CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 25769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere - Rel. ORDINANZA sul procedimento n. 14990/2022 per correzione di errore materiale afferente all’ordinanza n. 12973/2022 pronunciata nel procedimento n. 25158.2019 fra: A [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentata da Italfondiario,in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura- avverso l'ordinanza n. 12973/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] lamenta errore materiale nella ordinanza di questa Corte n. 12973 del 2022. 2.-Con tale ordinanza, rigettato il ricorso di controparte, sono state riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] le spese del procedimento in 10 mila euro, oltre quelle generali in 200 euro. 3.-Secondo la ricorrente l’ordinanza, proprio nella parte in cui liquida a suo favore le spese,conterrebbe un errore materiale: le spese generali, infatti, sono state liquidate in misura inferiore alla percentuale di legge (15%) senza dare motivazione di tale decurtazione. 4.-Ritiene la ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le spese generali vanno liquidatenella misura del 15% inq uanto esse spettano per legge, ed indipendentemente dalla loro espressa liquidazione , proprio in quella percentuale. Inoltre, nel corso della motivazione (p. 2),è erroneamente indicata la Corte di Appello di Milano in luogo di quella di L’Aquila. Avanza richiesta di correzione d’ufficio dell’errore materiale. Considerato che Entrambe le richieste di correzione si dimostrano fondate P.Q.M. La Corte, coregge l’ordinanza n. 12973/2022 disponendo che, a pag. 2, primo rigo, si legga Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], anziché di Milano, e che il dispositivo, nella parte in cui riporta “oltre 200,00 euro di spese generali”, deve intendersi così riformulato: “oltre a 200,00 euro per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge”. Manda alla Cancelleria per l