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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 1967

Cassazione n. 02686/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 04/03/2021, la Corte d'appello di Trento - pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio conseguente all'annullamento, con la sentenza n. 25304 del 21/04/2021 di questa Corte, della sentenza del 06/07/2020 della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano - in parziale riforma della sentenza del 18/06/2019 del G.u.p. del Tribunale di Bolzano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato continuato con riguardo ai fatti, di cui al capo 1) dell'imputazione, relativi agli anni 2008 e 2009, per essere tale reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre confermava la condanna del Ptider per detto reato con riguardo ai fatti, di cui allo stesso capo 1) dell'imputazione, relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, rideterminando, conseguentemente, la pena. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato, in particolare, di essersi reiteratamente appropriato, nella propria qualità di capogruppo del Gruppo consiliare unipersonale del Consiglio della Provincia autonoma di [OSCURATO:PERSONA] fui- Siidtirol, successivamente rinominato Union fur Sucltirol - [OSCURATO:PERSONA], di contributi per l'espletamento dei compiti istituzionali dello stesso Gruppo, a questo erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano, destinandoli a finalità personali o, comunque, estranee a quelle previste dalla normativa di riferimento.

2. La menzionata sentenza rescindente di questa Corte, nell'accogliere il terzo e il quarto motivo di ricorso dell'imputato, aveva ritenuto che la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, non dando risposta alle articolate deduzioni difensive: «a) [avesse] omesso di valutare la documentazione relativa alla dedotta causa del trasferimento dei circa 66.000,00 euro dal conto corrente del Gruppo al conto corrente personale - legata, secondo la prospettazione difensiva, all'anticipazione di somme a copertura delle spese del Gruppo stesso - limitandosi a rilevare acriticamente il trasferimento dall'uno all'altro conto; b) non [avesse] svolto alcuna motivazione in risposta alle deduzioni mosse dalla difesa in relazione alla distrazione/appropriazione delle restanti somme (circa 53.000,00 euro), tema pure investito dai motivi d'appello ed oggetto della documentazione prodotta in allegato; c) soprattutto non [avesse] indicato gli elementi probatori e/o indizianti della c.d. interversione del possesso, oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante».

A fronte di tali lacune, la sentenza rescindente aveva affermato che la sentenza impugnata doveva essere annullata «per mancanza di motivazione sugli elementi dedotti dalla difesa con l'atto di gravame» e aveva precisato che, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Trento avrebbe dovuto: «innanzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento vigente all'epoca delle contestate distrazioni, con particolare riguardo all'esistenza in capo al Consigliere di un obbligo formale di "rendere conto" dell'impiego della risorsa vincolata e/o di conservare le spese giustificative; [..] quindi verificare le allegazioni e le produzioni documentali di [OSCURATO:PERSONA] relative alla spendita dei fondi erogatigli per il funzionamento e le attività del Gruppo consiliare di appartenenza e, quindi, valutare se - alla luce del proprio prudente apprezzamento, da esplicitare in una congrua motivazione - sussist[essero] le prove o quantomeno "elementi altamente significativi" della distrazione della pecunia pubblica dalle finalità istituzionali».3.

La Corte d'appello di Trento, in sede di rinvio, dopo avere riportato le disposizioni degli artt. 3, commi 1 e 5, 5, 6, 8 e 9 del "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione», approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano del 16 gennaio 1996, e successive modificazioni, ha rilevato che da tali disposizioni si ricavava che: l'utilizzo dei fondi del contributo provinciale doveva essere finalizzato all'espletamento dei compiti istituzionali del Gruppo; la spesa degli stessi fondi era quindi ammissibile solo nell'ambito di tale finalità istituzionale; il capogruppo del Gruppo consiliare, in quanto titolare del potere di gestione dei fondi tenuto al relativo rendiconto, doveva verificare la finalità della spesa rispetto all'espletamento dei compiti istituzionali del Gruppo; le risorse non utilizzate devono essere ritrasferite al Consiglio provinciale.

Ciò posto, la Corte d'appello di Trento, dopo avere richiamato alcuni principi di diritto in tema di peculato, reputava che, in base agli stessi - in particolare a quello, da essa tratto da Sez.

U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190- 01, secondo cui «[a] nulla rileva [...] che l'agente pubblico, appropriandosi delle somme gestite per ragione del suo ufficio o servizio, abbia preteso (come sostenuto nel caso di specie) di esercitare un proprio supposto diritto ricorrendo a una sorta di "autoliquidazione" del proprio credito» (così la Corte d'appello di Trento) -, a nulla valesse la tesi difensiva secondo cui il conto corrente del Gruppo consiliare Union fiir Siidtirol era sempre privo di fondi, sicché, per il finanziamento dello stesso Gruppo, il Kider aveva previsto, sin dal 2008, che, in caso di mancanza di fondi, le somme relative alle spese e agli esborsi per il funzionamento del Gruppo fossero anticipate con mezzi propri del capogruppo o dei dipendenti o con contributi destinati al partito, salvo il rimborso nel momento in cui vi fosse stata disponibilità sul conto corrente del Gruppo.

Rigettata tale tesi difensiva, la Corte d'appello di Trento riteneva che le spese contestate «nulla [avessero] a che vedere con l'attività del gruppo consiliare» e che per esse mancasse «qualsivoglia giustificazione [rispetto] all'attività» di tale Gruppo, rilevando come la necessaria giustificazione «avrebbe dovuto aver ad oggetto ogni singola spesa, e - soprattutto - la relativa pertinenza delle stesse all'espletamento dei compiti istituzionali del "gruppo"», il che, nella specie, difettava, in quanto «[l]a documentazione prodotta, attesa la relativa indeterminatezza e la evidente incompletezza, si rivela priva di elementi suscettibili di rendere possibile la verifica circa la inerenza al fine istituzionale».

La Corte d'appello di Trento riteneva pertanto provata la responsabilità del Póder con riguardo all'appropriazione delle specifiche somme in contestazione da lui prelevate dal conto corrente del gruppo o versate sul proprio conto corrente o sul conto corrente del partito di appartenenza.2.

Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Trento, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'art. 314 cod. pen. e con riguardo agli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., lamentando che la Corte d'appello di Trento avrebbe disatteso le indicazioni della sentenza rescindente.

Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Trento, quanto all'analisi del quadro normativo vigente all'epoca dei fatti e, in particolare, all'esistenza, sulla base di tale quadro normativo, di un obbligo di rendiconto e di conservazione delle pezze giustificative delle spese, si sarebbe concentrata esclusivamente sul menzionato regolamento del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, trascurando che, come era stato dedotto dalla propria difesa, i suddetti obblighi erano stati compiutamente disciplinati dal regolamento interno del Gruppo consiliare - adottato ai sensi dell'art. 3 del regolamento consiliare e al quale la sentenza impugnata non faceva alcun cenno - il quale prevedeva: a) nonostante il regolamento consiliare non lo imponesse, la conservazione delle pezze giustificative delle spese sino all'approvazione annuale del conto consuntivo del Consiglio provinciale nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, così da permettere anche all'Ufficio di ragioneria del Consiglio il controllo della correttezza e dell'inerenza dei singoli pagamenti rispetto ai contenuti della depositata rendicontazione; b) in caso di indisponibilità di somme sul conto corrente del Gruppo, che queste venissero anticipate con mezzi propri del capogruppo o dei dipendenti ovvero con contributi destinati al partito (il quale, in due riunioni nel 2009, aveva previamente autorizzato i finanziamenti al Gruppo consiliare), salvo il rimborso nel momento in cui vi fossero state somme disponibili sul conto corrente del Gruppo.

Pertanto, la disciplina di riferimento, ritraibile dal regolamento consiliare e da quello interno del Gruppo, prevedeva: a) la possibilità di anticipare le somme necessarie per fare fronte alle attività istituzionali del Gruppo e di ottenerne successivamente lecitamente il rimborso; b) l'obbligo di destinare le somme ricevute, sia come contributo mensile sia come anticipazioni, a finalità esclusivamente istituzionali; c) l'obbligo di rendicontare annualmente le spese sostenute secondo i modelli di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento consiliare (ciò che il Piider aveva sempre fatto); d) l'obbligo di conservare le pezze giustificative solo fino all'approvazione annuale del conto consuntivo del Consiglio provinciale.

La Corte d'appello di Trento avrebbe ignorato molti di tali aspetti, con il conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata.In secondo luogo, ad avviso del ricorrente, la ricostruzione solo parziale del quadro normativo si sarebbe tradotta in un'inadeguata valutazione, da parte della Corte d'appello di Trento, delle proprie produzioni documentali, la quale era stata richiesta dalla sentenza rescindente.

Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Trento, nel considerare «erogazione liberale non rimborsabile» qualsiasi versamento sul conto corrente del Gruppo, ha finito con negare la possibilità, che era invece normativamente prevista, dell'anticipazione delle somme necessarie a fare fronte alle attività istituzionali del Gruppo, ciò che ha condotto la stessa Corte d'appello a non considerare affatto i flussi in entrata del Gruppo e, quindi, a non vagliare adeguatamente la tesi difensiva che i versamenti effettuati dal P•tider sul proprio conto corrente o sul conto corrente del partito non rispondevano a un intento appropriativo ma costituivano i rimborsi di quanto anticipato per le attività del Gruppo, come era espressamente previsto dal Regolamento interno dello stesso.

Sotto un secondo profilo, relativo alle somme che non sarebbero state giustificate con apposite pezze, il ricorrente lamenta il carattere meramente assertivo della motivazione della sentenza impugnata, che: a) avrebbe omesso di confrontarsi con la documentazione agli atti, dalla quale risultava che le dichiarazioni previste dal Regolamento consiliare erano sempre state correttamente compilate, firmate e depositate dal Ptider e che le voci riportate nel modello "B", previsto dall'art. 6 del Regolamento consiliare, erano esattamente quelle elencate in tale articolo e, quindi, per espressa previsione normativa, inerenti alle attività istituzionali del Gruppo; b) non ha considerato che non era previsto alcun obbligo di conservazione della documentazione per spese già puntualmente rendicontate nell'anno di competenza.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, dello stesso codice, lamentando che la Corte d'appello di Trento avrebbe omesso di argomentare sui precisi punti indicati nella sentenza di annullamento con rinvio relativi sia alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento sia all'esame delle produzioni documentali difensive.

Il ricorrente ribadisce anzitutto come la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare solo una parte della normativa di riferimento e a statuire in modo meramente assertivo l'irrilevanza delle produzioni difensive, senza confrontarsi né con la disciplina dettata dal regolamento interno del Gruppo né con la documentazione prodotta dalla difesa relativa all'adempimento degli obblighi di rendicontazione, così pervenendo a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato «sugli stessi elementi già censurati in sede di legittimità».Il ricorrente rappresenta in secondo luogo come la Corte d'appello di Trento avrebbe disatteso anche le indicazioni della sentenza rescindente in punto di prova del delitto di peculato nel caso di destinazione dei fondi pubblici attribuiti ai gruppi consiliari a finalità estranee ai fini istituzionali, in particolare, di interversione del possesso, prova che, come chiarito dalla stessa sentenza rescindente, non potrebbe discendere dalla mera mancanza di coeva giustificazione delle spese sostenute, dovendo, comunque, essere provata la non pertinenza della spesa alle finalità istituzionali, ferma restando la possibilità, a tal fine, di fare riferimento a «elementi altamente significativi».

Secondo il ricorrente, le argomentazioni della Corte d'appello di Trento, negando la possibilità che le somme per fare fronte alle attività istituzionali del Gruppo venissero anticipate dal capogruppo o dal partito e fossero poi rimborsate agli stessi, disattenderebbero le indicazioni della sentenza rescindente circa la necessità di considerare, ai fini della valutazione della sussistenza della distrazione, la normativa applicabile al caso di specie.

La stessa cosa si sarebbe verificata «per quanto concerne l'atteggiarsi in concreto dell'obbligo di rendicontazione e di tenuta delle pezze giustificative», atteso che la Corte d'appello di Trento avrebbe privato di ogni valenza la produzione, da parte della difesa, della documentazione giustificativa delle spese sostenute nell'interesse del Gruppo redatta dal Ptider (la cui genuinità non era mai stata posta in discussione), ritenendola tesa a celare il reato commesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi - i quali, per lo loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati, atteso che non si può ritenere che la sentenza impugnata abbia giustificato il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato per il delitto di peculato a lui attribuito secondo lo schema enunciato dalla sentenza di annullamento con rinvio del 21/04/2021 della Sesta sezione di questa Corte, non avendo, in particolare, compiutamente svolto le verifiche e l'esame delle istanze difensive - già omessi della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano - che erano stati a essa demandati dalla predetta sentenza di annullamento con rinvio.

2. Come si è esposto nella parte in fatto, la sentenza rescindente della Sesta sezione di questa Corte, nell'accogliere il terzo e il quarto motivo di ricorso dell'imputato, aveva ritenuto che la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, non dando risposta alle articolate deduzioni difensive: «a) [avesse] omesso di valutare la documentazione relativa alla dedotta causa del trasferimento dei circa 66.000,00 euro dal conto corrente del Gruppo al conto corrente personale - legata, secondo la prospettazione difensiva, all'anticipazione di somme a copertura delle spese del Gruppo stesso - limitandosi a rilevare acriticamente il trasferimento dall'uno all'altro conto; b) non [avesse] svolto alcuna motivazione in risposta alle deduzioni mosse dalla difesa in relazione alla distrazione/appropriazione delle restanti somme (circa 53.000,00 euro), tema pure investito dai motivi d'appello ed oggetto della documentazione prodotta in allegato; c) soprattutto non [avesse] indicato gli elementi probatori e/o indizianti della c.d. interversione del possesso, oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante».

A fronte di tali lacune, la sentenza rescindente aveva affermato che la sentenza impugnata doveva essere annullata «per mancanza di motivazione sugli elementi dedotti dalla difesa con l'atto di gravame» e aveva precisato che, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Trento avrebbe dovuto: «innanzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento vigente all'epoca delle contestate distrazioni, con particolare riguardo all'esistenza in capo al Consigliere di un obbligo formale di "rendere conto" dell'impiego della risorsa vincolata e/o di conservare le spese giustificative; [..] quindi verificare le allegazioni e le produzioni documentali di [OSCURATO:PERSONA] relative alla spendita dei fondi erogatigli per il funzionamento e le attività del Gruppo consiliare di appartenenza e, quindi, valutare se - alla luce del proprio prudente apprezzamento, da esplicitare in una congrua motivazione - sussist[essero] le prove o quantomeno "elementi altamente significativi" della distrazione della pecunia pubblica dalle finalità istituzionali».

3. Al fine di esaminare se l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Trento abbia o no corrisposto a tale schema, occorre partire dalla prima delle verifiche che la sentenza rescindente aveva demandato alla stessa Corte d'appello, cioè quella relativa alla «ricostru[zione] del quadro normativo di riferimento vigente all'epoca delle contestate distrazioni».

Tale ricostruzione è stata, anche a fronte degli elementi e argomenti addotti dalla difesa dell'imputato, incompleta.

Nell'operare la demandata ricostruzione, infatti, la Corte d'appello di Trento ha concentrato la propria attenzione esclusivamente sul regolamento consiliare approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano del 16 gennaio 1996 (Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione), in particolare, sugli artt. 3, commi 1 e 5, 5, 6, 8 e 9 di tale regolamento, senza considerare che, come era stato dedotto dalla difesa dell'imputato, «il quadro normativo di riferimento vigente all'epoca delle contestate distrazioni» era costituito anche dal regolamento interno del Gruppo consiliare - che era stato adottato ai sensi dell'art. 3 del regolamento consiliare (secondo cui «ogni gruppo provvede [alla gestione delle somme a esso erogate dalla Provincia autonoma] in base alle proprie regole interne») - regolamento, quest'ultimo, al quale la Corte d'appello di Trento, nonostante la menzionata deduzione difensiva, non ha fatto alcun cenno.

Tale lacuna motivazionale appare di rilievo, tenuto conto della significatività di alcune delle previsioni di tale regolamento interno invocate dalla difesa, in particolare, di quelle secondo cui: a) «le spese e gli esborsi per il lavoro del gruppo vengono di norma pagati dal conto o dalla cassa del gruppo se vi sono somme disponibili.

Altrimenti le somme vengono anticipate con mezzi propri del capo gruppo o dei dipendenti ovvero con contributi destinati al partito, e vengono annotati e riferiti alle pertinenti voci di spese.

Le somme così anticipate vengono rimborsate nel momento in cui sono disponibili sul conto del gruppo e pagate dalla cassa del gruppo e annotate come "uscite di cassa"» (lett. d); corsivo aggiunto); b) era previsto l'obbligo di rendicontare annualmente le spese sostenute secondo i due modelli di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento consiliare (modelli, rispettivamente, "A" e "B"), mentre l'obbligo di conservare le pezze giustificative delle spese sostenute con i contributi provinciali era previsto solo fino all'approvazione annuale del conto consuntivo del Consiglio provinciale (nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento).

La mancata considerazione del regolamento interno del Gruppo consiliare e, in particolare, delle disposizioni di esso appena richiamate, appare avere inciso sulla motivazione della sentenza impugnata sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, nel rigettare la tesi difensiva dell'anticipazione delle somme necessarie per le spese del Gruppo, in mancanza di somme disponibili nella cassa o sul conto corrente dello stesso, da parte del capogruppo Ptider o del partito e della conseguente legittima restituzione di dette somme a tali soggetti che le avevano anticipate (tramite i contestati versamenti delle stesse dal conto corrente del gruppo su quello del Pbder o del partito) - invocando anche la giurisprudenza della Corte di cassazione che ritiene configurabile il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropri di somme di denaro pubblico in compensazione di crediti da lui vantati (Sez.

U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190-01, citata dalla Corte trentina; successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 47003 del 11/07/2017, Sica, Rv. 271508-01; Sez. 6, n. 20940 del 22/02/2011, Gentile, Rv. 250055-01) - la Corte d'appello di Trento non ha dato adeguato rilievo al fatto dell'esistenza (beninteso, da accertare compiutamente), nel sistema normativo all'epoca vigente, di una previsione, quella della lett. d) del regolamento interno del Gruppo, che appariva consentire espressamente il rimborso al capogruppo o al partito delle somme anticipate da tali soggetti al Gruppo quando le casse o il conto corrente dello stesso mancassero di fondi.In secondo luogo, nel verificare la documentazione giustificativa delle spese del Gruppo, ritenendola incompleta e insufficiente, la Corte d'appello di Trento non appare avere adeguatamente considerato, oltre alla rendicontazione annuale delle spese sostenute secondo i menzionati modelli "A" e "B" (che il Peider deduce di avere sempre debitamente compilato, firmato e depositato alla Presidenza del Consiglio provinciale, senza che ciò fosse stato oggetto di contestazione), soprattutto il fatto che, secondo le previsioni del regolamento interno del Gruppo (beninteso, anch'esse da accertare compiutamente), le pezze giustificative delle spese dovevano essere conservate solo fino all'approvazione annuale del conto consuntivo del Consiglio provinciale.

Circostanze, queste, che assumono vieppiù rilievo alla luce di quanto era stato enunciato dalla sentenza di annullamento con rinvio - e che, essendo condiviso dal Collegio, si deve qui ribadire - con riguardo al fatto che l'accertamento circa l'assolvimento dell'obbligo di rendere conto dell'impiego del denaro pubblico vincolato a uno specifico scopo istituzionale (qual è il denaro dei contributi erogati dalle Regioni o dalle Province autonome ai Gruppi consiliari, il quale può essere destinato alle sole spese di funzionamento del Gruppo) «non potrà che declinarsi in maniera differente a seconda della disciplina concernente le modalità di erogazione e di successiva giustificazione dell'impiego delle risorse da parte del componente del Gruppo consiliare [...] nonché delle specifiche circostanze storico- fattuali della vicenda sub iudice».

4. L'incompleta, logicamente preliminare, ricostruzione - nei termini che si sono evidenziati - del quadro normativo di riferimento vigente all'epoca delle contestate distrazioni ha poi evidentemente conseguentemente inciso anche sulla verifica delle allegazioni e delle produzioni documentali dell'imputato in ordine alla spendita dei contributi erogati al Gruppo (unipersonale) cui egli apparteneva, con riguardo sia alle allegate anticipazioni che egli o il partito avrebbero fatto al Gruppo e restituzioni da parte di questo (tramite i contestati versamenti dal conto corrente del Gruppo a quello del Ptider o a quello del partito) sia alle giustificazioni date in ordine all'impiego dei contributi erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano al Gruppo per il funzionamento dello stesso, con la conseguente inevitabile incidenza anche sull'apprezzamento della sussistenza delle prove o, quanto meno, di «elementi altamente significativi», dell'illecita distrazione di tutte o di parte delle somme in contestazione dalla finalità istituzionale del funzionamento del Gruppo per la quale le stesse somme erano state erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano.

5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Trento, Sezione di Bolzano, la quale, nel giudizio di rinvio, dovrà: ricostruire il quadro normativo di riferimento tenendo conto delle disposizioni, oltre che del regolamento consiliare approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano del 16 gennaio 1996 (Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione), anche del regolamento interno del Gruppo consiliare; verificare poi, alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo, le allegazioni e le produzioni documentali dell'imputato, al fine di accertare se vi fossero state anticipazioni da parte sua o del partito confluite nelle casse del Gruppo e se i contestati versamenti dal conto corrente del Gruppo a quello del Péider o a quello del partito potessero o no ritenersi integrare una restituzione di dette anticipazioni nonché se il Péider potesse o no ritenersi avere rispettato gli esistenti obblighi di giustificazione dell'impiego dei contributi erogati al Gruppo dalla Provincia autonoma di Bolzano; motivare, alla luce di ciò, se sussistano o no le prove o, quanto meno, «elementi alt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 04/03/2021, la Corte d'appello di Trento - pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio conseguente all'annullamento, con la sentenza n. 25304 del 21/04/2021 di questa Corte, della sentenza del 06/07/2020 della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano - in parziale riforma della sentenza del 18/06/2019 del G.u.p. del Tribunale di Bolzano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato continuato con riguardo ai fatti, di cui al capo 1) dell'imputazione, relativi agli anni 2008 e 2009, per essere tale reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre confermava la condanna del Ptider per detto reato con riguardo ai fatti, di cui allo stesso capo 1) dell'imputazione, relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, rideterminando, conseguentemente, la pena. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato, in particolare, di essersi reiteratamente appropriato, nella propria qualità di capogruppo del Gruppo consiliare unipersonale del Consiglio della Provincia autonoma di [OSCURATO:PERSONA] fui- Siidtirol, successivamente rinominato Union fur Sucltirol - [OSCURATO:PERSONA], di contributi per l'espletamento dei compiti istituzionali dello stesso Gruppo, a questo erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano, destinandoli a finalità personali o, comunque, estranee a quelle previste dalla normativa di riferimento. 2. La menzionata sentenza rescindente di questa Corte, nell'accogliere il terzo e il quarto motivo di ricorso dell'imputato, aveva ritenuto che la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, non dando risposta alle articolate deduzioni difensive: «a) [avesse] omesso di valutare la documentazione relativa alla dedotta causa del trasferimento dei circa 66.000,00 euro dal conto corrente del Gruppo al conto corrente personale - legata, secondo la prospettazione difensiva, all'anticipazione di somme a copertura delle spese del Gruppo stesso - limitandosi a rilevare acriticamente il trasferimento dall'uno all'altro conto; b) non [avesse] svolto alcuna motivazione in risposta alle deduzioni mosse dalla difesa in relazione alla distrazione/appropriazione delle restanti somme (circa 53.000,00 euro), tema pure investito dai motivi d'appello ed oggetto della documentazione prodotta in allegato; c) soprattutto non [avesse] indicato gli elementi probatori e/o indizianti della c.d. interversione del possesso, oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante». A fronte di tali lacune, la sentenza rescindente aveva affermato che la sentenza impugnata doveva essere annullata «per mancanza di motivazione sugli elementi dedotti dalla difesa con l'atto di gravame» e aveva precisato che, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Trento avrebbe dovuto: «innanzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento vigente all'epoca delle contestate distrazioni, con particolare riguardo all'esistenza in capo al Consigliere di un obbligo formale di "rendere conto" dell'impiego della risorsa vincolata e/o di conservare le spese giustificative; [..] quindi verificare le allegazioni e le produzioni documentali di [OSCURATO:PERSONA] relative alla spendita dei fondi erogatigli per il funzionamento e le attività del Gruppo consiliare di appartenenza e, quindi, valutare se - alla luce del proprio prudente apprezzamento, da esplicitare in una congrua motivazione - sussist[essero] le prove o quantomeno "elementi altamente significativi" della distrazione della pecunia pubblica dalle finalità istituzionali».3. La Corte d'appello di Trento, in sede di rinvio, dopo avere riportato le disposizioni degli artt. 3, commi 1 e 5, 5, 6, 8 e 9 del "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione», approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano del 16 gennaio 1996, e successive modificazioni, ha rilevato che da tali disposizioni si ricavava che: l'utilizzo dei fondi del contributo provinciale doveva essere finalizzato all'espletamento dei compiti istituzionali del Gruppo; la spesa degli stessi fondi era quindi ammissibile solo nell'ambito di tale finalità istituzionale; il capogruppo del Gruppo consiliare, in quanto titolare del potere di gestione dei fondi tenuto al relativo rendiconto, doveva verificare la finalità della spesa rispetto all'espletamento dei compiti istituzionali del Gruppo; le risorse non utilizzate devono essere ritrasferite al Consiglio provinciale. Ciò posto, la Corte d'appello di Trento, dopo avere richiamato alcuni principi di diritto in tema di peculato, reputava che, in base agli stessi - in particolare a quello, da essa tratto da Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190- 01, secondo cui «[a] nulla rileva [...] che l'agente pubblico, appropriandosi delle somme gestite per ragione del suo ufficio o servizio, abbia preteso (come sostenuto nel caso di specie) di esercitare un proprio supposto diritto ricorrendo a una sorta di "autoliquidazione" del proprio credito» (così la Corte d'appello di Trento) -, a nulla valesse la tesi difensiva secondo cui il conto corrente del Gruppo consiliare Union fiir Siidtirol era sempre privo di fondi, sicché, per il finanziamento dello stesso Gruppo, il Kider aveva previsto, sin dal 2008, che, in caso di mancanza di fondi, le somme relative alle spese e agli esborsi per il funzionamento del Gruppo fossero anticipate con mezzi propri del capogruppo o dei dipendenti o con contributi destinati al partito, salvo il rimborso nel momento in cui vi fosse stata disponibilità sul conto corrente del Gruppo. Rigettata tale tesi difensiva, la Corte d'appello di Trento riteneva che le spese contestate «nulla [avessero] a che vedere con l'attività del gruppo consiliare» e che per esse mancasse «qualsivoglia giustificazione [rispetto] all'attività» di tale Gruppo, rilevando come la necessaria giustificazione «avrebbe dovuto aver ad oggetto ogni singola spesa, e - soprattutto - la relativa pertinenza delle stesse all'espletamento dei compiti istituzionali del "gruppo"», il che, nella specie, difettava, in quanto «[l]a documentazione prodotta, attesa la relativa indeterminatezza e la evidente incompletezza, si rivela priva di elementi suscettibili di rendere possibile la verifica circa la inerenza al fine istituzionale». La Corte d'appello di Trento riteneva pertanto provata la responsabilità del Póder con riguardo all'appropriazione delle specifiche somme in contestazione da lui prelevate dal conto corrente del gruppo o versate sul proprio conto corrente o sul conto corrente del partito di appartenenza.2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Trento, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'art. 314 cod. pen. e con riguardo agli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., lamentando che la Corte d'appello di Trento avrebbe disatteso le indicazioni della sentenza rescindente. Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Trento, quanto all'analisi del quadro normativo vigente all'epoca dei fatti e, in particolare, all'esistenza, sulla base di tale quadro normativo, di un obbligo di rendiconto e di conservazione delle pezze giustificative delle spese, si sarebbe concentrata esclusivamente sul menzionato regolamento del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, trascurando che, come era stato dedotto dalla propria difesa, i suddetti obblighi erano stati compiutamente disciplinati dal regolamento interno del Gruppo consiliare - adottato ai sensi dell'art. 3 del regolamento consiliare e al quale la sentenza impugnata non faceva alcun cenno - il quale prevedeva: a) nonostante il regolamento consiliare non lo imponesse, la conservazione delle pezze giustificative delle spese sino all'approvazione annuale del conto consuntivo del Consiglio provinciale nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, così da permettere anche all'Ufficio di ragioneria del Consiglio il controllo della correttezza e dell'inerenza dei singoli pagamenti rispetto ai contenuti della depositata rendicontazione; b) in caso di indisponibilità di somme sul conto corrente del Gruppo, che queste venissero anticipate con mezzi propri del capogruppo o dei dipendenti ovvero con contributi destinati al partito (il quale, in due riunioni nel 2009, aveva previamente autorizzato i finanziamenti al Gruppo consiliare), salvo il rimborso nel momento in cui vi fossero state somme disponibili sul conto corrente del Gruppo. Pertanto, la disciplina di riferimento, ritraibile dal regolamento consiliare e da quello interno del Gruppo, prevedeva: a) la possibilità di anticipare le somme necessarie per fare fronte alle attività istituzionali del Gruppo e di ottenerne successivamente lecitamente il rimborso; b) l'obbligo di destinare le somme ricevute, sia come contributo mensile sia come anticipazioni, a finalità esclusivamente istituzionali; c) l'obbligo di rendicontare annualmente le spese sostenute secondo i modelli di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento consiliare (ciò che il Piider aveva sempre fatto); d) l'obbligo di conservare le pezze giustificative solo fino all'approvazione annuale del conto consuntivo del Consiglio provinciale. La Corte d'appello di Trento avrebbe ignorato molti di tali aspetti, con il conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata.In secondo luogo, ad avviso del ricorrente, la ricostruzione solo parziale del quadro normativo si sarebbe tradotta in un'inadeguata valutazione, da parte della Corte d'appello di Trento, delle proprie produzioni documentali, la quale era stata richiesta dalla sentenza rescindente. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Trento, nel considerare «erogazione liberale non rimborsabile» qualsiasi versamento sul conto corrente del Gruppo, ha finito con negare la possibilità, che era invece normativamente prevista, dell'anticipazione delle somme necessarie a fare fronte alle attività istituzionali del Gruppo, ciò che ha condotto la stessa Corte d'appello a non considerare affatto i flussi in entrata del Gruppo e, quindi, a non vagliare adeguatamente la tesi difensiva che i versamenti effettuati dal P•tider sul proprio conto corrente o sul conto corrente del partito non rispondevano a un intento appropriativo ma costituivano i rimborsi di quanto anticipato per le attività del Gruppo, come era espressamente previsto dal Regolamento interno dello stesso. Sotto un secondo profilo, relativo alle somme che non sarebbero state giustificate con apposite pezze, il ricorrente lamenta il carattere meramente assertivo della motivazione della sentenza impugnata, che: a) avrebbe omesso di confrontarsi con la documentazione agli atti, dalla quale risultava che le dichiarazioni previste dal Regolamento consiliare erano sempre state correttamente compilate, firmate e depositate dal Ptider e che le voci riportate nel modello "B", previsto dall'art. 6 del Regolamento consiliare, erano esattamente quelle elencate in tale articolo e, quindi, per espressa previsione normativa, inerenti alle attività istituzionali del Gruppo; b) non ha considerato che non era previsto alcun obbligo di conservazione della documentazione per spese già puntualmente rendicontate nell'anno di competenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, dello stesso codice, lamentando che la Corte d'appello di Trento avrebbe omesso di argomentare sui precisi punti indicati nella sentenza di annullamento con rinvio relativi sia alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento sia all'esame delle produzioni documentali difensive. Il ricorrente ribadisce anzitutto come la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare solo una parte della normativa di riferimento e a statuire in modo meramente assertivo l'irrilevanza delle produzioni difensive, senza confrontarsi né con la disciplina dettata dal regolamento interno del Gruppo né con la documentazione prodotta dalla difesa relativa all'adempimento degli obblighi di rendicontazione, così pervenendo a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato «sugli stessi elementi già censurati in sede di legittimità».Il ricorrente rappresenta in secondo luogo come la Corte d'appello di Trento avrebbe disatteso anche le indicazioni della sentenza rescindente in punto di prova del delitto di peculato nel caso di destinazione dei fondi pubblici attribuiti ai gruppi consiliari a finalità estranee ai fini istituzionali, in particolare, di interversione del possesso, prova che, come chiarito dalla stessa sentenza rescindente, non potrebbe discendere dalla mera mancanza di coeva giustificazione delle spese sostenute, dovendo, comunque, essere provata la non pertinenza della spesa alle finalità istituzionali, ferma restando la possibilità, a tal fine, di fare riferimento a «elementi altamente significativi». Secondo il ricorrente, le argomentazioni della Corte d'appello di Trento, negando la possibilità che le somme per fare fronte alle attività istituzionali del Gruppo venissero anticipate dal capogruppo o dal partito e fossero poi rimborsate agli stessi, disattenderebbero le indicazioni della sentenza rescindente circa la necessità di considerare, ai fini della valutazione della sussistenza della distrazione, la normativa applicabile al caso di specie. La stessa cosa si sarebbe verificata «per quanto concerne l'atteggiarsi in concreto dell'obbligo di rendicontazione e di tenuta delle pezze giustificative», atteso che la Corte d'appello di Trento avrebbe privato di ogni valenza la produzione, da parte della difesa, della documentazione giustificativa delle spese sostenute nell'interesse del Gruppo redatta dal Ptider (la cui genuinità non era mai stata posta in discussione), ritenendola tesa a celare il reato commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi - i quali, per lo loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati, atteso che non si può ritenere che la sentenza impugnata abbia giustificato il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato per il delitto di peculato a lui attribuito secondo lo schema enunciato dalla sentenza di annullamento con rinvio del 21/04/2021 della Sesta sezione di questa Corte, non avendo, in particolare, compiutamente svolto le verifiche e l'esame delle istanze difensive - già omessi della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano - che erano stati a essa demandati dalla predetta sentenza di annullamento con rinvio. 2. Come si è esposto nella parte in fatto, la sentenza rescindente della Sesta sezione di questa Corte, nell'accogliere il terzo e il quarto motivo di ricorso dell'imputato, aveva ritenuto che la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, non dando risposta alle articolate deduzioni difensive: «a) [avesse] omesso di valutare la documentazione relativa alla dedotta causa del trasferimento dei circa 66.000,00 euro dal conto corrente del Gruppo al conto corrente personale - legata, secondo la prospettazione difensiva, all'anticipazione di somme a copertura delle spese del Gruppo stesso - limitandosi a rilevare acriticamente il trasferimento dall'uno all'altro conto; b) non [avesse] svolto alcuna motivazione in risposta alle deduzioni mosse dalla difesa in relazione alla distrazione/appropriazione delle restanti somme (circa 53.000,00 euro), tema pure investito dai motivi d'appello ed oggetto della documentazione prodotta in allegato; c) soprattutto non [avesse] indicato gli elementi probatori e/o indizianti della c.d. interversione del possesso, oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante». A fronte di tali lacune, la sentenza rescindente aveva affermato che la sentenza impugnata doveva essere annullata «per mancanza di motivazione sugli elementi dedotti dalla difesa con l'atto di gravame» e aveva precisato che, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Trento avrebbe dovuto: «innanzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento vigente all'epoca delle contestate distrazioni, con particolare riguardo all'esistenza in capo al Consigliere di un obbligo formale di "rendere conto" dell'impiego della risorsa vincolata e/o di conservare le spese giustificative; [..] quindi verificare le allegazioni e le produzioni documentali di [OSCURATO:PERSONA] relative alla spendita dei fondi erogatigli per il funzionamento e le attività del Gruppo consiliare di appartenenza e, quindi, valutare se - alla luce del proprio prudente apprezzamento, da esplicitare in una congrua motivazione - sussist[essero] le prove o quantomeno "elementi altamente significativi" della distrazione della pecunia pubblica dalle finalità istituzionali». 3. Al fine di esaminare se l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Trento abbia o no corrisposto a tale schema, occorre partire dalla prima delle verifiche che la sentenza rescindente aveva demandato alla stessa Corte d'appello, cioè quella relativa alla «ricostru[zione] del quadro normativo di riferimento vigente all'epoca delle contestate distrazioni». Tale ricostruzione è stata, anche a fronte degli elementi e argomenti addotti dalla difesa dell'imputato, incompleta. Nell'operare la demandata ricostruzione, infatti, la Corte d'appello di Trento ha concentrato la propria attenzione esclusivamente sul regolamento consiliare approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano del 16 gennaio 1996 (Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione), in particolare, sugli artt. 3, commi 1 e 5, 5, 6, 8 e 9 di tale regolamento, senza considerare che, come era stato dedotto dalla difesa dell'imputato, «il quadro normativo di riferimento vigente all'epoca delle contestate distrazioni» era costituito anche dal regolamento interno del Gruppo consiliare - che era stato adottato ai sensi dell'art. 3 del regolamento consiliare (secondo cui «ogni gruppo provvede [alla gestione delle somme a esso erogate dalla Provincia autonoma] in base alle proprie regole interne») - regolamento, quest'ultimo, al quale la Corte d'appello di Trento, nonostante la menzionata deduzione difensiva, non ha fatto alcun cenno. Tale lacuna motivazionale appare di rilievo, tenuto conto della significatività di alcune delle previsioni di tale regolamento interno invocate dalla difesa, in particolare, di quelle secondo cui: a) «le spese e gli esborsi per il lavoro del gruppo vengono di norma pagati dal conto o dalla cassa del gruppo se vi sono somme disponibili. Altrimenti le somme vengono anticipate con mezzi propri del capo gruppo o dei dipendenti ovvero con contributi destinati al partito, e vengono annotati e riferiti alle pertinenti voci di spese. Le somme così anticipate vengono rimborsate nel momento in cui sono disponibili sul conto del gruppo e pagate dalla cassa del gruppo e annotate come "uscite di cassa"» (lett. d); corsivo aggiunto); b) era previsto l'obbligo di rendicontare annualmente le spese sostenute secondo i due modelli di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento consiliare (modelli, rispettivamente, "A" e "B"), mentre l'obbligo di conservare le pezze giustificative delle spese sostenute con i contributi provinciali era previsto solo fino all'approvazione annuale del conto consuntivo del Consiglio provinciale (nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento). La mancata considerazione del regolamento interno del Gruppo consiliare e, in particolare, delle disposizioni di esso appena richiamate, appare avere inciso sulla motivazione della sentenza impugnata sotto un duplice aspetto. In primo luogo, nel rigettare la tesi difensiva dell'anticipazione delle somme necessarie per le spese del Gruppo, in mancanza di somme disponibili nella cassa o sul conto corrente dello stesso, da parte del capogruppo Ptider o del partito e della conseguente legittima restituzione di dette somme a tali soggetti che le avevano anticipate (tramite i contestati versamenti delle stesse dal conto corrente del gruppo su quello del Pbder o del partito) - invocando anche la giurisprudenza della Corte di cassazione che ritiene configurabile il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropri di somme di denaro pubblico in compensazione di crediti da lui vantati (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190-01, citata dalla Corte trentina; successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 47003 del 11/07/2017, Sica, Rv. 271508-01; Sez. 6, n. 20940 del 22/02/2011, Gentile, Rv. 250055-01) - la Corte d'appello di Trento non ha dato adeguato rilievo al fatto dell'esistenza (beninteso, da accertare compiutamente), nel sistema normativo all'epoca vigente, di una previsione, quella della lett. d) del regolamento interno del Gruppo, che appariva consentire espressamente il rimborso al capogruppo o al partito delle somme anticipate da tali soggetti al Gruppo quando le casse o il conto corrente dello stesso mancassero di fondi.In secondo luogo, nel verificare la documentazione giustificativa delle spese del Gruppo, ritenendola incompleta e insufficiente, la Corte d'appello di Trento non appare avere adeguatamente considerato, oltre alla rendicontazione annuale delle spese sostenute secondo i menzionati modelli "A" e "B" (che il Peider deduce di avere sempre debitamente compilato, firmato e depositato alla Presidenza del Consiglio provinciale, senza che ciò fosse stato oggetto di contestazione), soprattutto il fatto che, secondo le previsioni del regolamento interno del Gruppo (beninteso, anch'esse da accertare compiutamente), le pezze giustificative delle spese dovevano essere conservate solo fino all'approvazione annuale del conto consuntivo del Consiglio provinciale. Circostanze, queste, che assumono vieppiù rilievo alla luce di quanto era stato enunciato dalla sentenza di annullamento con rinvio - e che, essendo condiviso dal Collegio, si deve qui ribadire - con riguardo al fatto che l'accertamento circa l'assolvimento dell'obbligo di rendere conto dell'impiego del denaro pubblico vincolato a uno specifico scopo istituzionale (qual è il denaro dei contributi erogati dalle Regioni o dalle Province autonome ai Gruppi consiliari, il quale può essere destinato alle sole spese di funzionamento del Gruppo) «non potrà che declinarsi in maniera differente a seconda della disciplina concernente le modalità di erogazione e di successiva giustificazione dell'impiego delle risorse da parte del componente del Gruppo consiliare [...] nonché delle specifiche circostanze storico- fattuali della vicenda sub iudice». 4. L'incompleta, logicamente preliminare, ricostruzione - nei termini che si sono evidenziati - del quadro normativo di riferimento vigente all'epoca delle contestate distrazioni ha poi evidentemente conseguentemente inciso anche sulla verifica delle allegazioni e delle produzioni documentali dell'imputato in ordine alla spendita dei contributi erogati al Gruppo (unipersonale) cui egli apparteneva, con riguardo sia alle allegate anticipazioni che egli o il partito avrebbero fatto al Gruppo e restituzioni da parte di questo (tramite i contestati versamenti dal conto corrente del Gruppo a quello del Ptider o a quello del partito) sia alle giustificazioni date in ordine all'impiego dei contributi erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano al Gruppo per il funzionamento dello stesso, con la conseguente inevitabile incidenza anche sull'apprezzamento della sussistenza delle prove o, quanto meno, di «elementi altamente significativi», dell'illecita distrazione di tutte o di parte delle somme in contestazione dalla finalità istituzionale del funzionamento del Gruppo per la quale le stesse somme erano state erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Trento, Sezione di Bolzano, la quale, nel giudizio di rinvio, dovrà: ricostruire il quadro normativo di riferimento tenendo conto delle disposizioni, oltre che del regolamento consiliare approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano del 16 gennaio 1996 (Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione), anche del regolamento interno del Gruppo consiliare; verificare poi, alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo, le allegazioni e le produzioni documentali dell'imputato, al fine di accertare se vi fossero state anticipazioni da parte sua o del partito confluite nelle casse del Gruppo e se i contestati versamenti dal conto corrente del Gruppo a quello del Péider o a quello del partito potessero o no ritenersi integrare una restituzione di dette anticipazioni nonché se il Péider potesse o no ritenersi avere rispettato gli esistenti obblighi di giustificazione dell'impiego dei contributi erogati al Gruppo dalla Provincia autonoma di Bolzano; motivare, alla luce di ciò, se sussistano o no le prove o, quanto meno, «elementi alt
Sentenza Cassazione n. 02686/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris