Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21267/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione in executivis come declinati dalla giurisprudenza di legittimità - in particolare diquello in forza del quale "è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazionee, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzionel'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegnocriminoso" (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284970 - 01) - haineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod. pen., con rilievo decisivo, l'assenza, in disparte dell'omogeneità del benegiuridico e di altri elementi non pregnanti, di circostanze sintomatiche della ideazione eprogrammazione nelle linee generali, sin dalla consumazione del primo reato, quelloassociativo, anche di quelli successivi, ovvero i reati di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011.

Né la situazione muta, ammettendo, come sostenuto dalla difesa, che le ripetuteviolazioni, nel corso dell’anno 2013, delle prescrizioni imposte a [OSCURATO:PERSONA] con la misura diprevenzione della sorveglianza speciale di P.S. fossero in qualche modo strumentali rispettoalla perduranza del vincolo associativo, protrattosi dal 2003 l 2016.

Non risulta, infatti,dall’accertamento in sede cognitiva né è plausibile sul piano meramente logico che ilcondannato possa avere programmato, sin dal momento in cui aveva fatto ingresso nelsodalizio, le successive violazioni avvenute più di dieci anni dopo, nei termini richiesti dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01).

Dicontro, continua l'ordinanza impugnata, è più plausibile che tutte le violazioni, anziché aduna unitaria deliberazione criminosa protrattasi indefinitamente per più anni, sianoriconducibili ad autonome risoluzioni nell'ambito di una inclinazione alla consumazioneabituale di reati, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore, quale la continuazione.2.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione in executivis come declinati dalla giurisprudenza di legittimità - in particolare diquello in forza del quale "è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazionee, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzionel'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegnocriminoso" (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284970 - 01) - haineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod. pen., con rilievo decisivo, l'assenza, in disparte dell'omogeneità del benegiuridico e di altri elementi non pregnanti, di circostanze sintomatiche della ideazione eprogrammazione nelle linee generali, sin dalla consumazione del primo reato, quelloassociativo, anche di quelli successivi, ovvero i reati di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011. Né la situazione muta, ammettendo, come sostenuto dalla difesa, che le ripetuteviolazioni, nel corso dell’anno 2013, delle prescrizioni imposte a [OSCURATO:PERSONA] con la misura diprevenzione della sorveglianza speciale di P.S. fossero in qualche modo strumentali rispettoalla perduranza del vincolo associativo, protrattosi dal 2003 l 2016. Non risulta, infatti,dall’accertamento in sede cognitiva né è plausibile sul piano meramente logico che ilcondannato possa avere programmato, sin dal momento in cui aveva fatto ingresso nelsodalizio, le successive violazioni avvenute più di dieci anni dopo, nei termini richiesti dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01). Dicontro, continua l'ordinanza impugnata, è più plausibile che tutte le violazioni, anziché aduna unitaria deliberazione criminosa protrattasi indefinitamente per più anni, sianoriconducibili ad autonome risoluzioni nell'ambito di una inclinazione alla consumazioneabituale di reati, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore, quale la continuazione.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21267/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris