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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21104/2023

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A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/09/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 settembre 2022 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura interdittiva prevista dall'art. 290 cod. proc. pen., ritenendolo gravemente indiziato di due reati di estorsione, una tentata e l'altra consumata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento in ragione di tre motivi: travisamento della prova e conseguente manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di tentata estorsione contestato al capo 1) della imputazione provvisoria; travisamento della prova in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di estorsione consumata contestato al capo 3); "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e in parte generici (i primi due) e con un motivo manifestamente infondato (il terzo).

4. In tema di gravità indiziaria, è opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, rilevanti nel caso in esame.

4.1. Sul punto il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli 4* elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

4.2. Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato un "travisamento della prova" (che presuppone una deduzione con un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto), ha invece offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, peraltro con argomentazioni in larga parte riproduttive di censure già adeguatamente vagliate dal Tribunale.

4.2.1. In particolare, in relazione alla valutazione delle sommarie informazioni rese dai testi Napoletano e Maffione, quanto alla estorsione tentata, l'ordinanza ha anche valorizzato gli esiti delle risultanze delle operazioni di intercettazione, esprimendo precise argomentazioni con le quali ha disatteso i motivi proposti con la richiesta di riesame (in particolare a pagg. 14-15).

La difesa per un verso si è confrontata solo in parte con dette argomentazioni e per altro verso, proponendo una lettura alternativa, si è posta in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650), circostanze non ravvisabili nel caso in esame.

4.2.2. In relazione alla estorsione consumata, l'ordinanza impugnata ha evidenziato (pagg. 15-16) la piena coerenza delle dichiarazioni rese dagli imprenditori Giusti e Russo, le seconde obliterate dalla difesa, che ha solo sostenuto che la prima delle due persone offese avrebbe coinvolto [OSCURATO:PERSONA], oltre a Zoccoli, solo in occasione delle sommarie informazioni rese a distanza di tre giorni da quelle del 27 agosto 2019, circostanza che, nella valutazione del Tribunale, non ha inficiato la credibilità del teste.

Il ricorrente, peraltro, ha solo lamentato questa presunta "discrasia" senza spiegare per quale ragione il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste anche a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe scalfito dal fatto che le stesse furono rese in un secondo momento, a integrazione delle prime.

5. In ordine alle esigenze cautelari, va in primo luogo evidenziato che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

In ogni caso la motivazione dell'ordinanza in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è incensurabile, avuto particolare riguardo al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, che - secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio - sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214).

La distanza di tempo (tre anni) fra l'ultima delle condotte contestate e l'applicazione della misura interdittiva non è tale da inficiare la valutazione dei giudici della cautela sull'attualità del pericolo di recidiva.6.

All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/09/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura interdittiva prevista dall'art. 290 cod. proc. pen., ritenendolo gravemente indiziato di due reati di estorsione, una tentata e l'altra consumata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento in ragione di tre motivi: travisamento della prova e conseguente manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di tentata estorsione contestato al capo 1) della imputazione provvisoria; travisamento della prova in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di estorsione consumata contestato al capo 3); "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e in parte generici (i primi due) e con un motivo manifestamente infondato (il terzo). 4. In tema di gravità indiziaria, è opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, rilevanti nel caso in esame. 4.1. Sul punto il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli 4* elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 4.2. Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato un "travisamento della prova" (che presuppone una deduzione con un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto), ha invece offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, peraltro con argomentazioni in larga parte riproduttive di censure già adeguatamente vagliate dal Tribunale. 4.2.1. In particolare, in relazione alla valutazione delle sommarie informazioni rese dai testi Napoletano e Maffione, quanto alla estorsione tentata, l'ordinanza ha anche valorizzato gli esiti delle risultanze delle operazioni di intercettazione, esprimendo precise argomentazioni con le quali ha disatteso i motivi proposti con la richiesta di riesame (in particolare a pagg. 14-15). La difesa per un verso si è confrontata solo in parte con dette argomentazioni e per altro verso, proponendo una lettura alternativa, si è posta in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650), circostanze non ravvisabili nel caso in esame. 4.2.2. In relazione alla estorsione consumata, l'ordinanza impugnata ha evidenziato (pagg. 15-16) la piena coerenza delle dichiarazioni rese dagli imprenditori Giusti e Russo, le seconde obliterate dalla difesa, che ha solo sostenuto che la prima delle due persone offese avrebbe coinvolto [OSCURATO:PERSONA], oltre a Zoccoli, solo in occasione delle sommarie informazioni rese a distanza di tre giorni da quelle del 27 agosto 2019, circostanza che, nella valutazione del Tribunale, non ha inficiato la credibilità del teste. Il ricorrente, peraltro, ha solo lamentato questa presunta "discrasia" senza spiegare per quale ragione il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste anche a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe scalfito dal fatto che le stesse furono rese in un secondo momento, a integrazione delle prime. 5. In ordine alle esigenze cautelari, va in primo luogo evidenziato che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). In ogni caso la motivazione dell'ordinanza in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è incensurabile, avuto particolare riguardo al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, che - secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio - sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214). La distanza di tempo (tre anni) fra l'ultima delle condotte contestate e l'applicazione della misura interdittiva non è tale da inficiare la valutazione dei giudici della cautela sull'attualità del pericolo di recidiva.6. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 21104/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris