CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 26141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22638/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate Riscossionein persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex leg e in [OSCURATO:PERSONA] d ei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in persona del Curatore p.t. , elettivamente domiciliat a in Rom a [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Roberto; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5588/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza n. 5588/2019 con la quale la Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto contro quest’ultima. 2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 13685/2012, su domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), aveva dichiarato inefficace nei confronti di parte attorea l’atto di compravendita, intercorso in data 1° agosto 2008 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. ed avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un opificio industriale sito in Marcianise per il prezzo di euro 1.320.000,00 (di cui euro 180 mila versati con assegni circolari, euro 820. 222, pagati con accollo di un mutuo ed il residuo da corrispondersi successivamente). 3. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli avevano proposto impugnazione entrambe le società interessate dalla conclusione della compravendita. Precisamente, aveva proposto appello principale la società Stia, mentre la società acquirente MMCR aveva proposto appello incidentale.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza sopra indicata, ha rigettato l’appello della Stia, mentre ha dichiarato inammissibile l’appello della MMCR. 4.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la MMCR. Hanno resistito con distinti controricorsi: sia la [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione che l’Agenzia delle Entrate Riscossione (c.d. [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che con sentenza n. 39/2020 il Tribunale di Napoli ha per l’appunto dichiarato il fallimento della società Stia ed ha chiesto che in via preliminare sia affermata la sua esclusiva legittimazione attiva e sia disposto che ad essa siano esclusivamente riferibili gli effetti della sentenza di accoglimento della domanda di revocazione. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. I Difensori della società ricorrente e della resistente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella impugnata sentenza la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello della MMCR perché proposto oltre il termine di sei mesi (ex art. 327 c.p.c.) dalla pubblicazione della sentenza impugnata, senza che l’interesse all’impugnazione sia derivato dall’impugnazione principale della società [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, perché sia ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva, anche quando proposta contro la parte investita dell’impugnazione principale, occorre che l’impugnazione principale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dall’impugnante incidentale, tale da potersi riverberare a suo danno. Nel caso di specie, invece, dall’accoglimento dell’appello principale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe tratto esclusivamente vantaggio, per il venir meno della dichiarazione d’inefficacia del suo acquisto . 2. La società MMCR ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c. nella interpretazione che a detta norma è stata data dalla corte territoriale. Sostiene che nel caso di specie la sua posizione era indissolubilmente legata a quella della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ragion per cui ricorre un caso di soccombenza parallela e la sua impugnazione avrebbe dovuto essere considerata una impugnazione incidentale tardiva adesiva e, in quanto tale, ammissibile secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (e, in particolare, secondo Cass. n. 21304 del 2016, n. 24627 del 2007 e n. 6544 del 2002). Aggiunge che, ove mai l’appello della [OSCURATO:PERSONA] fosse stato accolto, gli effetti della sentenza si sarebbero dispiegati anche sulla società MMCR, ragion per cui essa aveva ritenuto doveroso proporre appello incidentale tardivo adesivo. 3. Il ricorso è inammissibile sotto più profili. 3.1. In primo luogo, il ricorso non rispetta il requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., come richiesto dalla giurisprudenzadi questa Corte. Invero, la società ricorrente – dopo aver riportato in maniera dettagliata esclusivamente le difese da essa svolte in primo grado e dopo aver riportato il dispositivo della sentenza del giudice di prime cure (pp. 1-6) – riproduce per 7 pa gine la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale (pp. 6-13) per poi riassumere in 5 righe (a p. 13) lo svolgimento e l’esito del giudizio di appello.Occorre qui ribadire che: Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., è inammissibile ove dalla sua lettura non sia possibile desumere una sufficiente conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, come nell'ipotesi in cui non vengano adeguatamente riportate né la "ratio decidendi" della pronuncia del giudice, né le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le rispettive posizioni delle parti nel giudizio di merito. (Sez. L, Sentenza n. 2831 del 05/02/2009, Rv. 606521 -01) . 3.2. Inoltre, il motivo, nel quale si articola il ricorso, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la corte territoriale nella impugnata sentenza si è pronunciata nel merito dei motivi dedotti dalla società, appellante in via principale, mentre la società ricorrente, che qualifica il proprio atto di impugnazione come appello incidentale tardivo adesivo, si è limitata a censurare la statuizione di inammissibilità del proprio appello senza impugnare le statuizioni del merito. Sono dunque passati in giudicato i capi della sentenza impugnata relativi ai presupposti dell’azione revocatoria ed alla conseguente declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo. In difetto di impugnazione autonoma, gli e ffetti della sentenza di rigetto dell’appello principale non possono che ripercuotersi direttamente nella sfera giuridica dell’appellante in via incidentale adesiva. In altri termini, non può addivenirsi alla cassazione della sentenza di appello per il solo fatto della erronea valutazione dell'inammissibilità di una impugnazione che è stata comunque esaminata e rigettata nel merito, perché ciò condurrebbe - illogicamente - ad un rinvio della causa al giudice di merito affinché questi valuti la fondatezza dell'impugnazione che ha già valutato, ciò - peraltro - in palese contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e col principio di economia dell'attività processuale. Nel caso di specie, la Cor te territoriale, quand’anche avesse ritenuto tempestivo l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo avrebbe comunque rigettato, stante la sua natura meramente adesiva, e ciò per le medesime ragioni con cui ha rigettato l’appello principale della società Stia, ragioni che l’odierna ricorrente non ha contestato. 3.3. Va infine messo in evidenza un ulteriore profilo di inammissibilità. E’ nota la differenza tra impugnazione incidentale in senso strettoed impugnazione incidentale di tipo adesivo: la prima è qu ella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. Civ.; mentre l'impugnazione incidentale di tipo adesivo è quella diretta a d ottenere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale. Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. (Sez. 2- , Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021, Rv. 663463 -01) . Nel solco tracciato dal suddetto orientamento giurisprudenziale, occorre considerare che l’art. 334 c.p.c. – in base al quale è consentito alla parte , contro cui è stata proposta impugnazione , (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. in cause inscindibili) di esperire impugnazione incidentale tardiva – ha l’obiettivo di rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la stessa venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti del decorso del termine o dell’acquiescenza. La norma, dunque, legittima la parte (non a proporre in via adesiva le stesse ragioni di impugnazione già prospettate con l’impugnazione principale, come per l’appunto si è verificato nel caso di specie, ma) a svolgere motivi ulteriori (rispetto allo stesso capo di sentenza gravato dall’impugnante principale, ovvero rispetto ad altri capi non gravati dall’impugnante principale), ancorché riguardanti la posizione comune. Ciò significa che la parte di una causa inscindibile, che sia stata evocata in giudizio e che ripropone i motivi di impugnazione posti a base dell’impugnazione principale, non svolge in senso stretto impugnazione incidentale, ma si limita a svolgere attività difensiva all’interno della impugnazione principale. In definitiva, una impugnazione incidentale di natura adesiva, anche da parte di chi si trovi in una situazione riconducibile all’art.331 c.p.c., è ammissibile soltanto se tempestiva, cioè se proposta nel rispetto del termine perentorio previsto per l’impugnazione principale. Tale regola opera anchenel giudizio introdotto con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nel quale sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore (Cass. n. 23068 del 2011). 4. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da entrambe le parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in euro 7600 per compensi, e, quanto alla Agenzia delle Entrate, in euro 5800 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera