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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2021

Cassazione n. 11499/2024

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18265/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma, via Della Fonte di Fauno n. 25 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 34 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietario dell’immobile sito in Roma, in via A. Poerio 49, condotto in locazione ad uso abitativoda [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la conduttrice per sentir dichiarare la convalida di sfratto per finita locazione alla scadenza del contratto del 30 settembre 2012 o, in subordine, per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta all’obbligazione del pagamento dei canoni scaduti o per violazione del divieto del subaffitto;allegò che il contratto stipulato in data 10/9/2004 non era stato registrato per richiesta della conduttrice; che , prima della seconda scadenza e soltanto quando il locatore aveva manifestatola propria volontà di non rinnovare il contratto e di rientrare nel possesso del bene, la conduttrice aveva provveduto alla registrazione , comunicando che il contratto avrebbe avuto la durata di un ulteriore quadriennio al canone corrispondente al triplo della rendita catastale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8 del D.lgs. n. 23/2011; il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza non definitiva , riten ne che il rapporto fosse soggetto dal 17/7/2012 alla disciplina di cui al D.lgs. n. 23/11 in virtù della registrazione effettuata, in pari data , dalla conduttrice; riservò la decisione sulla domanda di risoluzione per inadempimento (in relazione al mancato pagamento del canone per le mensilità successive alla registrazione del contratto) all’esito di un accertamento tecnico e, successivamente, con sentenza definitiva, nel prendere atto che il D.lgs n. 23 del 2011 era stato dichiarato incostituzionale con la pronuncia n. 50/2014 e che le decisioni assunte con sentenza non definitiva costituivano giudicato interno tale da non consentire una nuova valutazione dei fatti, ha rigettato le domande ritenendo che fosse venuto meno tra le parti l’unico motivo residuo di contrasto afferente alla quantificazione del canone; [OSCURATO:PERSONA] propose due distinti appelli avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva del Tribunale di Roma , i giudizi non vennero riuniti e la Corte d’Appello di Roma,con una prima sentenza, non impugnata e dunque passata in giudicato, preso atto dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3 D.lgs. n. 23/2011, ritenne che il contratto originario stipulato in data 1/10/2004 dovesse essere dichiarato cessato alla scadenza del 30/9/2012 con condanna della conduttrice al rilascio del bene; con successiva sentenza, pubblicata in data 5/1/2021, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza definitiva ritenendo, quanto alle do mand e di risoluzione del contratto per inadempimento reiterate con riferimento alla morosità maturata successivamente alla registrazione del contratto e alla violazione del divieto di subaffitto, che le stesse non fossero più proponibili non potendo essere risolto un contratto già cessato e, quanto alle differenze di canone richieste all’esito della declaratoria di incostituzionalità del richiamato decreton. 23 del 2011, che pure dovessero essere respinte alla luce del tenore del novellato art. 13 l. 431/98 a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 che fa salvi , fino al 16/7/2015 , i diritti del conduttore che, nella vigenza della pregressanormativa, abbia versato a titolo di canone l’importo pari al triplo della rendita catastale; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo –erronea applicazione dei principi attinenti all’obbligo del conduttore di versare il corrispettivo fino alla consegna del bene, salvo il maggior danno; violazione e falsa applicazione dell’art. 1591 c.c. dell’art. 13 L. n. 431/98, dell’art. 3 D.lgs. 23 del 2011 e dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.- il ricorrente impugna il capo di sentenza che ha ritenuto satisfattivo il pagamento,da parte della conduttrice, del canone pari al triplo della rendita catastale fino al 16/7/2015 e non ha invece riconosciuto le differenze dovute alla permanente occupazione dell’immobile fino alla data del rilascio; inoltre il ricorrente afferma che, avendo la corte d’appello dichiarato la cessazione del contratto alla data del 30/9/2012, il contratto novato era tamquam non esset poiché, stante la finita locazione, non si era prodotta la nuova decorrenza di un ordinario contratto a diverse condizioni; dunque, una volta ritenute non più prospettabili le domande di risoluzione per inadempimento,la corte del merito avrebbe dovuto anche dichiarare l’inapplicabilità dell’art. 13 L. 431/98ed i criteri ivi previsti per il computo del canone; con il secondo motivo –domanda di pagamento della differenza tra canone/indennità versato e canone/indennità dovuto.

Mancato esame della Corte d’Appello, omessa pronuncia con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. –il ricorrente assume che, oltre ad aver errato per non aver riconosciuto dovuti i canoni per il periodo dalla data di fine locazione fino al luglio 2015, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in vizio di omessa pronuncia anche in relazione al motivo di appello con cui il locatore aveva chiesto la liquidazione dei canoni dal 16/7/2015fino alla data di effettivo rilascio; con il terzo motivo –domanda di pagamento della rivalutazione Istat dal 2005.

Mancato esame della Corte d’Appello- omessa pronuncia,violazione dell’art. 112 c.p.c con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. –il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda formulata fin dal primo grado del giudizio e ribadita in appello volta ad ottenere la rivalutazione Istat a far data dal 2005, mai corrisposta dalla conduttrice ed in relazione alla quale la medesima aveva accumulato un ingente debito; il Collegio rileva che tutti e tre i motivi sono inammissibili, in quanto deducono il vizio di omessa pronuncia omettendo –in manifesta violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. - di fornire una precisa indicazione del se e dove dell’oggetto delle stesse omissioni la corte territoriale fosse stata investita: infatti, nella farraginosa esposizione dei tre motivi non si coglie se e dove ciò su cui la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato era stato prospettato come oggetto del decidere; anche quanto si indica nella memoria (fermo restando che non avrebbe potuto rimediare all’inammissibilità), se si legge, non riesce ad individuare alcuna delle domande oggetto di lamentata omessa pronuncia.

Si dice, infatti quanto segue: In merito alle difese della controparte.

Sui dedotti motivi di inammissibilità del ricorso.

Il rilievo inerente alla mancanza di autosufficienza del ricorso è privo di pregio.

L’atto introduttivo, invero, è stato corredato non solo dei fascicoli di causa dei gradi precedenti, ma della singola e specifica documentazione di riferimento, della spiegazione di ogni passaggio e di ogni tesi, della puntuale indicazione dei capi oggetto di doglianza, testualmente riportati ed individuati rispetto al corpo della sentenza impugnata, così apparendo esaustivo e perfettamente autonomo.

Del pari priva di pregio la paventata inammissibilità ex art. 360bis 1° co. cpc,laddove quanto richiesto dalla norma si sostanzia, in realtà, in un onere argomentativo ben assolto dalla ricorrente.

E tant’è che “Ai fini della verifica della condizione di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, indicata dall’art. 360 bis n. 1 c.p.c., l’onere di individuare decisioni e argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda, senza limitarsi a dichiarare la propria posizione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sussiste solo nell’ipotesi di un orientamento di legittimità consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi di parte ricorrente” (Cassazione civile, Sez.

V, sentenza n. 19190 del 2 agosto 2017). ; è palese l’assoluta persistenza dell’omissione sopra segnalata; si rileva, altresì, e sarebbe stata ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi, che nel ricorso si omette di precisare se, in sede di precisazione delle conclusioni in appello, l’oggetto delle pretese omesse pronunce, in ipotesi prospettato in appello, era stato mantenuto, sì da determinare la persistenza dell’ipotetico dovee della corte territoriale di decidere; allesuesposte ragion i di inammissibilità di tutti i motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18265/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma, via Della Fonte di Fauno n. 25 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 34 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietario dell’immobile sito in Roma, in via A. Poerio 49, condotto in locazione ad uso abitativoda [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la conduttrice per sentir dichiarare la convalida di sfratto per finita locazione alla scadenza del contratto del 30 settembre 2012 o, in subordine, per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta all’obbligazione del pagamento dei canoni scaduti o per violazione del divieto del subaffitto;allegò che il contratto stipulato in data 10/9/2004 non era stato registrato per richiesta della conduttrice; che , prima della seconda scadenza e soltanto quando il locatore aveva manifestatola propria volontà di non rinnovare il contratto e di rientrare nel possesso del bene, la conduttrice aveva provveduto alla registrazione , comunicando che il contratto avrebbe avuto la durata di un ulteriore quadriennio al canone corrispondente al triplo della rendita catastale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8 del D.lgs. n. 23/2011; il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza non definitiva , riten ne che il rapporto fosse soggetto dal 17/7/2012 alla disciplina di cui al D.lgs. n. 23/11 in virtù della registrazione effettuata, in pari data , dalla conduttrice; riservò la decisione sulla domanda di risoluzione per inadempimento (in relazione al mancato pagamento del canone per le mensilità successive alla registrazione del contratto) all’esito di un accertamento tecnico e, successivamente, con sentenza definitiva, nel prendere atto che il D.lgs n. 23 del 2011 era stato dichiarato incostituzionale con la pronuncia n. 50/2014 e che le decisioni assunte con sentenza non definitiva costituivano giudicato interno tale da non consentire una nuova valutazione dei fatti, ha rigettato le domande ritenendo che fosse venuto meno tra le parti l’unico motivo residuo di contrasto afferente alla quantificazione del canone; [OSCURATO:PERSONA] propose due distinti appelli avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva del Tribunale di Roma , i giudizi non vennero riuniti e la Corte d’Appello di Roma,con una prima sentenza, non impugnata e dunque passata in giudicato, preso atto dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3 D.lgs. n. 23/2011, ritenne che il contratto originario stipulato in data 1/10/2004 dovesse essere dichiarato cessato alla scadenza del 30/9/2012 con condanna della conduttrice al rilascio del bene; con successiva sentenza, pubblicata in data 5/1/2021, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza definitiva ritenendo, quanto alle do mand e di risoluzione del contratto per inadempimento reiterate con riferimento alla morosità maturata successivamente alla registrazione del contratto e alla violazione del divieto di subaffitto, che le stesse non fossero più proponibili non potendo essere risolto un contratto già cessato e, quanto alle differenze di canone richieste all’esito della declaratoria di incostituzionalità del richiamato decreton. 23 del 2011, che pure dovessero essere respinte alla luce del tenore del novellato art. 13 l. 431/98 a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 che fa salvi , fino al 16/7/2015 , i diritti del conduttore che, nella vigenza della pregressanormativa, abbia versato a titolo di canone l’importo pari al triplo della rendita catastale; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo –erronea applicazione dei principi attinenti all’obbligo del conduttore di versare il corrispettivo fino alla consegna del bene, salvo il maggior danno; violazione e falsa applicazione dell’art. 1591 c.c. dell’art. 13 L. n. 431/98, dell’art. 3 D.lgs. 23 del 2011 e dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.- il ricorrente impugna il capo di sentenza che ha ritenuto satisfattivo il pagamento,da parte della conduttrice, del canone pari al triplo della rendita catastale fino al 16/7/2015 e non ha invece riconosciuto le differenze dovute alla permanente occupazione dell’immobile fino alla data del rilascio; inoltre il ricorrente afferma che, avendo la corte d’appello dichiarato la cessazione del contratto alla data del 30/9/2012, il contratto novato era tamquam non esset poiché, stante la finita locazione, non si era prodotta la nuova decorrenza di un ordinario contratto a diverse condizioni; dunque, una volta ritenute non più prospettabili le domande di risoluzione per inadempimento,la corte del merito avrebbe dovuto anche dichiarare l’inapplicabilità dell’art. 13 L. 431/98ed i criteri ivi previsti per il computo del canone; con il secondo motivo –domanda di pagamento della differenza tra canone/indennità versato e canone/indennità dovuto. Mancato esame della Corte d’Appello, omessa pronuncia con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. –il ricorrente assume che, oltre ad aver errato per non aver riconosciuto dovuti i canoni per il periodo dalla data di fine locazione fino al luglio 2015, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in vizio di omessa pronuncia anche in relazione al motivo di appello con cui il locatore aveva chiesto la liquidazione dei canoni dal 16/7/2015fino alla data di effettivo rilascio; con il terzo motivo –domanda di pagamento della rivalutazione Istat dal 2005. Mancato esame della Corte d’Appello- omessa pronuncia,violazione dell’art. 112 c.p.c con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. –il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda formulata fin dal primo grado del giudizio e ribadita in appello volta ad ottenere la rivalutazione Istat a far data dal 2005, mai corrisposta dalla conduttrice ed in relazione alla quale la medesima aveva accumulato un ingente debito; il Collegio rileva che tutti e tre i motivi sono inammissibili, in quanto deducono il vizio di omessa pronuncia omettendo –in manifesta violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. - di fornire una precisa indicazione del se e dove dell’oggetto delle stesse omissioni la corte territoriale fosse stata investita: infatti, nella farraginosa esposizione dei tre motivi non si coglie se e dove ciò su cui la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato era stato prospettato come oggetto del decidere; anche quanto si indica nella memoria (fermo restando che non avrebbe potuto rimediare all’inammissibilità), se si legge, non riesce ad individuare alcuna delle domande oggetto di lamentata omessa pronuncia. Si dice, infatti quanto segue: In merito alle difese della controparte. Sui dedotti motivi di inammissibilità del ricorso. Il rilievo inerente alla mancanza di autosufficienza del ricorso è privo di pregio. L’atto introduttivo, invero, è stato corredato non solo dei fascicoli di causa dei gradi precedenti, ma della singola e specifica documentazione di riferimento, della spiegazione di ogni passaggio e di ogni tesi, della puntuale indicazione dei capi oggetto di doglianza, testualmente riportati ed individuati rispetto al corpo della sentenza impugnata, così apparendo esaustivo e perfettamente autonomo. Del pari priva di pregio la paventata inammissibilità ex art. 360bis 1° co. cpc,laddove quanto richiesto dalla norma si sostanzia, in realtà, in un onere argomentativo ben assolto dalla ricorrente. E tant’è che “Ai fini della verifica della condizione di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, indicata dall’art. 360 bis n. 1 c.p.c., l’onere di individuare decisioni e argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda, senza limitarsi a dichiarare la propria posizione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sussiste solo nell’ipotesi di un orientamento di legittimità consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi di parte ricorrente” (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 19190 del 2 agosto 2017). ; è palese l’assoluta persistenza dell’omissione sopra segnalata; si rileva, altresì, e sarebbe stata ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi, che nel ricorso si omette di precisare se, in sede di precisazione delle conclusioni in appello, l’oggetto delle pretese omesse pronunce, in ipotesi prospettato in appello, era stato mantenuto, sì da determinare la persistenza dell’ipotetico dovee della corte territoriale di decidere; allesuesposte ragion i di inammissibilità di tutti i motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma de
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