CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09805/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale dello Stato-ricorrente-contropro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimati-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagnan. 1615/2019 depositata il 12/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10750/2020Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 9805/2026Data pubblicazione 16/04/2026La contribuente soc. [OSCURATO:PERSONA] srl era accertata in data 11settembre 2014 per maggior reddito in ragione di disconoscimento diperdite sull’anno di imposta 2008.Nello specifico, il Nucleo di Polizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] procedevaad ispezione ricercando nella sede dell’impresa le giacenze di magazzino,secondo le scritture contabili e ritenendo venduta la merce ivi non rinvenutao di cui non era possibile ricostruire la destinazione tramite le scritturecontabili.Erano ridotte quindi le perdite dichiarate e recuperata a tassazione ilmaggior utile, irrogando la conseguente sanzione.L’atto era avversato da parte contribuente, trovando apprezzamentoavanti il giudice di prossimità, sull’assorbente motivo non essere statapresentata la denuncia per i fatti costituenti reato al fine di fruire delraddoppio dei termini per l’esercizio del potere impositivo.Sull’appello erariale, il collegio di secondo grado richiamava la nonnecessità della presentazione della denuncia-querela, essendo sufficiente lasussistenza di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato. Tuttavia, nelmerito, il secondo collegio riteneva possibile che, pur in presenza diconsolidato nazionale, la contribuente facesse valere pregresse perdite,relative ad anni precedenti il consolidato, al fine di compensarle con ilmaggior reddito accertato, azzerando la ripresa a tassazione. Infatti, neglianni precedenti, la società consolidata accertata aveva maturato perditeoltre dieci volte superiori al maggior reddito accertato sull’anno 2008.Avverso questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, mentre la parte contribuente è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Viene proposto unico motivo di ricorso.Numero registro generale 10750/2020Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 9805/2026Data pubblicazione 16/04/20262. Con l’unico motivo si propone censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 118,secondo comma, d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentando che siastato consentito alla consolidata di riportare nel consolidato nazionale leperdite da essa società maturate precedentemente, tanto da azzerare laripresa a tassazione. In questo senso, il Patrono erariale chiede ladiscussione in pubblica udienza, affermando l’assenza di precedenti sulpunto.2.1. L’istanza di trattazione in pubblica udienza può essere disattesa,poiché nel frattempo sono intervenuti precedenti di questa stessa sezioneche possono orientare la soluzione del caso in esame.Occorre premettere che la disposizione rilevante è l’art. 118, secondocomma, d.P.R. n. 917/1986, ove consente l’utilizzo delle perdite maturateprima della tassazione di gruppo solo in favore della società cui si riferisconoe non possono essere trasmesse al gruppo, ovvero passare dalla consolidataalla consolidante. Lo scopo (télos) della norma è chiaro: non si voglionorendere appetibili società con reiterata conduzione in perdita, da inserirenel proprio gruppo solo al fine di importarne le perdite e fruire di risparmiodi imposta, abbattendo artatamente la ricchezza generata dal gruppo inquell’anno.Doi conseguenza, prima dio entrare nel gruppo, ciascuna società dovevacompensare individualmente, per quanto le fosse possibili, le perditematurate, arrivando così al gruppo in assenza di perdite da compensare.Tuttavia, l’applicazione rigorosa di questo principio avrebbe finito perriverberarsi negativamente proprio nel primo anno in cui si fosse redatto ilconsolidato nazionale, finendo per cancellare ingiustamente tutte le perditematurate precedentemente.2.2. Sul punto è intervenuta questa Suprema Corte di legittimità, conorientamento cui preme qui dare continuità.Numero registro generale 10750/2020Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 9805/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ed infatti, in un primo tempo si è detto che in tema di consolidatonazionale, mentre non è consentito alla consolidata trasferire le perditepregresse al consolidato, ben possono essere trasferite al consolidato leperdite maturate in capo alla consolidata dopo l'esercizio del diritto diopzione per la tassazione di gruppo; queste ultime rilevanoautomaticamente per legge nella determinazione del reddito complessivoglobale del gruppo, attraverso la dichiarazione dei redditi delle consolidatedi cui all'art. 121, d.P.R. n. 917 del 1986, comunicata alla consolidante, inassenza di manifestazione di volontà, attraverso il meccanismo della sommaalgebrica, con conseguente possibilità di emenda ex art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, e di difesa in giudizio avverso la cartella dipagamento emessa nei confronti della consolidante. La rettificadell'eventuale riporto delle perdite da "consolidato" ex art. 84, d.P.R. n. 917del 1986, con riferimento alla "perdita fiscale consolidata", è, invece, nelladisponibilità esclusiva del soggetto consolidante e costituiscemanifestazione di volontà, per la cui rettifica sono necessari i requisiti dellaessenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c. (cfr. Cass. V, n.40048/2021).Successivamente il principio è stato affinato, precisando che in tema didisciplina fiscale del consolidato nazionale, le perdite pregresse possonoessere utilizzate dalla società consolidata esclusivamente per una volta, perla compensazione con il reddito imponibile, ma non in relazione alla quotadei dividendi percepiti dalla società consolidata del gruppo, in quanto in talcaso la consolidante è portata ad effettuare una rettifica di consolidamento,escludendo il 100 per cento dei dividendi dalla tassazione, in luogo dellapercentuale del 95 per cento, così da impedire la corretta tassazione delresiduo 5 per cento ed ottenere un doppio vantaggio che non è consentitoalla società consolidata, né al consolidato stesso, in forza di un più generaleprincipio antielusivo che caratterizza la disciplina del consolidato fiscale (cfr.Cass. V., n. 8251/2022).Numero registro generale 10750/2020Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 9805/2026Data pubblicazione 16/04/20263. Pertanto, occorre determinare se tale compensazione fosse la prima(ed unica) fruita, ovvero se la compensazione fosse stata reiterata. Un tantonon è desumibile dalla sentenza che afferma, errando, la compensazionedelle proprie passività se operata da chi l’ha generata. Come si è visto, taleprincipio -di esegesi letterale- non può essere seguito, giungendo adistorsioni del sistema. Pertanto, la sentenza dev’essere cassata con rinvioal giudice di merito perché svolga gli accertamenti in fatto necessari al finedi appurare se la compensazione del maggior reddito accertato sul 2008 siastata effettuata entro il prim’anno di consolidato nazionale. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI