CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37688/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che ne ha confermato la condanna per il delitto lesioni personali; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione della legge penale sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione: - è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente (ipotesi ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente: Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 — 01), in quanto il Giudice di appello ha ampiamente dato conto delle risultanze probatorie ed esplicitato le ragioni per cui, sulla base di esse, ha ritenuto infondato il gravame (cfr. pp. 2 ss. della sentenza impugnata); - e nel resto ha irritualmente prospettato il vizio di motivazione, anche nella parte in cui ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (norma processuale non stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 — 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 — 01), dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), il che rende superflua ogni altra considerazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, difetta della necessaria specificità in quanto il Tribunale — dopo aver ricostruito l'accaduto — ha espressamente affermato di ritenere congrua e proporzionata alla gravità del fatto (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020 — dep. 2021, P., Rv. 280639 - 01) la pena irrogata dal primo Giudice, dando conto puntualmente della condotta del ricorrente nei confronti della persona offesa (a dispetto dell'agire di quest'ultima che lo aveva invitato a pazientare per un minimo intervallo di tempo, perché potesse liberare la carreggiata: cfr. p. 2 della sentenza impugnata); ragion per cui il diniego delle attenuanti generiche deve ritenersi fondato non soltanto sul rilevato difetto di una condotta collaborativa da parte dell'imputato, ma giustificato per il tramite della complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 — dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 — 01), la cui ratio decídendí il ricorso non censura compiutamente non avendo in alcun modo addotto gli elementi, meritevoli di favorevole apprezzamento e non vagliati dal Giudice di appello, che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento in parte qua del gravame;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa/dpIle am