CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 10590/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11261-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.promosso [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede in via [OSCURATO:SOCIETA], Inverigo (CO), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in piazza Venezia n. 11, Roma, giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in via [OSCURATO:SOCIETA] 22, [OSCURATO:PERSONA] degli Ezzelini (TV), in persona del Curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Treviso del Foro di Treviso; e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] delForo di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in piazza Vescovio n. 21, 00199 Roma, giusta procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia , depositata in data 8.2.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione ritualmente notificato il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (società [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA]) conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere, ai sensi dell’art. 67, 2 comma, l. fall. la revoca dei pagamenti effettuati in favore della convenuta nel periodo cd. sospetto, per un importo complessivo di euro 221.276, in relazione a trentadue fatture emesse tra il 16.12.2008 ed il 31.3.2009. 2. Il Tribunale di Treviso definiva la controversia con la sentenza n. 2818/2015, con la quale accoglieva la domanda revocatoria avanzata dalla curatela fallimentaree per l’effetto condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma sopra indicata, oltre interessi e spese. 3. Proposto appello da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di appello di Venezia, nella resistenza della curatela fallimentare, ha rigettato il gravame, confermando pertanto la sentenza di primo grado. 4. La corte territoriale ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) in relazione al sesto motivo di appello, incentrato sulla richiesta applicazione della esenzione da revocatoria ex art. 67, 3 comma, lett. a, l. fall., già il Tribunale, in primo grado, aveva escluso l’applicabilità al caso di specie della predetta esenzione, sul rilievo che la “ricostruzione del contesto nel quale sono stati eseguiti i pagamenti oggetto della revocatoria” valeva di per sé solo ad impedire l’applicazione dell’esenzione invocata; (ii) per quanto atteneva, poi, più in particolareai pagamenti delle fatture di dicembre 2008 e gennaio 2009, la rilevanza del ritardo con il quale erano stati effettuati elideva in radice la possibilità di ricondurli nel novero dei pagamenti nei “termini d’uso”; (iii) inoltre, per quanto dedotto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nel ricorso presentato per la dichiarazione di fallimento, in data 30.6.2009 era stato raggiunto un accordo che prevedeva il pagamento dilazionato di quanto dovuto da [OSCURATO:PERSONA](poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) a DMI , a fronte della temporanea sospensione delle azioni in corso per il recupero coattivo del credito, con la conseguenza che anche il pagamento del 2 luglio si collocava senza dubbio al di fuori di ogni “termine d’uso”, essendo il risultato di un piano di rientro concluso dal debitore per evitare l’azione esecutiva; (iv) quanto all’ulteriore pagamento, dedotto dall’appellante come rientrante nell’invocata esenzione, ossia quello precedente del 5 giugno 2009 per euro 55.392,39, esso era comunque intervenuto successivamente a quello che nel ricorso monitorio era stato definito come “modesto acconto” pagato da [OSCURATO:PERSONA] “con grandi difficoltà … a parziale copertura di un doppio insoluto”; (v) anche dalla ricostruzione della predetta vicenda negoziale operata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA].,nel ricorso per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], poteva positivamente escludersi che i pagamenti intervenuti a giugno 2009 rientrassero nei “termini d’uso”; (vi) non poteva certo considerarsi avvenuto infatti “nei termini d’uso” un pagamento che interveniva, dopo che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ritenuto rivolgersi al tribunale per il recupero del suo credito, non peritandosi di qualificare come “modesti acconti” quelli che la debitrice era riuscita ad effettuare “con grande difficoltà” e dopo che, a seguito dell’insoluto del marzo 2009 di [OSCURATO:PERSONA], DMI ebbe a concedere la riemissione di due ricevute bancarie con scadenza dilazionate (maggio e giugno 2009) e dopo che [OSCURATO:PERSONA] neppure era riuscita ad onorare la prima di tali due scadenze; (vii) la locuzione “termini d’uso” poteva essere anche compatibile con un pagamento ritardato se esso si collocava, per il costante uso negoziale fra le parti, alla stregua di un termine concordemente accettato, ma non certo quando, come nel caso di specie, i pagamenti erano intervenuti dopo una vicenda di inadempimenti, richieste di dilazioni, termini prorogati e nondimeno disattesi, ricorsi all’autorità giudiziaria in un contesto che conclamava disordine ed irregolarità tali da escludere ogni “termine d’uso”.2. La sentenza, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazioneha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 67 3 comma, lett. a), l. fall., in relazione al pagamento del 5 giugno 2009 per euro 55.393,39, nonché vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa la tempistica e le modalità di detto pagamento, “con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. 2.Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 67 3 comma, lett. a), l. fall., in relazione al pagamento del 2 luglio 2009 per euro 56.735,39, nonché vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa la tempistica e le modalità di detto pagamento, “con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. 3.Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 67 3 comma, lett. a), l. fall., in relazione al pagamento del 11 maggio 2009 per euro 55.393,39, nonché vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa la tempistica e le modalità di detto pagamento, “con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. 3.1 I tre motivi sono tutti inammissibili per medesime ragioni, e cioè perché, per un verso, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si richiede a questa Corte di legittimità un nuovo apprezzamento della quaestio facti(così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019) e perché, per altro verso, la società ricorrente neanche enuclea il “fatto storico” in relazione al quale denuncia l’omesso esame da parte della Corte di merito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.(cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). 3.1.1 Sostiene, infatti, la società ricorrente, in riferimento al primo motivo di doglianza sopra enunciato, che, anche alla luce di recente giurisprudenza di legittimità, non possa ritenersi estraneo all’ambito applicativo della disposizione in esame, e cioè dell’art. 67, 3 comma, lett. a), l. fall., ogni pagamento avvenuto in ritardo rispetto al termine pattiziamente stabilito dalle parti, perché ciò, oltre a determinare una sostanziale disapplicazione della norma, ne tradirebbe la stessa ratio che sarebbe proprio quella di consentire all’imprenditore in difficoltà di continuare ad operare, anche per non ostacolarne l’accesso a procedure di risoluzione della crisi alternative al fallimento. Aggiunge la ricorrente che, qualora il legislatore avesse inteso escludere dalla revocatoria solo i pagamenti puntuali, avrebbe allora fatto senz’altro riferimento alla scadenza delle obbligazioni e non agli “usi”, i quali sarebbero di per sé esterni ed estranei rispetto al contratto e al suo oggetto, costituendo al più un criterio per la relativa interpretazione,ai sensi dell’art.1368 cod. civ. La Corte territoriale avrebbe dovuto, pertanto, limitarsi a valutare se tale pagamento fosse avvenuto nei termini d’uso, “con riferimento solo alla tempistica ed alle modalità di pagamento”. 3.1.2 Si evidenzia da parte della ricorrente che il pagamento di euro 55.392,39 del 5 giugno 2009 era relativo alle fatture del febbraio 2009, che prevedevano come termine di pagamento 90 giorni “fine mese data fattura” e che tali fatture erano state pagate con l’ordinario mezzo del bonifico bancario pressochénei termini ovvero con uno scarto sulla data indicata di soli cinque giorni e, specificatamente, in data 5 giugno 2009. La Corte di appello – precisa, però, il ricorrente – si sarebbe totalmente astenuta dall’esaminare quanto sopra dedotto, e cioè che il pagamento in questione era stato eseguito con un minimo e irrilevante scostamento rispetto ai termini convenuti e mediante l’ordinario mezzo del bonifico bancario. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe neanche tenuto conto di quanto dedotto nell’atto di citazione in appello laddove aveva altresì evidenziato che già nel 2007 e nel 2008 le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società fallita erano state pagate con ritardo rispetto ai termini indicati in fattura. 3.1.3 Le doglianze sin qui proposte sono all’evidenza inammissibili in quanto rivolte ad un nuovo scrutinio della fattispecie concreta, attraverso la rilettura degli atti istruttori. Sul punto giova ricordare che- i n tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n . 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato -sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità - che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). Orbene, la ricorrente tenta infatti di prospettare un nuovo apprezzamento della fattispecie concreta, in ordine al profilo dell’irrilevanza dei modesti ritardi nei pagamenti per farli ritenere come eseguiti secondo il paradigma delle “modalità d’uso” e senza prospettare una questione invece legata alla interpretazione della fattispecie astratta ovvero alla riconducibilità di quella concreta nel modello normativo delineato dalla norma di cui si invoca vanamente la violazione. Ne consegue la inammissibilità delle relative censure. 3.1.4 La ricorrente, si duole, inoltre, sempre nel primo motivo di ricorso, dell’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Anche tali censure sono inammissibili. Sostiene infatti la ricorrente che i pochissimi giorni di ritardo con cui erano state pagate le fatture di febbraio 2009 (e cioè solo cinque giorni), con l’ordinario mezzo di pagamento del bonifico bancario, non potevano considerarsi estranei all’ambito applicativo della disposizione normativa dettata dall’art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall. Orbene, ritiene il Collegio che la doglianza non si inquadra nel paradigma applicativo delineato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di cui invece qui si invoca l’applicazione. Sul punto, risulta utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ). Risulta dunque evidente che la ricorrente - lungi dall’enucleare un fatto storico, dedotto nel dibattito processuale e decisivo ai fini della soluzione della causa in relazione al quale prospettare l’omesso esame da parte dei giudici del merito –richiede, ancora una volta, di riapprezzare il profilo della esiguità del ritardo nei pagamenti oggetto della domanda revocatoria, con ciò prospettando una questione che esula invece dal sindacato del giudizio di legittimità. 3.1.5 A ciò va aggiunto che i giudici del merito avevano evidenziato che l’odierna ricorrente aveva trattenuto merce, prima di essere pagata, contando –precisa altresì la sentenza di appello – sul la circostanza della “ ritenzione in sé” ( cfr. pag.15 - 16 , sentenza impugnata ) , come autodifesa creditoria . Ed invero, gli altri elementi di prova apprezzati dalla società ricorrente convergononell’illustrare una sostanziale revoca della fiducia commerciale ed un monitoraggio fittissimo della debitrice: i pagamenti finali sono , infatti, “interni”ad un piano di rientro volto ad evitare l’azione esecutiva (cfr. pag.23, sentenza impugnata), con l’ulteriore precisazione che, dopo l’emissione del richiesto provvedimento monitorio, quanto ricevutodalla debitrice ancora in bonis era stato qualificato quale “ modesto acconto ” , con successiva riemissione di RIBA, con nuove scadenze . Tutto tranne che pagamenti intervenuti nei ‘termini d’uso’ : si tratta, con tutta evidenza, di un accertamento in fatto conseguito dalla Corte territoriale, dopo attento scrutinio degli elementi probatori già sopra elencati, scrutinio il cui esito decisorio non può dunque essere rimesso in discussione innanzi a questo giudice di legittimità, per lo meno nei termini sopra prospettati dalla società ricorrente.3.2 Con il secondo mezzo la ricorrente sostiene che, anche in relazione al pagamento del 2 luglio 2009 per euro 56.735,13, la Corte di merito avrebbe falsamente applicato l’art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall., posto che il pagamento dilazionato richiamato nel suo ricorso per la dichiarazione di fallimento non poteva certo rifarsi alle fatture del marzo 2009 (che pure prevedevano come termine di pagamento “90 gg. fine mese data fattura”), e cioè, con scadenza al 30 giugno 2009. Si evidenzia che, anche intal caso, le fatture del marzo 2009 erano state infatti pagate con l’ordinario mezzo del bonifico bancario pressochè nei termini ovvero con uno scarto sulla data indicata di soli due giorni e, specificatamente, in data 2 luglio 2009, con la conseguenza che nessuna dilazione era stata dunque concordata per tali fatture. 3.2.1 Tali statuizioni sarebbero incorse inoltre nel vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto anche per il pagamento delle fatture del mese di marzo 2009 non vi sarebbe stata alcuna dilazione di pagamento. Le doglianze sono inammissibili per le medesime ragioni già sopra evidenziate in relazione al primo motivo di censura e cioè perché, per un verso, propongono al solito una rivisitazione della quaestio facti e in quanto, sotto altro profilo, non enucleano il fatto storico di cui si lamenta l’omesso esame, come invece richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 3.3 Anche le censure articolate nel terzo mezzo incorrono invero nel medesimo ostacolo di inammissibilità già sopra esaminato, in relazione ai primi due motivi di doglianza, in quanto la ricorrente sostiene, ancora una volte e con un apprezzamento in fatto, che, in relazione all’ulteriore pagamento dell’11 maggio 2009 per euro 18.461,96, la Corte di appello avrebbe errato nell’escludere la possibilità di ricondurre il pagamento nel novero dei pagamenti nei termini d’uso per la “rilevanza del ritardo”, mentre tale riconduzione sarebbe stata possibile in quanto pagamenti effettuati con modalità ordinarie e con solo undici giorni di ritardo. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussi