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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15022/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 2595/2024 depositata il 08/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 543/2025Numero sezionale 4201/2026Numero di raccolta generale 15022/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA].,con avviso di accertamento esecutivo n. 19543 del 17 febbraio 2021, lapretesa TARI relativa all’anno 2015, quantificata in euro 31.027,00 ecalcolata su una superficie ritenuta tassabile pari a mq

8.232.2. La società contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], sostenendol’illegittimità dell’atto impositivo per carenza dei presupposti impositivi, perviolazione dell’art. 1, commi 639 ss., della legge n.147/2013 e per omessaconsiderazione delle superfici destinate alla produzione prevalente econtinuativa di rifiuti speciali non assimilabili, deducendo che la superficierealmente soggetta a tassazione dovesse essere limitata a mq 1.401,75,come già accertato in precedenti giudizi e come risultante da perizia giuratae relazione tecnica integrativa.3.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n.340/2023, ha accolto il ricorso, ritenendo provato che lo stabilimento dellaUOP ha prodotto rifiuti speciali smaltiti autonomamente e che solo unaminima parte delle superfici ha generato rifiuti urbani.

Ha quindideterminato la superficie tassabile in mq 1.401,75 e ha annullato l’avvisoimpugnato.4.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di ReggioCalabria, deducendo la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n.546/1992 peromessa considerazione dell’eccezione di inammissibilità fondata sullamancata denuncia da parte della contribuente ai sensi dell’art. 26, comma4, del Regolamento TARI, nonché la violazione dell’art. 1, commi 639 ss.,della legge n.147/2013, sostenendo la correttezza della superficie accertatain sede di sopralluogo del 13 aprile 2018, effettuato alla presenza dellasocietà e concluso con la misurazione di mq 8.232,96.Numero registro generale 543/2025Numero sezionale 4201/2026Numero di raccolta generale 15022/2026Data pubblicazione 19/05/20265.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, consentenza n. 2595/2024, ha accolto parzialmente l’appello del Comune.

Ilgiudice d’appello ha rilevato che la sentenza di primo grado non haesaminato l’eccezione preliminare di mancata presentazione delladichiarazione prescritta per l’agevolazione relativa ai rifiuti speciali, la quale,secondo il regolamento comunale, costituisce condizione necessariaaffinché il contribuente possa ottenere la detassazione delle superficiproduttive di rifiuti speciali non assimilabili.

Nel merito, la Corte ha ritenutoche la contribuente non abbia mai presentato la dichiarazione previstadall’art. 26 del Regolamento comunale, sicché non avrebbe potuto ottenerel’esclusione delle superfici invocate attraverso la sola produzione dellaperizia tecnica.

Ha inoltre attribuito piena attendibilità alle misurazionieffettuate nel sopralluogo del 13 aprile 2018, ritenendo che la conseguenterideterminazione della superficie tassabile in mq 8.232,96 fosse legittima econforme ai principi impositivi vigenti.

Per tali ragioni, la Corte di appello haparzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando lasuperficie tassabile in mq 8.232,96 e compensando le spese del giudizio.della complessità della vicenda.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso il comune.7.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.8.

Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio edi accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per vizio di inesistenza dellaNumero registro generale 543/2025Numero sezionale 4201/2026Numero di raccolta generale 15022/2026Data pubblicazione 19/05/2026motivazione e/o di una motivazione apparente, e/o di una motivazioneperplessa ed oggettivamente incomprensibile.La società ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado sarebbe affetta da un vizio radicale dimotivazione, configurabile come motivazione inesistente, meramenteapparente o perplessaLa UOP sostiene, in particolare, che il giudice d’appello avrebbefondato la decisione su presupposti normativi e fattuali erronei oinconferenti, fraintendendo la portata dell’art. 26 del Regolamento TARI,relativo solo alle ipotesi di riduzione connesse a rifiuti speciali assimilabili,mentre nel caso di specie si tratterebbe di rifiuti speciali non assimilabili,per i quali non opererebbe alcun meccanismo agevolativo ma la diversaquestione della mancanza del presupposto stesso dell’imposizione.

Lasentenza impugnata avrebbe poi attribuito rilievo alla mancatapresentazione della “dichiarazione preventiva” richiesta per il beneficio, purtrattandosi – secondo la ricorrente – di un istituto non pertinente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre affermato che l’elaborato tecnico del 13 maggio2019 non sarebbe utilizzabile per l’assenza di una preventiva denuncia,senza considerare che tale documento integrava la perizia giurata del 2014già prodotta nel giudizio.

Da ultimo, la motivazione sarebbe contraddittorialaddove sostiene che la superficie tassabile originaria fosse di mq 14.043,mentre l’avviso impugnato riguarda una superficie accertata di 8.232,96mq, così rivelando la mancata comprensione dell’oggetto del giudizio.Il Comune contesta radicalmente la fondatezza del motivo, e ribadisceche il vizio denunciato non attiene alla mancanza grafica o sostanziale dellamotivazione, bensì alla pretesa erroneità della ricostruzione in fatto, profiloche ridonderebbe – se del caso – nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c., conconseguente inammissibilità della doglianza.

Afferma inoltre che l’art. 26del Regolamento TARI si applica a tutte le ipotesi di riduzione, agevolazioneo esenzione, non soltanto ai rifiuti assimilati, e che la ricorrente non avrebbeNumero registro generale 543/2025Numero sezionale 4201/2026Numero di raccolta generale 15022/2026Data pubblicazione 19/05/2026mai presentato alcuna dichiarazione preventiva idonea a consentire l’attivitàdi verifica dell’amministrazione, sicché non avrebbe potuto esserericonosciuta alcuna esclusione dalla superficie tassabile.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, commi da 639 a 736, L. 147/2013 ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenutotassabile la superficie complessiva di mq 8.232,96, nonostante – a suo dire– la prova documentale dimostrasse che solo mq 1.401,75 costituirebberoaree produttive di rifiuti urbani.

Secondo la UOP, l’art. 1, comma 641, L.147/2013 esclude dall’imposizione le aree non suscettibili di produrre rifiutiurbani, mentre il comma 649 esclude quelle ove si producono, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore.

Lasocietà sostiene di aver fornito la prova della produzione di rifiuti specialimediante perizia giurata, relazione tecnica e documentazione contrattualecon ditte specializzate, e che la Corte territoriale non avrebbe consideratotali elementi, limitandosi ad aderire alle misurazioni del sopralluogo del2018, ritenute dalla ricorrente “retrodatate” e prive di valore probatorio.

LaUOP richiama inoltre consolidata giurisprudenza di legittimità che affermal’esenzione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali nonassimilabili.Il Comune eccepisce che il motivo sarebbe inammissibile perché voltoa sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita incassazione, trattandosi di critica alla quantificazione della superficietassabile e alla valutazione delle prove tecniche.

Nel merito ribadisce che lasuperficie di mq 8.232,96 è stata accertata mediante sopralluogo del 13aprile 2018, svolto in contraddittorio con la contribuente, che hacontrofirmato il verbale senza contestare puntualmente le misurazioni.L’amministrazione richiama un ampio complesso di pronunce – sia di primosia di secondo grado – che hanno ritenuto attendibile tale rilievo tecnico eNumero registro generale 543/2025Numero sezionale 4201/2026Numero di raccolta generale 15022/2026Data pubblicazione 19/05/2026non idonea a confutarlo la perizia Fonte, giudicata generica, non analitica eriferita a stati dei luoghi antecedenti alla verifica del 2018.

Infine ribadisceche, in assenza di preventiva denuncia delle superfici di produzione di rifiutispeciali ai sensi degli artt. 26, 30 e 32 del Regolamento TARI, non sarebbein ogni caso possibile riconoscere alcuna esclusione dalla superficietassabile.3.

Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio edi accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.4.

Il collegio dispone in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.5.

Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigettoo di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.

T., 4maggio 2023, n. 11672).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 2595/2024 depositata il 08/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 543/2025Numero sezionale 4201/2026Numero di raccolta generale 15022/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA].,con avviso di accertamento esecutivo n. 19543 del 17 febbraio 2021, lapretesa TARI relativa all’anno 2015, quantificata in euro 31.027,00 ecalcolata su una superficie ritenuta tassabile pari a mq 8.232.2. La società contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], sostenendol’illegittimità dell’atto impositivo per carenza dei presupposti impositivi, perviolazione dell’art. 1, commi 639 ss., della legge n.147/2013 e per omessaconsiderazione delle superfici destinate alla produzione prevalente econtinuativa di rifiuti speciali non assimilabili, deducendo che la superficierealmente soggetta a tassazione dovesse essere limitata a mq 1.401,75,come già accertato in precedenti giudizi e come risultante da perizia giuratae relazione tecnica integrativa.3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n.340/2023, ha accolto il ricorso, ritenendo provato che lo stabilimento dellaUOP ha prodotto rifiuti speciali smaltiti autonomamente e che solo unaminima parte delle superfici ha generato rifiuti urbani. Ha quindideterminato la superficie tassabile in mq 1.401,75 e ha annullato l’avvisoimpugnato.4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di ReggioCalabria, deducendo la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n.546/1992 peromessa considerazione dell’eccezione di inammissibilità fondata sullamancata denuncia da parte della contribuente ai sensi dell’art. 26, comma4, del Regolamento TARI, nonché la violazione dell’art. 1, commi 639 ss.,della legge n.147/2013, sostenendo la correttezza della superficie accertatain sede di sopralluogo del 13 aprile 2018, effettuato alla presenza dellasocietà e concluso con la misurazione di mq 8.232,96.Numero registro generale 543/2025Numero sezionale 4201/2026Numero di raccolta generale 15022/2026Data pubblicazione 19/05/20265. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, consentenza n. 2595/2024, ha accolto parzialmente l’appello del Comune. Ilgiudice d’appello ha rilevato che la sentenza di primo grado non haesaminato l’eccezione preliminare di mancata presentazione delladichiarazione prescritta per l’agevolazione relativa ai rifiuti speciali, la quale,secondo il regolamento comunale, costituisce condizione necessariaaffinché il contribuente possa ottenere la detassazione delle superficiproduttive di rifiuti speciali non assimilabili. Nel merito, la Corte ha ritenutoche la contribuente non abbia mai presentato la dichiarazione previstadall’art. 26 del Regolamento comunale, sicché non avrebbe potuto ottenerel’esclusione delle superfici invocate attraverso la sola produzione dellaperizia tecnica. Ha inoltre attribuito piena attendibilità alle misurazionieffettuate nel sopralluogo del 13 aprile 2018, ritenendo che la conseguenterideterminazione della superficie tassabile in mq 8.232,96 fosse legittima econforme ai principi impositivi vigenti. Per tali ragioni, la Corte di appello haparzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando lasuperficie tassabile in mq 8.232,96 e compensando le spese del giudizio.della complessità della vicenda.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso il comune.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.8. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio edi accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per vizio di inesistenza dellaNumero registro generale 543/2025Numero sezionale 4201/2026Numero di raccolta generale 15022/2026Data pubblicazione 19/05/2026motivazione e/o di una motivazione apparente, e/o di una motivazioneperplessa ed oggettivamente incomprensibile.La società ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado sarebbe affetta da un vizio radicale dimotivazione, configurabile come motivazione inesistente, meramenteapparente o perplessaLa UOP sostiene, in particolare, che il giudice d’appello avrebbefondato la decisione su presupposti normativi e fattuali erronei oinconferenti, fraintendendo la portata dell’art. 26 del Regolamento TARI,relativo solo alle ipotesi di riduzione connesse a rifiuti speciali assimilabili,mentre nel caso di specie si tratterebbe di rifiuti speciali non assimilabili,per i quali non opererebbe alcun meccanismo agevolativo ma la diversaquestione della mancanza del presupposto stesso dell’imposizione. Lasentenza impugnata avrebbe poi attribuito rilievo alla mancatapresentazione della “dichiarazione preventiva” richiesta per il beneficio, purtrattandosi – secondo la ricorrente – di un istituto non pertinente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre affermato che l’elaborato tecnico del 13 maggio2019 non sarebbe utilizzabile per l’assenza di una preventiva denuncia,senza considerare che tale documento integrava la perizia giurata del 2014già prodotta nel giudizio. Da ultimo, la motivazione sarebbe contraddittorialaddove sostiene che la superficie tassabile originaria fosse di mq 14.043,mentre l’avviso impugnato riguarda una superficie accertata di 8.232,96mq, così rivelando la mancata comprensione dell’oggetto del giudizio.Il Comune contesta radicalmente la fondatezza del motivo, e ribadisceche il vizio denunciato non attiene alla mancanza grafica o sostanziale dellamotivazione, bensì alla pretesa erroneità della ricostruzione in fatto, profiloche ridonderebbe – se del caso – nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c., conconseguente inammissibilità della doglianza. Afferma inoltre che l’art. 26del Regolamento TARI si applica a tutte le ipotesi di riduzione, agevolazioneo esenzione, non soltanto ai rifiuti assimilati, e che la ricorrente non avrebbeNumero registro generale 543/2025Numero sezionale 4201/2026Numero di raccolta generale 15022/2026Data pubblicazione 19/05/2026mai presentato alcuna dichiarazione preventiva idonea a consentire l’attivitàdi verifica dell’amministrazione, sicché non avrebbe potuto esserericonosciuta alcuna esclusione dalla superficie tassabile.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, commi da 639 a 736, L. 147/2013 ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenutotassabile la superficie complessiva di mq 8.232,96, nonostante – a suo dire– la prova documentale dimostrasse che solo mq 1.401,75 costituirebberoaree produttive di rifiuti urbani. Secondo la UOP, l’art. 1, comma 641, L.147/2013 esclude dall’imposizione le aree non suscettibili di produrre rifiutiurbani, mentre il comma 649 esclude quelle ove si producono, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore. Lasocietà sostiene di aver fornito la prova della produzione di rifiuti specialimediante perizia giurata, relazione tecnica e documentazione contrattualecon ditte specializzate, e che la Corte territoriale non avrebbe consideratotali elementi, limitandosi ad aderire alle misurazioni del sopralluogo del2018, ritenute dalla ricorrente “retrodatate” e prive di valore probatorio. LaUOP richiama inoltre consolidata giurisprudenza di legittimità che affermal’esenzione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali nonassimilabili.Il Comune eccepisce che il motivo sarebbe inammissibile perché voltoa sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita incassazione, trattandosi di critica alla quantificazione della superficietassabile e alla valutazione delle prove tecniche. Nel merito ribadisce che lasuperficie di mq 8.232,96 è stata accertata mediante sopralluogo del 13aprile 2018, svolto in contraddittorio con la contribuente, che hacontrofirmato il verbale senza contestare puntualmente le misurazioni.L’amministrazione richiama un ampio complesso di pronunce – sia di primosia di secondo grado – che hanno ritenuto attendibile tale rilievo tecnico eNumero registro generale 543/2025Numero sezionale 4201/2026Numero di raccolta generale 15022/2026Data pubblicazione 19/05/2026non idonea a confutarlo la perizia Fonte, giudicata generica, non analitica eriferita a stati dei luoghi antecedenti alla verifica del 2018. Infine ribadisceche, in assenza di preventiva denuncia delle superfici di produzione di rifiutispeciali ai sensi degli artt. 26, 30 e 32 del Regolamento TARI, non sarebbein ogni caso possibile riconoscere alcuna esclusione dalla superficietassabile.3. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio edi accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.4. Il collegio dispone in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.5. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigettoo di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4maggio 2023, n. 11672). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15022/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris