Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34954/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 6 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 517 (capo a), 474 (capo b) e 648 cod. pen. (capo c).

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 143 cod. pen e 178, 415-bis e 550 cod. proc. pen. è manifestamente infondato, poiché in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992-01; Sez. 3, n. 9354 del 15701/2021, P., Rv. 281479-01) e nel caso in esame la Corte d'appello ha compiutamente indicato gli elementi alla stregua dei quali è possibile desumere la piena conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato: infatti, «il teste Massaro ha precisato, in dibattimento, che l'imputato era in grado di conoscere e parlare lingua italiana»; «l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni alla p.g.» in lingua italiana; «l'odierno appellante era titolare di carta d'identità italiana (...) provvedimento amministrativo il cui rilascio richiede la conoscenza della lingua italiana» (pag. 1); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen; 517, 474 e 648, comma 4, cod. pen., anche sotto il profilo del travisamento, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello congruamente motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. indicando «le modalità di acquisto dei prodotti (la merce, infatti, veniva acquistata all'interno di un magazzino senza alcun rilascio di idonea documentazione che attestasse la conformità degli oggetti alle prescrizioni di legge in materia), nonché le caratteristiche degli stessi (i beni, come asserito dal teste [OSCURATO:PERSONA], si presentavano visibilmente contraffatti)» quali elementi idonei a ritenere la piena consapevolezza della provenienza illecita della merce da parte dell'imputato, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265).

Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito.

Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 648, comma 4, e 712 cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ossequio ai consolidati orientamenti di legittimità, secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. - acquisto di cose di sospetta provenienza - consiste nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nel secondo caso ricorre da parte dell'agente una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201542; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515-01; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237-01), ha correttamente qualificato il fatto come ricettazione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso non involge la denunciata violazione di legge in relazione agli artt. 592 e 605 cod. proc. pen., trattandosi di mero errore materiale di cui va disposta la correzione del dispositivo della sentenza di appello nella parte in cui rettifica la misura della pena indicandola in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, in luogo di mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa come quantificata nella sentenza di primo grado - sia nel calcolo contenuto in motivazione che nel dispositivo - oggetto di conferma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Dispone correggersi il dispositivo della sentenza d'appello nella parte in cui rettifica la misura della pena indicandola in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa in luogo di mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa, come quantificata nella sentenza di primo grado oggetto di conferma.

Così deciso, il 6 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 6 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 517 (capo a), 474 (capo b) e 648 cod. pen. (capo c). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 143 cod. pen e 178, 415-bis e 550 cod. proc. pen. è manifestamente infondato, poiché in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992-01; Sez. 3, n. 9354 del 15701/2021, P., Rv. 281479-01) e nel caso in esame la Corte d'appello ha compiutamente indicato gli elementi alla stregua dei quali è possibile desumere la piena conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato: infatti, «il teste Massaro ha precisato, in dibattimento, che l'imputato era in grado di conoscere e parlare lingua italiana»; «l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni alla p.g.» in lingua italiana; «l'odierno appellante era titolare di carta d'identità italiana (...) provvedimento amministrativo il cui rilascio richiede la conoscenza della lingua italiana» (pag. 1); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen; 517, 474 e 648, comma 4, cod. pen., anche sotto il profilo del travisamento, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello congruamente motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. indicando «le modalità di acquisto dei prodotti (la merce, infatti, veniva acquistata all'interno di un magazzino senza alcun rilascio di idonea documentazione che attestasse la conformità degli oggetti alle prescrizioni di legge in materia), nonché le caratteristiche degli stessi (i beni, come asserito dal teste [OSCURATO:PERSONA], si presentavano visibilmente contraffatti)» quali elementi idonei a ritenere la piena consapevolezza della provenienza illecita della merce da parte dell'imputato, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 648, comma 4, e 712 cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ossequio ai consolidati orientamenti di legittimità, secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. - acquisto di cose di sospetta provenienza - consiste nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nel secondo caso ricorre da parte dell'agente una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201542; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515-01; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237-01), ha correttamente qualificato il fatto come ricettazione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso non involge la denunciata violazione di legge in relazione agli artt. 592 e 605 cod. proc. pen., trattandosi di mero errore materiale di cui va disposta la correzione del dispositivo della sentenza di appello nella parte in cui rettifica la misura della pena indicandola in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, in luogo di mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa come quantificata nella sentenza di primo grado - sia nel calcolo contenuto in motivazione che nel dispositivo - oggetto di conferma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Dispone correggersi il dispositivo della sentenza d'appello nella parte in cui rettifica la misura della pena indicandola in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa in luogo di mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa, come quantificata nella sentenza di primo grado oggetto di conferma. Così deciso, il 6 giugno 2023
Sentenza Cassazione n. 34954/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris