CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03906/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 13802-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci n. 54, presso lo studio Tasco & Associati, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controri corrente Avverso la sentenza n. 7776/11/2018 della Commissione tributaria regional.-2 del Lazio, depositata il 12.11.2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla associazione ricorrente fu notificato l'avviso d'accertamento con CLIi, relativamente all'anno d'imposta 2008, l'Agenzia delle entrate rideterminò RGN 6q71/2020 Consigt re! Fe,derici glí imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, chiedendo il pagamento di maggiori imposte, oltre sanzioni. L'atto impositivo era seguito alla verifica e al processo verbale di constatazione, con cui era stata contestata la natura associativa non commerciale dell'ente, prevista dall'art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -con conseguente esclusione delle agevolazioni fiscali e ricalcolo degli elementi attivi e passivi-. Nello specifico fu contestata l'assenza del fine di lucro, emergendo dal codice attività anche l'esercizio del commercio ai dettaglio di articoli sportivi. L'ente impugnò l'avviso d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 25431/1/2016 rigettò il ricorso. L'appello introdotto 'dalla soccombente fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 7766/11/2018, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha valorizzato gli esiti della verifica e delle ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo, riconoscendo che l'associazione, al di là della regolarità formale della veste giuridica, nel concreto svolgeva attività con fini di lucro, circostanza non disattesa da adeguati elementi probatori, atti a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione della disciplina agevolativa. Ha pertanto riconosciuto la correttezza della ricostruzione del reddito con metodo analitico-induttivo, ai sensi degli artt. 39 e 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Con un unico motivo l'ente ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che La società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2697 cod. civ., nonché dell'art. 39 del d.P.R. n. 1500 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erroneo governo delle regole di riparto dell'onere probatorio, che la commissione ha ritenuto di porre a carico della contribuente. Il motivo è infondato. Va premesso che proprio in riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche questa Corte ha affermato che chi vuole far valere una forma RGN 6671/2020 ConsigI/4 rel Medd di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Cass., 4 ottobre 2017, n. 23228; 30 novembre 2012, n. 21406). Nel caso di specie la Commissione regionale, a fronte delle contestazioni elevate dall'Agenzia delle entrate nei riguardi dell'associazione, ha prima di tutto chiarito che l'esenzione d'imposta, prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dalla veste giuridica assunta dall'associazione, che costituisce un elemento formale, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. L'affermazione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, (Cass., 11 dicembre 2012, n. 22578; 5 agosto 2016, n. 16449). Ed infatti le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita associativa, inserite nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass., 11 marzo 2015, n. 4872; 12 dicembre 2018, n. 32119). Non è determinante dunque il contenuto formale dello statuto o dell'atto costitutivo, che pur è d'obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l'attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservan2:a del principio di democraticità dell'ente), né la veste giuridica assunta. Quello che invece rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative. Quindi il giudice regionale ha evidenziato le contraddizioni e le opacità riportate nell'avviso d'accertamento relativamente all'attività concretamente esercitata dall'associazione, in contrasto con le finalità istitLzionali (l'assenza di finalità sportive, ricreative e solidaristiche; l'assenza di democraticità nella gestione dell'attività; le anomalie nei verbali assembleari; l'incoerenza della documentazione contabile). Ha dunque ritenuto che la difesa della contribuente non aveva fornito elementi probatori adeguati a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per la fruizione della disciplina agevolativa, di contro riconoscendo che dai documenti depositati emergeva un disordine anche contabile, per assenza di corrispondenza tra costi e fatture esibite. RGN 6671/2020 Consig e rel [OSCURATO:PERSONA] stesse conclusioni è pervenuta quanto alle entrate, registrando inoltre l'incompletezza dei dati contabili e l'assenza di libri sociali, situazione complessiva evidenziante un'inattendibilità della contabilità e delle osservazioni articolate dalla associazione. Dalla motivazione dunque si evince che non solo la sentenza si è attenuta ai principi dispensati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di distribuzione dell'onere probatorio, ma nell'analisi del materiale probatorio allegato al processo ha compiuto un esame adeguato, da cui ha tratto il convincimento del proprio giudizio. Il motivo è dunque infondato perché per un verso ha irragionevolmente attribuito alla decisione l'affermazione di principi di diritto errati, per altro aspetto con le sue doglianze ha preteso di sollecitare una rivalutazione dei fatti, che è inibita in sede di legittimità, non emergendo neppure salti logici, o contraddizioni argomentative o errori materiali nella pronuncia impugnata. Il ricorso va dunque rigettato e all'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente anche nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle entrate, che si liquidano in C 4.100,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma d