CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 01262/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli preso atto della rinuncia ai motivi sulla respi: • sabilità applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. p,cc. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che ch!iiuceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferi rla della responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile li icorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che dedu :a motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al con ;e.nso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia de giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata v utazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attirenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previs .a dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 6 :6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali no i:hé al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si del rmina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell( spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024 L'estensor