CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 36784/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 27/2/2024 la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa il 24/10/2023 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole di numerose violazioni edilizie e paesaggistiche, e condannato alla pena di otto mesi di arresto e 20mila euro di ammenda. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il mancato riconoscimento - pur ricorrendone i presupposti - della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, con relativo vizio di motivazione. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la Corte di appello, pronunciandosi proprio su questi due profili (esclusivo fondamento del gravame), ha reso una motivazione del tutto adeguata, fondata su elementi concreti e non manifestamente illogica, dunque non censurabile. In particolare, quanto alla causa di esclusione della punibilità, la sentenza ha evidenziato - come già il primo Giudice - che l'abuso edilizio in esame era di particolare consistenza (7 roulotte destinate a civile abitazione, con numerose opere a corredo), oltre che realizzato in area agricola, sottoposta a vincolo paesaggistico e a rischio sismico; il motivo di appello sul punto, peraltro, non si era confrontato affatto con questi elementi, affidandosi a considerazioni del tutto teoriche. In ordine, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha evidenziato, per un verso, che l'imputato non era affatto incensurato (come invece riportato nel gravame), avendo un precedente specifico, e, per altro verso, che le condotte riscontrate non si apprezzavano in termini di scarsa offensività, anche alla luce delle numerose disposizioni di legge violate. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende