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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 40069/2025

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iato la seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa all’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] n. 13916 / 25 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale del dispositivo, sostituendo al cognome errato “Clamaparu”, quello esatto “[OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’odierna procedura camerale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su richiesta avanzata in data 1° agosto 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza,con la quale è stato evidenziato l ’ errore materiale nell’intestazione dell ’ordinanza emessa in data 2 maggio 2023 dalla [OSCURATO:PERSONA] Sezione della Corte di Cassazione relativa al procedimento R.G.N. 40714/2024a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] di dover dare continuità al principio secondo cui è legittima l’ordinanza di correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.,mediante la quale il giudice di legittimità provvedead emendare una sentenza o un’ordinanza affetta da errore materiale, quando questa integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento.

3. Nel caso in esame, l’intestazione della sentenza suindicata contiene , per mero refuso,un’erronea indicazione del cognome dell’imputato e, di conseguenza, occorre procedere alla correzione di questo errore, sostituendo il cognome «Clamaparu » con quello corretto di «[OSCURATO:PERSONA]».

4. È dunquepossibile rettificare il refuso.

P.Q.M Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 13916del 7 marzo 2025 nel senso che laddove si dice « Clamaparu », debba intendersi «[OSCURATO:PERSONA]».

Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Così deciso il 28 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa all’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] n. 13916 / 25 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale del dispositivo, sostituendo al cognome errato “Clamaparu”, quello esatto “[OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’odierna procedura camerale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su richiesta avanzata in data 1° agosto 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza,con la quale è stato evidenziato l ’ errore materiale nell’intestazione dell ’ordinanza emessa in data 2 maggio 2023 dalla [OSCURATO:PERSONA] Sezione della Corte di Cassazione relativa al procedimento R.G.N. 40714/2024a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] di dover dare continuità al principio secondo cui è legittima l’ordinanza di correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.,mediante la quale il giudice di legittimità provvedead emendare una sentenza o un’ordinanza affetta da errore materiale, quando questa integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento. 3. Nel caso in esame, l’intestazione della sentenza suindicata contiene , per mero refuso,un’erronea indicazione del cognome dell’imputato e, di conseguenza, occorre procedere alla correzione di questo errore, sostituendo il cognome «Clamaparu » con quello corretto di «[OSCURATO:PERSONA]». 4. È dunquepossibile rettificare il refuso. P.Q.M Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 13916del 7 marzo 2025 nel senso che laddove si dice « Clamaparu », debba intendersi «[OSCURATO:PERSONA]». Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso il 28 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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