CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 21999/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 516 cod. proc. pen., per l'intervenuta modifica del capo di imputazione è manifestamente infondato ( cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. è aspecifico perché non si confronta con la dettagliata motivazione della Corte di appello che a pag. 4 ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistente l'esimente dello stato di necessità; che anche il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è reiterativo di doglianza già proposta in grado di appello ed ivi puntualmente disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]