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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11027/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, lamentando, con un unico motivo, violazione della legge processuale, in particolare difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza impugnata, dal momento che il fatto, per il quale è stato condannato, è avvenuto in un luogo diverso rispetto a quello indicato nel capo di imputazione.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.11 motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto prospetta enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso /"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U., n. 36551 del 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051). 3.Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.

I giudici della Corte territoriale, infatti, alla penultima pagina hanno escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata, dando correttamente conto dei dati processuali dai quali risulta che sul fatto le parti avessero avuto l'opportunità di dare vita al contraddittorio (cfr. Sez. 4, n.32899 del 08/01/2021, P.G. in proc.

Castaldo, Rv. 281997-09: «In tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo»).

In particolare è stato evidenziato come il ricorrente avesse avuto modo di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli sia attraverso gli atti di indagine a suo carico che dall'istruttoria dibattimentale compiuta e, quindi, come sia stato nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, lamentando, con un unico motivo, violazione della legge processuale, in particolare difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza impugnata, dal momento che il fatto, per il quale è stato condannato, è avvenuto in un luogo diverso rispetto a quello indicato nel capo di imputazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.11 motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto prospetta enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso /"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U., n. 36551 del 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051). 3.Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. I giudici della Corte territoriale, infatti, alla penultima pagina hanno escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata, dando correttamente conto dei dati processuali dai quali risulta che sul fatto le parti avessero avuto l'opportunità di dare vita al contraddittorio (cfr. Sez. 4, n.32899 del 08/01/2021, P.G. in proc. Castaldo, Rv. 281997-09: «In tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo»). In particolare è stato evidenziato come il ricorrente avesse avuto modo di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli sia attraverso gli atti di indagine a suo carico che dall'istruttoria dibattimentale compiuta e, quindi, come sia stato nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme