CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2023
Cassazione n. 38672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Firenzeo, sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Tribunale della stessa città aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere disposta per il delitto di tentato omicidio, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari, anche con controllo a distanza. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui denuncia l'incongruità delle argomentazioni utilizzate al fine di sostenere la decisione in tema di adeguatezza della custodia in carcere rispetto alle esigenze in concreto ravvisabili di ridotta gravità e comunque tali da essere adeguatamente fronteggiate con la proposta misura meno afflittiva, tenuto conto della personalità dell'impupato (incensurato) e degli sviluppi del processo (risarcimento del danno e revoca della costituzione di parte civile). 3. Con successive memorie trasmesse in data 20 giugno e 2 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Al riguardo fa presente che il Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze, con ordinanza del 12 maggio 2023, ha disposto la sostituzione della misura, cautelare per come richiesto, e che, pertanto, non ha più interesse a coltivare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, attesa la rinuncia operata personalmente con atto scritto dall'interessato. 2. Al riguardo occorre rilevare che, a seguito della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, è venuto meno l'interesse al ricorso, avendo la parte già conseguito il risultato che intendeva ottenere da questa Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01). 3. Sulla scorta di quanto espresso in premessa il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza ulteriori statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in Roma il 19 lu