Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 18569/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 159) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.

Il primo motivo sviluppa una non consentita censura di merito in ordine alla contestata efficacia drogante della sostanza stupefacente sequestrata al prevenuto, mai messa in discussione nel giudizio di merito ed asseverata dagli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA], non contestabili in questa sede.

Il secondo motivo appare manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivatamente respinto l'istanza di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa, in considerazione dell'esaustività degli atti acquisiti e di quanto emerso dagli stessi, ritenuti sufficienti a fini decisori.

Il terzo motivo pretende di ottenere da questa Corte di legittimità una diversa e più favorevole ricostruzione del fatto, in relazione al reato di cui all'art.337 cod. pen., a fronte di una sentenza che ha congruamente e logicamente motivato sul punto, avendo appurato che il prevenuto aveva spintonato uno degli agenti per impedirgli di entrare nell'appartamento e poi aveva colpito con calci e pugni l'altro agente che teneva ferma la porta di ingresso, condotte di per sé idonee ad integrare il reato in disamina.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consicj1i.re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 159) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il primo motivo sviluppa una non consentita censura di merito in ordine alla contestata efficacia drogante della sostanza stupefacente sequestrata al prevenuto, mai messa in discussione nel giudizio di merito ed asseverata dagli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA], non contestabili in questa sede. Il secondo motivo appare manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivatamente respinto l'istanza di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa, in considerazione dell'esaustività degli atti acquisiti e di quanto emerso dagli stessi, ritenuti sufficienti a fini decisori. Il terzo motivo pretende di ottenere da questa Corte di legittimità una diversa e più favorevole ricostruzione del fatto, in relazione al reato di cui all'art.337 cod. pen., a fronte di una sentenza che ha congruamente e logicamente motivato sul punto, avendo appurato che il prevenuto aveva spintonato uno degli agenti per impedirgli di entrare nell'appartamento e poi aveva colpito con calci e pugni l'altro agente che teneva ferma la porta di ingresso, condotte di per sé idonee ad integrare il reato in disamina. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consicj1i.re estensore
Sentenza Cassazione n. 18569/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris