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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 03003/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29730/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bertoloni, 44, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4933/2016 depositata il 12/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 29730/17 Rilevato che: Con sentenza depositata il giorno 12.12.2016, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello dell'Inpgi ed accolto parzialmente l'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza del tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro che aveva accolto parzialmente l'opposizione proposta da quest'ultima società avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Inpgi per € 552.497,00 per contributi e sanzioni di legge, dovuti in riferimento ai rapporti di lavoro giornalistico tra la predetta società e sei giornalisti, nel periodo maggio 2002 - febbraio 2007.

Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a due posizioni, stante il condono previdenziale e correlativa rinuncia agli atti ed all'azione da parte della [OSCURATO:PERSONA] spa, mentre, per il resto, per solo due posizioni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il tribunale condannava la società datrice di lavoro al pagamento dei contributi e sanzioni, come quantificate in dispositivo.

Da parte sua la Corte d'appello, a sostegno delle ragioni di rigetto del gravame dell'Inpgi e dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale (con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), da una parte ha confermato la sentenza di primo grado sulla natura subordinata del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], per lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale e la sistematica redazione di articoli secondo le direttive della direttrice, mentre ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro della [OSCURATO:PERSONA], della specie del collaboratore fisso (come richiesto dalla società datrice di lavoro), non essendo stato dimostrato il vincolo di dipendenza della giornalista, nel senso dell'obbligo di rimanere a disposizione per soddisfare qualsiasi esigenza informativa della rivista a cui la [OSCURATO:PERSONA] collaborava.

Avverso tale sentenza, l'Inpgi ha proposto ricorso in cassazione affidato a quattro motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., avendo il giudice d'appello omesso la ricerca della verità sostanziale, in presenza di un quadro probatorio dallo stesso definito di "incerta interpretazione", in riferimento, in particolare, al direttore Perfetti, del quale aveva condiviso la valutazione espressa dal tribunale secondo la quale non risultava che fosse emerso con certezza l'esercizio continuativo e personale delle responsabilità organizzative e direttoriali, circostanza di fatto che sarebbe stata dirimente per affermare la natura subordinata della prestazione, concludendo invece nel senso di dover dare prevalenza al nomen iuris prescelto dalle parti (come collaborazione continuata e coordinata), laddove la Corte del merito avrebbe potuto far ricorso ai propri poteri officiosi (ex artt. 421 e 437 c.p.c.) per sopperire al quadro probatorio indicato come incerto.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CNLG, per aver ritenuto che l'ausilio di un caporedattore escluda l'esercizio dei poteri organizzativi del direttore, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., mentre la norma contrattuale di cui alla rubrica non implica che il direttore debba provvedere personalmente ai propri compiti anzi è normale che si avvalga di collaboratori qualificati (capiredattori).

Con il terzo motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 CNLG, per avere escluso il requisito dello "stare a disposizione", senza confrontarlo con il "mandato conferito", in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Con il quarto motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione dell'art. 42 CNLG e dell'art. 1 della legge n. 69 del 1963, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere escluso che l'attività del redattore grafico costituisca attività giornalistica, perché svolta secondo le disposizioni del caporedattore, senza indagare sul suo apporto all'informazione.

Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile, perché chiede la rivalutazione degli stessi fatti che sono stati posti a fondamento sia della decisione di primo grado che della decisione di secondo grado, in "modo conforme", ed inoltre, è inammissibile, perché contesta le decisioni istruttorie della Corte territoriale che sono di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabili in cassazione se adeguatamente motivate anche ai sensi del numero 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c.; inoltre, il fatto che all'esito di un'istruttoria completa e approfondita la pretesa attorea risulti ancora caratterizzata da incertezza non significa affatto (né gli artt. 421 e 437 c.p.c., militano in tal senso) che il giudice del merito debba continuare a sentire testi ad oltranza.

Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta l'accertamento di fatto espresso dalla Corte d'appello circa la natura non subordinata del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, "Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata" (Cass. n. 1238/11, cfr. Cass.n. 5886/12),e J (1-0 h i 3", h 12; 4 r; ) 271 /9 A- frL r '2.

Anche il terzo motivo è inammissibile, per le stesse ragioni esposte nei secondo motivo, mentre nel merito dell'accertamento, la Corte d'appello ha accertato che in riferimento alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non vi era il vincolo di disponibilità nei confronti del datore di lavoro, nell'intervallo bimestrale tra l'uscita di un numero della rivista "Interni" ed il successivo, di cui era collaboratrice.

Il quarto motivo è inammissibile, ex art. 348 ter c.p.c., perché mira a una nuova valutazione degli stessi fatti, posti a fondamento della decisione di primo grado e della decisione d'appello, e perché contesta la pronuncia sull'insussistenza della natura giornalistica della prestazione lavorativa della Mariani, che è stata, per l'appunto, esclusa dalla Corte d'appello con accertamento di fatto, incensurabile in cassazione se correttamente motivato, anche ai sensi del novellato n. 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c. come nella specie.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, conseguono le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l'Inpgi a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di C 11.000,00, oltre C 200,00, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29730/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bertoloni, 44, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4933/2016 depositata il 12/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29730/17 Rilevato che: Con sentenza depositata il giorno 12.12.2016, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello dell'Inpgi ed accolto parzialmente l'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza del tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro che aveva accolto parzialmente l'opposizione proposta da quest'ultima società avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Inpgi per € 552.497,00 per contributi e sanzioni di legge, dovuti in riferimento ai rapporti di lavoro giornalistico tra la predetta società e sei giornalisti, nel periodo maggio 2002 - febbraio 2007. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a due posizioni, stante il condono previdenziale e correlativa rinuncia agli atti ed all'azione da parte della [OSCURATO:PERSONA] spa, mentre, per il resto, per solo due posizioni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il tribunale condannava la società datrice di lavoro al pagamento dei contributi e sanzioni, come quantificate in dispositivo. Da parte sua la Corte d'appello, a sostegno delle ragioni di rigetto del gravame dell'Inpgi e dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale (con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), da una parte ha confermato la sentenza di primo grado sulla natura subordinata del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], per lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale e la sistematica redazione di articoli secondo le direttive della direttrice, mentre ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro della [OSCURATO:PERSONA], della specie del collaboratore fisso (come richiesto dalla società datrice di lavoro), non essendo stato dimostrato il vincolo di dipendenza della giornalista, nel senso dell'obbligo di rimanere a disposizione per soddisfare qualsiasi esigenza informativa della rivista a cui la [OSCURATO:PERSONA] collaborava. Avverso tale sentenza, l'Inpgi ha proposto ricorso in cassazione affidato a quattro motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., avendo il giudice d'appello omesso la ricerca della verità sostanziale, in presenza di un quadro probatorio dallo stesso definito di "incerta interpretazione", in riferimento, in particolare, al direttore Perfetti, del quale aveva condiviso la valutazione espressa dal tribunale secondo la quale non risultava che fosse emerso con certezza l'esercizio continuativo e personale delle responsabilità organizzative e direttoriali, circostanza di fatto che sarebbe stata dirimente per affermare la natura subordinata della prestazione, concludendo invece nel senso di dover dare prevalenza al nomen iuris prescelto dalle parti (come collaborazione continuata e coordinata), laddove la Corte del merito avrebbe potuto far ricorso ai propri poteri officiosi (ex artt. 421 e 437 c.p.c.) per sopperire al quadro probatorio indicato come incerto. Con il secondo motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CNLG, per aver ritenuto che l'ausilio di un caporedattore escluda l'esercizio dei poteri organizzativi del direttore, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., mentre la norma contrattuale di cui alla rubrica non implica che il direttore debba provvedere personalmente ai propri compiti anzi è normale che si avvalga di collaboratori qualificati (capiredattori). Con il terzo motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 CNLG, per avere escluso il requisito dello "stare a disposizione", senza confrontarlo con il "mandato conferito", in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione dell'art. 42 CNLG e dell'art. 1 della legge n. 69 del 1963, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere escluso che l'attività del redattore grafico costituisca attività giornalistica, perché svolta secondo le disposizioni del caporedattore, senza indagare sul suo apporto all'informazione. Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile, perché chiede la rivalutazione degli stessi fatti che sono stati posti a fondamento sia della decisione di primo grado che della decisione di secondo grado, in "modo conforme", ed inoltre, è inammissibile, perché contesta le decisioni istruttorie della Corte territoriale che sono di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabili in cassazione se adeguatamente motivate anche ai sensi del numero 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c.; inoltre, il fatto che all'esito di un'istruttoria completa e approfondita la pretesa attorea risulti ancora caratterizzata da incertezza non significa affatto (né gli artt. 421 e 437 c.p.c., militano in tal senso) che il giudice del merito debba continuare a sentire testi ad oltranza. Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta l'accertamento di fatto espresso dalla Corte d'appello circa la natura non subordinata del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, "Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata" (Cass. n. 1238/11, cfr. Cass.n. 5886/12),e J (1-0 h i 3", h 12; 4 r; ) 271 /9 A- frL r '2. Anche il terzo motivo è inammissibile, per le stesse ragioni esposte nei secondo motivo, mentre nel merito dell'accertamento, la Corte d'appello ha accertato che in riferimento alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non vi era il vincolo di disponibilità nei confronti del datore di lavoro, nell'intervallo bimestrale tra l'uscita di un numero della rivista "Interni" ed il successivo, di cui era collaboratrice. Il quarto motivo è inammissibile, ex art. 348 ter c.p.c., perché mira a una nuova valutazione degli stessi fatti, posti a fondamento della decisione di primo grado e della decisione d'appello, e perché contesta la pronuncia sull'insussistenza della natura giornalistica della prestazione lavorativa della Mariani, che è stata, per l'appunto, esclusa dalla Corte d'appello con accertamento di fatto, incensurabile in cassazione se correttamente motivato, anche ai sensi del novellato n. 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c. come nella specie. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, conseguono le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Inpgi a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di C 11.000,00, oltre C 200,00, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così dec
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