CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 27117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a di consiglio con contraddittorioscritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazioneorale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LidiaGiorgio, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello, per quanto qui rileva,confermava la pronuncia emessa in data 27/06/2024 dal Tribunale di Palermo cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di truffa (capo A) e disostituzione di persona (capo B), con irrogazione della pena di un anno direclusione ed euro 600,00 di multa e condanna al risarcimento del danno in favoredelle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da liquidarsi in separata sede conassegnazione di provvisionale pari a euro 23.784,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia articolando sei motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata con riferimento al delitto di sostituzione di persona (capo B), sotto ilprofilo del travisamento per omessa valutazione di elementi decisivi.La Corte di appello non ha operato il vaglio di attendibilità della personaoffesa, nonostante i rilievi mossi sul punto nell’atto di appello con il quale si eranoevidenziate circostanze di rilievo comprovanti la contraddittorietà dellaricostruzione operata da [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimentoall’art. 640 cod. pen. in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di truffa dicui al capo A).Gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non rientrano nella nozione diartifizi o raggiri, necessari per configurare la truffa contrattuale, bensì delineanoun mero inadempimento contrattuale di rilevanza esclusivamente civilistica.2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 641 cod. pen. in puntodi mancata riqualificazione del fatto nel reato di insolvenza fraudolenta atteso chenella specie non sono integrati artifici o raggiri ed il creditore si è fidato dellacopertura dei titoli in ragione del pregresso rapporto commerciale.2.4 Con il quarto e quinto motivo si deducono la violazione degli artt. 62 bise 133 cod. pen., in punto di diniego di attenuanti generiche e l’omessa motivazionecon riferimento al contenimento della pena nel minimo edittale.Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha omesso di valutare, qualeelemento positivo indicato nell’atto di appello, la circostanza che l’imputato si erapresentato al giudice ed aveva reso dichiarazioni.Quanto al secondo profilo, il collegio di merito non si è pronunciato sullarichiesta difensiva con la quale era stata richiesta la riduzione della pena base allamisura minima.2.5. Con il sesto motivo si deduce il vizio di motivazione per travisamento delfatto in punto di domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].Rileva la difesa ricorrente che nel giudizio si sono costituiti parte civili laBiolactea s.r.l. in persona dell’attuale legale rappresentante ed anche ArcangeloBiondo in proprio che all’epoca dei fatti era amministratore della società.Quest’ultimo nell’atto di costituzione di parte civile indicava la causa petendidella domanda risarcitoria affermando di avere effettuato alcune forniture a titolopersonale che non erano state pagate, circostanza non accertata in dibattimento.L’affermazione della Corte di appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ilrisarcimento del danno anche morale per i raggiri patiti è frutto di travisamento inquanto tale pregiudizio non era stato invocato con riferimento alle fatture da luiemesse in qualità di amministratore della società.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.La censura proposta, seppure prospettata sotto il profilo del “travisamentoper omessa valutazione di elementi decisivi” (pag. 2 del ricorso) con riferimentoal delitto di sostituzione di persona contestato al capo B), concerne, invece, ilvaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che la Corte di appelloha, tuttavia, correttamente operato.Il collegio ha illustrato il contenuto della testimonianza dibattimentale resa daArcangelo [OSCURATO:PERSONA] anche nella parte in cui aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] si erapresentato come “[OSCURATO:PERSONA]” amministratore e legale rappresentante dellaSicilia [OSCURATO:SOCIETA]. e ha ritenuto tale portato dichiarativo intrinsecamente credibilein quanto coerente con la ricostruzione dei fatti riferita nella denuncia querelasporta il 16/06/2027, oltre che supportato da elementi di riscontro raccolti nelcorso delle indagini svolte (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata).3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il qualesi deduce la violazione di legge con riferimento al giudizio di responsabilità per ilreato di truffa contestato al capo B) perché il compendio probatorio, secondo ladifesa ricorrente, darebbe conto di un mero inadempimento contrattuale dirilevanza esclusivamente civilistica.In tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato medianteassegni di conto corrente privi di copertura non costituisce, di norma, raggiroidoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a integrare l'elementomateriale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamentodell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima unragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Sez. 2, n. 23229 del12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014,Montesanti, Rv. 259427; Sez. 2, n. 46890 del 06/12/2011, Mascia, Rv. 251452).Più precisamente, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata diacquisti, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nelvenditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile edegno di credito, e poi per ulteriori importi che, invece, non vengono invece pagati,purché l’inadempimento degli obblighi contrattuali sia l’effetto di un precostituitoproposito fraudolento; l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da partedella persona offesa non esclude l’ idoneità del mezzo, in quanto determinata dallafiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale (Sez.2 n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490 Sez. 2, n. 24499 del 7/5/2015,Bajic, Rv. 264224).La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principi richiamando,sul piano fattuale, i precedenti acquisti di merce effettuati mediante assegnibancari regolarmente incassati, idonei a fornire rassicurazioni alla persona offesacirca il buon esito anche del titolo di credito (poi risultato privo di provvista)rilasciato quale mezzo di pagamento per l’operazione commerciale contestata; hainoltre evidenziato che, dopo il ritorno dell’insoluto, i tentativi di contatto con laSicilia [OSCURATO:SOCIETA] erano stati vani, [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso la sede della aziendatrovandola chiusa e altrettanto senza esito erano rimaste le procedure di recuperodel credito tramite un legale, così valorizzando anche ulteriori circostanze fattualidimostrative del precostituito intento fraudolento.4. Del pari manifestamente destituito di fondamento è il terzo motivo diricorso in punto di mancata riqualificazione del fatto nel reato di insolvenzafraudolenta che la Corte di appello ha logicamente escluso, avendo ravvisato nelcaso di specie la sussistenza di artifici e raggiri.Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nelprimo la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni nonvere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nel secondo èrealizzata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 2,n. 178 del 04/12/2025-dep. 2026, Felici, Rv. 289107, in motivazione; Sez. 5 n.44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174; Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015,Caroli, Rv. 263360; Sez. 2, n. 45096 del 11/11/2009, Perfili, Rv. 245695).5. Generici sono il quarto e quinto motivo con i quali si deduce la violazionedi legge in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di omessamotivazione con riferimento al contenimento della pena nel minimo edittale.Quanto alla esclusione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen, laCorte di appello ha attribuito rilievo decisivo ai numerosi precedenti penali, cosìritenendo implicitamente recessivo il fatto che l’imputato si fosse presentato inudienza ed avesse reso dichiarazioni spontanee (peraltro ritenute dal giudice diprimo grado prive di riscontro ed anzi smentite dalle prove acquisite).La difesa ricorrente non si confronta con tale costrutto argomentativoprospettando anche in questa sede la mancata valorizzazione del portatodichiarativo offerto al Tribunale, già ritenuto privo di rilievo.Va ricordato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare ildiniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.La richiesta di applicazione del minimo della pena deve ritenersi disattesa conmotivazione implicita in ragione dei precedenti penali che hanno fondato il diniegodi attenuanti generiche.Si consideri, peraltro, che la pena inflitta dal giudice di primo grado èaddirittura inferiore al minimo edittale, tenuto conto della ritenuta recidivareiterata in ragione della quale la sanzione detentiva base avrebbe dovuto6. Del pari generico è il sesto motivo di ricorso non avendo la difesa ricorrenteallegato l’atto di costituzione di parte civile che si assume travisato.Il principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione in materiapenale impone al ricorrente un preciso onere di allegazione in tal senso e, a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, di adempiere alla specifica indicazionealla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare,al ricorso da trasmettere alla Corte, la copia dell’atto asseritamente travisato chel’ufficio deve inserire in apposito fascicolo, se non già trasmesso, ovvero attestarnela mancanza, se non risulta presente nella documentazione processuale.7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il giorno 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini