fatti e l'accertamento della penale responsabilità. In particolare, la Corte territoriale evidenzia plurimi elementi e circostanze di fatto da cui poter desumere, in modo coerente e logico, la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente rinvenuto. Nello specifico, si fa riferimento all'ingente quantitativo di stupefacente posseduto, rinvenuto a seguito di perquisizione, idoneo al confezionamento di diverse dosi, alla diversa natura della droga rinvenuta, e, infine, alle modalità dp conservazione dello stupefacente di tipo hashish, suddiviso in diversi panetti: trattasi di elementi che i giudici territoriali hanno ritenuto, coerentemente, incompatibili con un uso strettamente personale di un soggetto, tenuto anche conto del modesto reddito dichiarato dal predetto incompatibile con un acquisto meramente personale della sostanza (cfr. p.4,5). 3.1 Quanto all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, il motivo in questione è manifestamente infondato poiché si fonda su prospettazioni ermeneutiche palesemente in contrasto con il dato normativo e con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici del gravame e del merito hanno dato infatti conto di elementi sintomatici della non lieve entità del fatto: in primo luogo, la circostanza, preponderante ed ostativa alla configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309/90, dell'entità quantitativa dello stupefacente rinvenuto ed il possesso di due sostanze stupefacenti eterogenee; in secondo luogo, la non occasionalità della condotta, in considerazione dei precedenti specifici ascritti al prevenuto; infine, le modalità della condotta (lo stupefacente rinvenuto era suddiviso in diversi panetti). Si tratta di elementi che hanno condotto la Corte territoriale, in modo lineare e logico, ad escludere l'ipotesi del piccolo spaccio, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. (cfr. p. 6). 3.2 Giova, infatti, rammentare che la Corte di legittimità ha_chiarito che è proprio la globalità della valutazione richiesta dall'art. 73 comma 5 T.U. stup. ad impedire l'elaborazione di soglie predefinite poiché la littera legis impone all'ermeneuta di considerare il peso unitamente a tutti gli altri indici sintomatici della lieve entità: tale conclusione è, inoltre, avvalorata dai recenti precedenti di legittimità, ove la Corte ha valorizzato molteplici elementi che ricostruiscono l'attività di spaccio su larga scala (Sez. 6, n.13982 del 20.02.2018, Rv. 272529). In questi termini, si è giunti a ricondurre l'ipotesi del c.d. piccolo spaccio entro i confini della lieve entità, avendo la Corte di legittimità affermato che l'individuazione del fatto lieve non possa mai risolversi nella mera indagine sul dato ponderale, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] in molteplici occasioni ha lasciato sullo sfondo il dato ponderale, valorizzando le modalità dell'azione o i mezzi impiegati da cui poter evincere la professionalità e l'ampiezza dell'attività illecita svolta. (Sez. 7, ord. n.16744 del 6.04.2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n.20234 del 4.02.2022, Rv. 283203; Sez. 4, n. 44551 del 28.10.2022, Cioffi, non mass). Si tratta di valutazioni che la Corte territoriale, nel caso de quo, fornisce, avendo riguardo non solo al dato ponderale ma anche all'eterogeneità di sostanze rinvenute e alle concrete modalità dell'azione delittuosa, elementi idonei a dimostrare la non lieve entità del fatto. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 3.2 Quanto, infine, all'ultimo profilo di doglianza„ con cui si censura genericamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata e, segnatamente, il profilo relativo al riconoscimento della recidiva, deve rilevarsi come i giudici di merito abbiano motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto della pluralità dei precedenti specifici ( artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90), dell'ingente quantitativo di stupefacente detenuto e rinvenuto e delle modalità della condotta: trattasi di elementi sintomatici che hanno indotto i giudici di merito a riconoscere, con adeguato e non illogico apparato motivazionale, la spiccata capacità a delinquere del ricorrente e la sua propensione alla commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti, espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 n