CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 07579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 18.6.2021, il Tribunale del riesame di Lecce confermava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 21.5.2021, con la quale era stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della A.M. s.r.1., la custodia cautelare in relazione all'imputazione provvisoria di cui al capo a), per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 15.11.2018, distratto dal patrimonio della fallita due cabine di verniciatura e relativi impianti del valore di euro 410.000,00 mediante le condotte descritte al successivo capo b). 1.1. Il Tribunale del riesame evidenziava nella premessa dell'ordinanza impugnata che, con provvedimento del 3.6.2021 il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva revocato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere originariamente applicata all'Elia e al coindagato, [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento al capo b), configurandosi il meno grave reato di mendacio bancario di cui all'art. 137 D.Lgvo n. 385/93, per il quale non è consentita l'applicazione di misure cautelari, e ,quanto al capo a), aveva sostituito la predetta misura custodiale con quella degli arresti domiciliari stante l'attenuazione delle esigenze cautelari. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Conte, deducendo: innanzitutto, la nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio della domanda cautelare ex art.291 c.p.p. con riferimento al capo b), atteso che nel momento in cui è intervenuta decisione impugnata il Tribunale del riesame avrebbe dovuto prendere atto che l'impugnazione dell' ordinanza cautelare riguardava solo il reato di bancarotta riferibile ad uno specifico segmento del capo a) d'imputazione provvisoria, ascrivibile al ricorrente in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, assolutamente residuale rispetto alle condotte ascritte all'Ingrosso) e non occuparsi anche del reato di cui al capo b), ormai revocato dal G.i.p., sicchè il censurato provvedimento risulta emesso extra petita ed in violazione del principio della domanda cautelare, che preclude all'organo giudicante l'adozione ex officio di provvedimenti restrittivi; con riguardo al capo a), la violazione e l'errata applicazione dell'art.273 c.p.p., atteso che il Tribunale del riesame non ha considerato la documentazione prodotta dal ricorrente, attestante che le cabine di verniciatura di cui al capo a), asseritamente di proprietà della fallita società "[OSCURATO:PERSONA]", nulla avevano a che vedere con le nuove cabine di verniciatura, in attesa di essere consegnate alla MPS, pur trattandosi della prova regina attestante che i due impianti di verniciatura non facevano parte del patrimonio della fallita come ipotizzato nell'originario capo b), ma erano state acquistate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per essere rivendute alla società MPS s.r.I.; in ogni caso devono ritenersi insussistenti in capo al ricorrente gravi indizi di colpevolezza in merito alla condotta distrattiva di cui al capo a) di imputazione provvisoria; infatti, le due cabine obsolete appartenenti alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sono state distratte fraudolentemente dal patrimonio sociale della fallita, ma semplicemente spostate dal capannone industriale in Brindisi, [OSCURATO:PERSONA] n.4 ([OSCURATO:PERSONA] di Brindisi), dove erano momentaneamente allocate al deposito in agro di Lequile (LE), condotto in subaffitto dalla MPS; in ogni caso, a tutto voler concedere, trattasi condotta ascrivibile esclusivamente all'Ingrosso, non avendo l'Elia interagito in alcun modo in tale condotta distrattiva come emerge dalle tutte le intercettazioni in atti; in definitiva non vi è un solo indizio di colpevolezza in base al quale ritenere che il ricorrente abbia distratto, o concorso a distrarre le due cabine usate di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Va premesso che non merita accoglimento la deduzione secondo la quale illegittimamente il Tribunale del riesame si sarebbe occupato della imputazione provvisoria di cui al capo b), sebbene per tale imputazione l'ordinanza custodiale fosse stata già stata revocata dal G.i.p. nei confronti dell'Elia. Ed invero, il Tribunale del riesame, con specifico riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, ha dato espressamente atto nella premessa del provvedimento impugnato di: "richiamare preliminarmente quanto riportato dal giudice di prime cure nel provvedimento gravato con specifico riferimento al segmento delle condotte delittuose ascritte al capo a) "e "al termine verranno illustrate le conclusioni di questo Tribunale". In base a tali premesse, risulta evidente che quanto riportato dalle pagine 4 - 39 dell'ordinanza impugnata costituisce una mera trasposizione e riproduzione delle pg. 88-124 dell'ordinanza cautelare ad un evidente fine di economia illustrativa. Che, poi, tali pagine contengano la riproduzione anche degli elementi rilevanti ai fini dell'originaria imputazione di cui al capo b), non implica che di tali elementi il Tribunale abbia tenuto conto, al fine di reintrodurre surrettiziamente la valenza dell'imputazione provvisoria di cui all'art. 640 bis c.p. Chiara sul punto risulta essere la cesura alla pg. 40 del provvedimento impugnato tra la premessa illustrativa degli indizi, con mera riproduzione del contenuto dell'ordinanza cautelare ed il successivo momento valutativo, in relazione al quale il Tribunale ha tratto le conclusioni sulla consistenza del quadro indiziario esclusivamente per il capo a), effettuando una autonoma valutazione degli elementi emersi in relazione a tale imputazione. Peraltro, l'imputazione provvisoria di cui al capo a) richiama espressamente le condotte descritte al capo b), sicchè l'illustrazione dei fatti relativi a tale ultimo capo non poteva essere tralasciata ai fini di una adeguata descrizione della vicenda che vede coinvolto l'Elia, di concorso nella bancarotta fraudolenta distrattiva.2. Tanto premesso, si osserva che infondate si presentano le deduzioni relative all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di cui all'imputazione provvisoria sub A). 2.1. All'indagato, amministratore di fatto della AM s.r.I., è stato specificamente ascritto, come evidenziato in premessa, il concorso con [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale e amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella distrazione di due cabine di verniciatura e relativi impianti del valore di circa 410.000,00 euro. In proposito, l'ordinanza cautelare e l'ordinanza impugnata hanno messo in risalto come le due cabine di verniciatura, facenti parte del patrimonio della fallita [OSCURATO:PERSONA] fossero state richieste in restituzione al curatore dalla società MPS [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento da parte della società fallita dei canoni di leasing, con ammissione al passivo della società di leasing per l'importo di euro 176.656,65. In relazione a tali beni strumentali emergeva che la proprietà di essi era stata fittiziamente traslata, essendo stati i macchinari utilizzati dalla A.M. s.r.I., facente di fatto capo all'Elia, e dalla MPS s.r.I., amministrata sempre da [OSCURATO:PERSONA], per fini estranei alla [OSCURATO:PERSONA], ottenendo finanziamenti e crediti di imposta, nonostante fossero beni del patrimonio della fallita. Invero, l'Ingrosso per MPS formulava domanda di accesso al fondo di garanzia per l'acquisto di macchinari e la società AM, di intesa con l'Ingrosso, faceva figurare la vendita delle cabine alla MPS (macchinari che in realtà erano "usati" ed erano della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non aventi le condizioni per accedere al credito, non essendo peraltro nuovi), così ottenendo l'importo finanziato dallo Stato e la società [OSCURATO:SOCIETA]. il credito di imposta. In sostanza, [OSCURATO:SOCIETA]. non "acquistava" cabine di verniciatura nuove, bensì utilizzava, ai fini dell'operazione di credito, le cabine di verniciatura della [OSCURATO:PERSONA], operazione questa che consentiva alla società riconducibile all'Elia di ottenere una ingente liquidità, lasciando all'Ingrosso l'onere di restituire il prestito ottenuto attraverso la garanzia dello Stato, sfruttando il credito di imposta. 2.2. Il Tribunale, all'uopo, ha evidenziato come tale ricostruzione dell'accaduto si fondi sul contenuto delle conversazioni oggetto di captazione e specificamente su quelle nelle quali [OSCURATO:PERSONA] sollecita gli operai che stavano procedendo allo smontaggio della due cabine di verniciatura, già nella disponibilità della processi Speciali s.r.I., a reperire dai pezzi smontati e ad annotare con accuratezza, i numeri di matricola degli impianti in questione (nei dialoghi captati, si utilizza talvolta l' espressone targhette, in alternativa a quella di" matricole" ) e in quelle nelle quali si apprende che i predetti numeri di matricola dovevano poi essere inviati proprio ad [OSCURATO:PERSONA], adempimento che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] provvedeva ad eseguire. L'oggetto di tali dialoghi ha indotto del tutto logicamente il Tribunale a ritenere che quei numeri di matricola servivano all'Ella per predisporre la documentazione di "vendita" dei macchinari, non rilevandosi altrimenti ragioni per quali l'Ingrosso avrebbe dovuto inviare ad Elia i numeri di matricola degli impianti già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., se non allo scopo di consentirgli di predisporre la documentazione di "vendita" dei macchinari. 2.3. A fronte di tale quadro indiziario, immune da censure si presenta la valutazione del Tribunale del riesame, che ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario a carico dell'indagato per il concorso nella bancarotta fraudolenta ascrittogli, avendo fatto corretta applicazione dei principi più volte applicati da questa Corte, secondo cui al fine di configurare la responsabilità concorsuale dell'extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta sono sufficienti l'incidenza causale dell'azione dello stesso "extraneus", nonchè la sua consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico (cfr. Cass., sez. 5^, 26/06/1990, Bordoni e altri; Sez. 5, n. 40332 del 2013; Sez. 5, n.18517 del 22/02/2018, Rv. 273073; Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019 Rv. 277340), elementi questi pienamente ravvisabili nella fattispecie. Inoltre, integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori (Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655). In particolare, in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di "leasing"- traslativo o di godimento- (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Rv. 265509). 2.4. Per quanto concerne, poi, le restanti deduzioni sviluppate in ricorso, relative alla mancata considerazione da parte del Tribunale del riesame della documentazione prodotta dall' indagato, attestante il fatto che le cabine di verniciatura di cui al capo a), asseritamente di proprietà della fallita società "[OSCURATO:PERSONA]", nulla avevano a che vedere con le nuove cabine di verniciatura acquistate dalla A.M. s.r.I., in attesa di essere consegnate alla MPS, il ricorrente sviluppa in proposito censure in fatto inammissibili in questa sede tenuto conto del fatto che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 2.5. Peraltro, il ricorrente non si confronta affatto con le motivazioni dell'ordinanza impugnata, che salda non illogicamente l'utilizzo delle cabine di verniciatura oggetto di imputazione per fini estranei alla Processi speciali al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, innanzi riportato. Inoltre, il Tribunale del riesame ha dato una spiegazione del tutto logica al fatto che i macchinari oggetto di finanziamento non potevano identificarsi con macchinari nuovi ordinati da AM a Tecnoazzurra s.r.I., tenuto conto del fatto che tali macchinari secondo la stessa documentazione prodotta dall'indagato sarebbero stati venduti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. quando ancora non era stato interamente versato il prezzo di acquisto sulla base delle date delle fatture. 3. Il ricorso, pertanto, alla luce di tutto quanto evidenziato va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]