CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 38193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen.2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge processuale, configurabile come una nullità assoluta, in ragione della "omessa/errata notifica all'imputato ed al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello", che è stato notificato a mezzo p.e.c. al difensore, in proprio e quale domiciliatario dell'imputato, erroneamente individuato in [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 5. Nel testo della p.e.c. ricevuta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, è in effetti indicato che l'atto allegato si riferisce al processo "a carico di [OSCURATO:PERSONA]"; tuttavia, il decreto di citazione a giudizio in appello, atto che questa Corte può direttamente esaminare, trattandosi di una questione di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), reca il nome corretto dell'imputato (Fabrizio), il luogo e la sua data di nascita (Genova, 24/10/1969) nonché la data in cui fu pronunciata la sentenza di primo grado (16/11/2018). Si tratta con tutta evidenza di plurimi e univoci elementi dimostrativi del fatto che nella p.e.c. di accompagnamento era stato erroneamente indicato il nome di battesimo dell'imputato, senza che ciò potesse ingenerare il benché minimo dubbio sul destinatario del decreto di citazione a giudizio. In un caso analogo a quello di cui si tratta questa Corte ha statuito che non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via p.e.c. dell'avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il cognome dell'imputato indicato in modo errato, ma chiaramente riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti (Sez. 3, n. 28834 del 08/09/2020, Lazzarini, Rv. 280090).6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos