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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 16019/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Salerno confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], nella fase delle indagini preliminari, ricevette l'avviso ex art. 360 cod. proc. pen., erroneamente qualificato come "nota" nella sentenza impugnata, a seguito di nomina fiduciaria da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Quella, però, fu l'unica notifica effettuata al suddetto difensore, cui mai furono notificati né l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. né il decreto di citazione a giudizio, circostanza che determina una nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 179, comma 1, del codice di rito.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. La Corte di appello, sulla base degli atti acquisiti con apposita ordinanza, ha congruamente e logicamente motivato in ordine alla inesistenza di una nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di primo grado e, conseguentemente, in ordine alla insussistenza della denunciata nullità assoluta.

Premesso che la nomina fiduciaria allegata dal predetto difensore è datata 18 giugno 2019, successiva alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha evidenziato che l'unico atto nel quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] compare è la nota del comandante della Stazione dei Carabinieri di Scafati, datata e notificata il 13 giugno 2016, con la quale il legale veniva avvisato che tre giorni dopo sarebbero stati eseguiti accertamenti tecnici irripetibili sui propulsori sequestrati; lo stesso avviso fu notificato il 13 giugno all'indagato (a mani proprie), che non effettuò alcuna nomina fiduciaria.ìr Tutti gli atti precedenti e successivi furono notificati al difensore d'ufficio, che poi assistette l'imputato durante il giudizio di primo grado.

La tesi difensiva in ordine alla esistenza di una pregressa nomina fiduciaria si basa su di una mera congettura e non può trovare accoglimento solo perché risulta notificato un unico avviso, la cui erronea notificazione può trovare ragionevole spiegazione nelle ipotesi indicate nella sentenza impugnata.

Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, c.p.p., il che esclude la stessa prospettabilità di nomine basate su facta concludentia (Sez. 3, Sentenza n. 7151 del 18/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281878; Sez. 1, Sentenza n. 18244 del 02/04/2019, Costantin, Rv. 275470)» e che la disposizione di cui all'art. 27 disp. att. c.p.p.

«ha valenza generale, talché in ogni fase o stato del procedimento il giudice può richiedere al difensore di documentare la sua qualità qualora la stessa non risulti dagli atti» (Sez. 6, n. 2243 del 06/12/2022, dep. 2023, Torre, Rv. 284117).

3. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Salerno confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], nella fase delle indagini preliminari, ricevette l'avviso ex art. 360 cod. proc. pen., erroneamente qualificato come "nota" nella sentenza impugnata, a seguito di nomina fiduciaria da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Quella, però, fu l'unica notifica effettuata al suddetto difensore, cui mai furono notificati né l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. né il decreto di citazione a giudizio, circostanza che determina una nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 179, comma 1, del codice di rito. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 2. La Corte di appello, sulla base degli atti acquisiti con apposita ordinanza, ha congruamente e logicamente motivato in ordine alla inesistenza di una nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di primo grado e, conseguentemente, in ordine alla insussistenza della denunciata nullità assoluta. Premesso che la nomina fiduciaria allegata dal predetto difensore è datata 18 giugno 2019, successiva alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha evidenziato che l'unico atto nel quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] compare è la nota del comandante della Stazione dei Carabinieri di Scafati, datata e notificata il 13 giugno 2016, con la quale il legale veniva avvisato che tre giorni dopo sarebbero stati eseguiti accertamenti tecnici irripetibili sui propulsori sequestrati; lo stesso avviso fu notificato il 13 giugno all'indagato (a mani proprie), che non effettuò alcuna nomina fiduciaria.ìr Tutti gli atti precedenti e successivi furono notificati al difensore d'ufficio, che poi assistette l'imputato durante il giudizio di primo grado. La tesi difensiva in ordine alla esistenza di una pregressa nomina fiduciaria si basa su di una mera congettura e non può trovare accoglimento solo perché risulta notificato un unico avviso, la cui erronea notificazione può trovare ragionevole spiegazione nelle ipotesi indicate nella sentenza impugnata. Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, c.p.p., il che esclude la stessa prospettabilità di nomine basate su facta concludentia (Sez. 3, Sentenza n. 7151 del 18/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281878; Sez. 1, Sentenza n. 18244 del 02/04/2019, Costantin, Rv. 275470)» e che la disposizione di cui all'art. 27 disp. att. c.p.p. «ha valenza generale, talché in ogni fase o stato del procedimento il giudice può richiedere al difensore di documentare la sua qualità qualora la stessa non risulti dagli atti» (Sez. 6, n. 2243 del 06/12/2022, dep. 2023, Torre, Rv. 284117). 3. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Decreto Cassazione n. 16019/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris